Vittorio Feltri sulla legittima difesa: "Perché non è sproporzionato sparare in testa al ladro"
Dopo il primo sì del Senato alla nuova disciplina della legittima difesa, su Libero il botta e risposta tra Paolo Becchi e Vittorio Feltri. Per primo, l'articolo di Becchi Se ne discute da anni, ma questa volta pare si faccia sul serio. Stiamo parlando della nuova disciplina sulla "legittima difesa". Salvini ne ha fatto uno dei suoi principali pilastri di azione politica, mentre dal Pd si sono sempre levate critiche feroci: dall' accusa di voler generare una specie di far-west a quella di voler calpestare i capisaldi dello stato di diritto. Ma come stanno davvero le cose? In pratica, leggendo le carte uscite dalla commissione Giustizia al Senato, non cambiano i principi, contenuti nell' art. 52 del codice penale della proporzionalità tra offesa e difesa, così come resta fermo il criterio del pericolo concreto ed attuale. Non viene intaccata neppure la regola generale "ponti d' oro per chi fugge". All' art. 52 viene però inserita una nuova disposizione secondo la quale «agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l' intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone». Cambia dunque il perimetro di applicazione della legge, la quale estende la legittima difesa anche di fronte alla semplice violenza o minaccia dell' uso delle armi o di altri mezzi di coazione fisica. Sono modifiche accettabili. Un' altra modifica è apportata all' art. 55 del codice penale, quello sull' eccesso colposo. Qui viene aggiunto che la punibilità è esclusa se chi ha agito lo ha fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità, «ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto». Questo vuol dire che la legittima difesa sarà sempre presunta, quindi l' accusa non si dovrà più limitare a provare la sussistenza di eccesso di legittima difesa come avviene oggi, ma dovrà anche dimostrare l' assenza del pericolo o l' assenza della minaccia del pericolo stesso. È questo il punto. La presunzione di legittima difesa include la possibilità per gli avvocati di invocare l' esimente della legittima difesa, anche solo di fronte alla minaccia di aggressione e non, come ora, se il malintenzionato ti punta la pistola addosso. Oggi per poter sparare al criminale che ti entra in casa, questo deve puntarti l' arma addosso. Se invece la nuova disposizione fosse approvata, si potrà invocare la legittima difesa anche se chi entra in casa minaccia di sparare senza la necessità di aspettare che punti la pistola, né sarà necessario che chi si difenda si accorga che il malintenzionato abbia con sé l' arma: la minaccia di voler attentare alla incolumità fisica e alla vita giustificherà la legittima difesa. Il ruolo dei pm - Tutto dipenderà dalla situazione concreta che, di volta in volta, sarà il giudice a valutare sulla base del nuovo criterio del «grave turbamento» introdotto all' art. 55. Qui il Legislatore ci pare stravolgere l' impianto giuridico della legittima difesa, che invece viene mantenuto dalla riforma. La possibilità di reazione è infatti estesa anche a quelle situazioni in cui il «grave turbamento» non metta necessariamente in pericolo l' incolumità fisica o la vita, ma qualsiasi altro bene posto al di sotto del gradino della vita, quindi anche il patrimonio. Stando così le cose, si crea un conflitto tra norme. Da un lato il primo comma dell' art. 52 del codice penale (non modificato) che prevede il criterio di proporzionalità tra offesa e difesa, dall' altro la nuova disposizione introdotta all' art. 55 che prevede il «grave turbamento», il quale giustificherebbe il venir meno proprio del criterio di proporzionalità. Inoltre, la valutazione del «grave turbamento» lasciata ai magistrati potrebbe creare decisioni differenti di fronte a casi analoghi. Se da un lato è stata ampliata la presunzione di non colpevolezza per colui che si avvale della legittima difesa, dall' altro viene ampliato il libero arbitrio di chi intenderà reagire all' offesa, determinando una situazione di norme in contrasto tra loro. I nodi da scegliere - Certamente è raggiunto l' obiettivo di rendere più difficile al pm la costruzione dell' impianto accusatorio per chi si è legittimamente difeso, ma non possiamo negare che c' è il rischio concreto di creare seri problemi non solo nelle aule di tribunale, ma anche in punto di diritto per quel che riguarda i principi generali dell' ordinamento penale. Per evitare le situazioni di criticità fin qui prospettate basterebbe togliere quella modifica all' art. 55 cp nella parte in cui introduce il criterio del «grave turbamento». di Paolo Becchi e Giuseppe Palma *** Cari amici Becchi e Palma, confesso di aver capito poco o niente. Le vostre disquisizioni sulla legittima difesa sono troppo complicate anche se intuisco contengano obiezioni da non sottovalutare. La prima è che i giudici avranno sempre l'ultima parola in ogni causa, pertanto le sentenze rischieranno di essere ingiuste come accade spesso nel campo del diritto e dello storto. Io che non sono un giurista, per fortuna, mi limito a dire che se un estraneo entra in casa mia privo di alcun permesso, devo avere la facoltà, senza essere punito, di sbatterlo fuori con ogni mezzo. Il domicilio va considerato inviolabile, punto e basta. Leggi anche: Feltri smaschera Bonafede: "Fa il tifo per i criminali" Chiunque lo vìoli con qualsivoglia intenzione, di norma cattiva, merita di subire la mia reazione comunque avvenga: una bottigliata in testa, una coltellata oppure una pistolettata. L'intruso non va sottoposto a un interrogatorio allo scopo di capire se mi vuole fare del male o derubare: innanzitutto gli sparo e poi discutiamo. Nella mia dimora non deve irrompere, fine della discussione. Se lo fa e io gli tiro in fronte si tratta per lui di un incidente sul lavoro, quello del grassatore. La legge che si sta per varare è obbligata a tenere conto del fatto che trovarsi un farabutto tra le mura domestiche senza sapere il motivo che lo ha indotto a sfondare l'uscio della mia proprietà, provoca paura e apprensione, per cui non può essere considerato un reato la risposta dell'aggredito, sebbene essa sia sproporzionata alla minaccia percepita. Tutto il resto è chiacchiera vana e gratuita, perché l'uomo che si sente in pericolo nella propria abitazione è normale si difenda perfino con un' arma da fuoco. Se il legislatore non comprende questo concetto elementare non merita di legiferare, e se il magistrato non è all'altezza di applicare una norma di tale genere va allontanato dai tribunali con un calcio nel deretano. di Vittorio Feltri