Legittima difesa, il M5s si piega alla Lega: sì al Senato, ecco le nuove misure. Una svolta storica
Alla fine, sulla legittima difesa, la spunta la Lega. Al Senato - con 194 voti a favore, 52 contrari e 4 astenuti - è stato approvato l'articolo 1 del ddl fortemente voluto da Matteo Salvini. È stato così modificato l'articolo 52 del codice penale, introducendo la parola "sempre" rispetto alla proporzionalità tra offesa e difesa. Si tratta del punto più contestato dal M5s, che si piega così alle volontà della Lega. L'articolo 1 del ddl, infatti, allarga anche le "situazioni" in cui viene esclusa la punibilità. Ora, affinché scatti la legittima difesa, non è necessario che il ladro abbia un'arma in mano, bensì è sufficiente la sola minaccia di utilizzare un'arma. L'articolo è stato approvato anche con i voti di Forza Italia e Fratelli d'Italia. Nel dettaglio, il testo recita: "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale". E ancora, viene aggiunto un ulteriore comma, quello che probabilmente mette nero su bianco la svolta più importante: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone". Leggi anche: "I furti in casa non sono poi così gravi": la Cassazione salva un romeno Sempre al Senato è stato approvato anche l'articolo 2 del ddl, che modifica l'articolo 55 del codice penale. Così si riconosce la legittima difesa anche a chi si trova in uno stato di "grave turbamento". 245 i voti favorevoli, 4 contrari e 3 astenuti. La modifica, in questo caso, è stata votata anche dal Pd. In questo caso all'articolo del codice penale viene aggiunto un comma che recita: "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5, ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto". Infine, gli articoli 3 e 4 del testo approvato a Palazzo Madama introducono pene più severe anche per la violazione di domicilio. Nel dettaglio, l'articolo 3 riguarda gli "obblighi del condannato" e, in particolare, la sospensione condizionale per chi viene condannato per violazione di domicilio. La sospensiva potrà essere ottenuta solo con "il pagamento integrale dell'importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa". L'articolo 4, invece, le pene per la violazione di domicilio. Approvati anche gli articoli 6 e 7 del ddl.