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Divorzio, quali sono le "spese straordinarie" per i figli

Giulio Bucchi
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La legge, tra gli altri oneri genitoriali, prevede il dovere di mamma e papà di provvedere al mantenimento dei figli. Naturalmente, anche in caso di separazione e divorzio o quando i genitori non sono spostati. È questo un tema che crea implacabili discussioni e insormontabili incomprensioni. In generale, le spese riferibili ai figli si dividono in ordinarie e straordinarie. Di norma, le prime sono comprese nell'assegno che il genitore non collocatario versa all'altro per contribuire al mantenimento dei figli. Le seconde, invece, sono sostenute dai genitori in percentuale: nella maggior parte dei casi nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, è possibile che il giudice decida (oppure che mamma e papà concordino tra loro) che l'assegno versato mensilmente per contribuire al mantenimento dei figli sia omnicomprensivo e, quindi, che contempli in sé sia i costi ordinari sia quelli straordinari. Allo stesso modo, è possibile che le spese straordinarie siano poste a carico di uno solo dei genitori o, comunque, in percentuali diverse tra loro (per esempio 30% l'uno e 70% l'altro). Indipendentemente dalla misura della quale ciascun genitore deve farsene carico, i costi extra sono sempre da concordare tra mamma e papà e, il mancato accordo, esclude che chi ha anticipato la spesa possa avanzare pretese di rimborso. Naturalmente sono esenti da questo schema organizzativo, le spese urgenti che devono essere sostenute in circostanze nelle quali non è possibile attendere che mamma e papà diano il rispettivo benestare. È davvero fondamentale tracciare il confine tra quelle che sono definite spese ordinarie e quelle straordinarie, perché proprio questa definizione, la cui importanza non è meramente teorica, scatena il tira e molla di pretese arbitrarie e di dissensi pretestuosi, che non fanno che alimentare vorticosamente il conflitto familiare e scontentare tutti. Soprattutto i figli. In linea di principio le spese ordinarie sono quelle destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita (per esempio la spesa alimentare, l'abbigliamento, i farmaci da banco, la lavanderia). Al contrario, i costi straordinari sono quelli che per la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli (per esempio gli interventi chirurgici o i viaggi). A loro volta, le spese straordinarie si dividono in macrocategorie: mediche, scolastiche, sportive, ludiche e ricreative. Categorie che potrebbero essere divise in sottocategorie, potenzialmente infinite, che rischiano, ancora una volta, di alimentare liti e incomprensioni. Il problema è che la legge non indica analiticamente un elenco di spese da intendersi ordinarie o straordinarie. Ecco perché si è reso necessario l'intervento dei tribunali che, per rispondere a questa esigenza pratica, hanno fornito – ciascuno nella propria circoscrizione – uno strumento dettagliato e intuitivo: i c.d. protocolli delle spese straordinarie. Veri e propri elenchi di voci di costi, con l'indicazione di quelli da intendersi comprese nell'assegno di mantenimento e quelli esclusi. Senza lasciar spazio a incomprensioni, lacune o interpretazioni di parte. In ogni caso, qualsiasi sia la regola che guida i rapporti tra i genitori o il protocollo al quale ci si rimette, una regola deve caratterizzare ogni questione riguardante le spese straordinarie: non devono essere coinvolti i minori se non per chiedere loro, per esempio, quale sport preferiscono praticare. Affermazioni come “chiedilo a papà perché non puoi fare le ripetizioni di latino” o “è la mamma che non vuole farti fare nuoto” o “è papà che non vuole comprarti l'attrezzatura da calcio” sono frasi mortificanti, dolorose e avvilenti per i bambini. Perché sono ragione e causa di coinvolgimento in un conflitto che, comunque sia, loro non possono e non devono risolvere. Ma, soprattutto, trascinare i bambini in queste discussioni provocherà, quando e se faranno “il corso di nuoto”, ineliminabili sensi di colpa. Ai loro occhi, infatti, proprio quei pomeriggi in piscina saranno l'esclusiva causa delle discussioni tra la mamma e il papà. Dissipando, in questo modo, la funzione di svago e ricreativa che caratterizza molte delle attività classificate, appunto, come straordinarie. Avv. Marzia Coppola [email protected] Studio legale Bernardini de Pace

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