Cerca
Cerca
+

Imu, chi paga il conto lunedì

L'elenco di chi dovrà saldare la prima rata. Poi tutte le esenzioni, gli esempi sugli importi, le modalità di pagamento e le sanzioni per chi non paga

Andrea Tempestini
  • a
  • a
  • a

Imu congelata, ma non per tutti. Tra poche ore infatti, lunedì 17 giugno, le casse pubbliche dovrebbero accogliere dieci miliardi di euro per la prima rata della tassa sul mattone. Il calcolo è presto fatto: è sufficiente dimezzare quanto incassato dallo Stato nel 2012, 23,7 miliardi di euro. Alla cifra bisogna poi togliere i 4 miliardi di euro ricavati dalla gabella sulla prima casa, esentata dal pagamento dal governo Letta (con l'eccezione degli immobili di lusso). La soluzione del rebus-Imu dovrebbe arrivare a giugno: verrà cancellata, prorogata ancora oppure ripristinata? Dalla risposta, come è noto, potrebbe dipendere il futuro del governo: il Pdl, infatti, non è disposto a concedere nulla sulla tassa, che deve essere cancellata. Chi paga e chi no - Ma, come detto, già tra poche ore qualcuno dovrà pagare. Il salasso si abbatterà su tutti i proprietari di immobili diversi dall'abitazione principale, le residenze di categoria catastale A1, A8 e A9. Tra chi è stato esentato, invece, i proprietari di immobili rurali dedicati all'attività agricola, gli inquilini delle case popolari e gli assegnatari di case in cooperativa condivisa. Secondo quanto previsto dall'Imu, l'abitazione principale è quella in cui il contribuente ha contemporaneamente la residenza fiscale e la dimora abituale. Vengono quindi escluse, per esempio, le case date in comodato ai parenti, che invece per l'Ici erano assimilate alla prima casa. La ratio dell'Imu prevede che vi possa essere una sola abitazione principale per ogni singolo nucleo familiare. Prevista una sola eccezione: sono considerate abitazioni principali quelle di due coniugi che risiedano per motivi di lavoro in comuni diversi. Casi particolari - In caso di separazione, invece, l'Imu è sempre a carico del coniuge al quale è stato assegnato il diritto di abitazione, indipendentemente da chi sia l'effettivo proprietario della casa. Vi sono poi due particolari casi sui quali decidono i comuni, che dovranno stabilire se equiparare una residenza alle abitazioni principali: il primo, quello di un appartamento posseduto da una persona ricoverata in casa di riposo e non locato; il secondo, quello di un'abitazione posseduta da una persona iscritta all'elenco dei residenti all'estero. Va sottolineato che però solo pochi comuni hanno permesso l'agevolazione. Va inoltre sottolineato che le pertinenze - cantine, box, solai - sono assimilate all'abitazione principale se sono asservite a un immobile che ha diritto all'agevolazione. Il calcolo - Per l'acconto da pagare lunedì 17 giugno si applica la regola secondo la quale si paga la metà del tributo versato nel 2012. Il calcolo non è difficile: si sommano acconto e saldo pagato l'anno scorso e si versa il 50% della cifra che si ottiene. Se invece la situazione dell'immobile non è rimasta invariata è necessario ricalcolare l'Imu con le regole del 2012. Per esempio, per una casa con rendita catastale di 1.000 euro che l'anno precedente è stata la residenza del contribuente per 4 mesi e poi è rimasta sfitta e lo è tuttora, a Milano nel 2012 l'Imu ammontava in tutto a 1.344 euro, 157 per il quadrimestre in cui era abitazione principale e 1.187 per i restanti otto mesi. In questo caso, entro lunedì, è necessario ricalcolare l'Imu seconda casa con l'aliquota del 2012 e  verare la metà dell'importo, nel caso in questione pari a 890 euro.  Come pagare e le sanzioni - Il pagamento della tassa può avvenire con modello F24, oppure con l'apposito bollettino postale. Rispetto al 2012 c'è una novità significativa: il versamento va fatto per intero ai Comuni, poiché la quota di spettanza dello Stato è rimasta soltanto per gli immobili di categoria D. I codici tributo da usare per gli immobili di categoria A, B e C nel modello F24 sono il 3912 per l'abitazione principale (solo per gli immobili A1, A8 e A9); 3918 per gli altri fabbricati. Il codice 3919 si adopera solo per i versamenti allo Stato per gli immobili di categoria D. Nel caso di pagamento ritardato o insufficiente sono previste le seguenti sanzioni: fino al 1° luglio lo 0,2% sull'imposta dovuta per ogni giorno di ritardo più gli interessi legali; dal 2 al 16 luglio il 3% fisso più gli interessi legali; dal 17 luglio al 16 luglio 2014 il 3,75% fisso più gli interessi legali. 

Dai blog