Pensioni, Quota 100 e il brutto scherzo dell'1 aprile: quanto sei costretto a lavorare ancora
Non poteva che partire il primo di aprile la misura pensionistica "quota 100". Stessa data per il via al reddito di cittadinanza. È scritto sull' ultima bozza del decreto diffusa ieri dalle agenzie. I nuovi pensionamenti prevedono 62 anni di età e 38 di contributi minimi ma non sarà così per sempre. Sia perché la misura è introdotta «in via sperimentale» per il triennio 2019-2021 e quindi per il futuro si vedrà, sia perché "quota 100" sarà successivamente adeguata alla speranza di vita. Per maturare il diritto all' accesso sarà possibile, si legge ancora nella bozza, cumulare gli eventuali contributi maturati in altre gestioni anche se quota 100 «non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo». Un limite questo cui fanno eccezione quei redditi da lavoro autonomo "occasionale" per un massimo di 5mila euro lordi annui e valido fino «alla maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia». Secondo la bozza del dl, i lavoratori privati che abbiano maturato i requisiti di 62 anni di età e 38 di contributi entro il 31 dicembre 2018 conseguono il diritto alla pensione a partire dal 1 aprile prossimo mentre per i lavoratori pubblici la decorrenza è pari a sei mesi e la prima finestra di uscita prevista è per luglio prossimo. In pratica potranno andare in pensione dal primo luglio i lavoratori del pubblico impiego che matureranno "quota 100" entro il 31 marzo, e non dal 1 aprile come gli altri. Se la quota 100 verrà maturata dal 1 aprile, potranno andare in pensione dopo 6 mesi. Sempre per i lavoratori pubblici è previsto un preavviso alle amministrazioni di almeno sei mesi. Secondo quanto stabilisce il decreto, sono confermati Opzione donna (per le lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1959 e le lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1958) e l' Ape sociale. Vengono poi abrogati gli incrementi di età pensionabile per effetto dell' aumento della speranza di vita per i lavoratori precoci. Il decreto prevede poi la cosiddetta «pace contributiva», per il riscatto di tutto o in parte i periodi per i quali non sussista obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria. Si tratta, ad esempio, del riscatto per gli anni dell' università. Il riscatto è esercitabile per un periodo non superiore a 5 anni. Per gli statali è confermata però la tempistica per l' accesso al Tfr così come prevista dalla legge Fornero: ne avranno così diritto in un arco di tempo al massimo di 5 anni. In altri termini, il dipendente pubblico riceverà la liquidazione nel momento in cui avrebbe maturato il diritto al pensionamento secondo le norme esistenti ossia 67 anni di età, o 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva.