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Le motivazioni sul legittimo impedimento: "Berlusconi poco collaborativo, mancavano allegazioni che dimostravano impedimento"

Si legge ancora: "Il tribunale non ha sindacato sulle ragioni di quel Cdm, ma ill teste non fornì documentazione adeguata e nè indicò una data alternativa"

Sebastiano Solano
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"La mancanza di 'allegazioni' da parte dell'imputato, circa la necessità di partecipare a una riunione del Consiglio dei ministri concomitante con un giorno d'udienza precedentemente concordato non ha consentito al Tribunale di considerare assoluta l'impossibilità a comparire determinata dall'impegno dedotto quale impedimento". E' quanto scrivono i giudici della Consulta, spiegando perchè, il 19 giugno scorso, non accolsero il conflitto sollevato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nei confronti dei giudici di Milano.  Mancanza di allegazioni - Si legge nelle motivazioni: "La mancanza di allegazioni circa la necessità di sovrapposizione tra l'impegno dedotto e il giorno d'udienza, a differenza di quanto verificatosi in precedenti occasioni - rileva la Consulta - ha determinato l'impossibilità per il giudice di valutare il carattere assoluto dell'impedimento in quanto oggettivamente indifferibile e necessariamente concomitante con l'udienza di cui è chiesto il rinvio". E ancora, scrivono i giudici, "il Tribunale nel rispetto delle attribuzioni dell'organo esecutivo, non ha sindacato le ragioni della riunione del Consiglio dei ministri, ma si è limitato ad osservare che l'imputato avrebbe dovuto fornire quanto meno una allegazione la quale costituisce presupposto per l'applicazione delle norme processuali". . La vicenda - Al centro della questione il legittimo impedimento opposto dall'allora premier Silvio Berlusconi a poter comparire in Aula il 1 marzo 2010, dove era in corso il processo Mediaset (per il quale Berlusconi, successivamente, è stato condannato in primo grado in appello a 4 anni per frode fiscale con l'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici, per cui ora si attende il giudizio in Cassazione). La difesa di Berlusconi, quel giorno impegnato a Roma a presiedere una riunione del Consiglio dei ministri, dedicata al Ddl anti-corruzione, non fornì, sottolinea la Corte Costituzionale con la sentenza n. 168, depositata stasera, documenti attestanti la "necessaria concomitanza e non rinviabilità" dell'impegno a Palazzo Chigi, nè indicò "una data alternativa per definire un nuovo calendario" d'udienza, mentre quella del 1 marzo era stata precedentemente concordata con i giudici milanesi.

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