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Cartelle esattoriali scaduteIl giudice condanna Equitalia

Storica sentenza del tribunale civile di Salerno: l'agenzia di riscossione non può chiedere soldi oltre i termini fissati per legge. E se insiste, deve pagare i danni

Matteo Legnani
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di Claudio Antonelli C'è un giudice a Salerno come in Francia. Oltralpe le toghe hanno sentenziato contro le norme del governo Hollande e imposto una revisione dell'aliquota al 75% sopra il milione di euro. La stessa che ha fatto fuggire Gerard Depardieu tra le braccia dello zar Putin. Più semplicemente in Campania, ma la bomba non è da meno, il tribunale ha messo Equitalia sullo stesso piano di un creditore qualunque. Ricordando, non solo  che deve rispettare il codice del contribuente (che sembra invece nato per essere calpestato dai governi), ma anche il codice civile. Col quale si scherza meno. Risultato? Storico, perché anche allo Stato spetta essere in buona fede. Se Equitalia insiste a esigere pagamenti di cartelle dopo la scadenza significa che sta aggredendo il contribuente senza averne più alcun titolo. Per conoscere i tempi andare a vedersi il Dl  17 giugno 2005, n. 106 -  (Disposizioni urgenti in materia di entrate) che introduce i termini, fissati a pena di decadenza, entro i quali il concessionario deve  notificare  al contribuente la cartella di pagamento.  Dopo addio, niente, nulla è dovuto. Non solo. Si può anche chiedere i danni. Esattamente quello che è avvenuto a Salerno dove  i termini erano scaduti e il contribuente ha vinto 10 a zero. L'importanza della sentenza sta nel fatto che esce dalla penna di un giudice civile e non di uno tributario. Quest'ultimo si sarebbe forse generalmente limitato a disquisire sui contenuti del contendere. Qui invece il giudice ripristina quella parità tra Stato e cittadino che piace tanto ai liberisti e che da decenni è un miraggio in Italia. «Pur essendo funzionale al raggiungimento di obiettivi di natura pubblicistica», si legge nella sentenza, «l'obbligazione tributaria ha natura comune a quella civilistica e dunque la legge deve regolamentare in maniera tassativa il rapporto obbligatorio d'imposta, sia rispetto ai  modi che ai tempi e all'entità del prelievo». Tant'è che nel 2005 la Corte Costituzionale nel pronunciamento 280 sulla base di tale equiparazione ha imposto a chi fa le leggi di fissare un termine entro il quale lo Stato e i suoi esattori possono esigere il credito. Mica si è debitori all'infinito. Non basta. C'è un altro passaggio che solleverà molti cittadini. Appurato che il ritardo e la decadenza della richiesta non era imputabile al ricorrente, il giudice scrive che il concessionario, alias Equitalia, si trova in contropiede «per aver posto in essere una azione esecutiva senza titolo valido anche alla luce dello Statuto del Contribuente, che espressamente prevede che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria siano improntati al principio della collaborazione e della buona fede». Pertanto non c'è scritto da nessuna parte che il debitore deve agevolare il compito del creditore, ma solo non renderlo più disagevole. Ergo, conclude il giudice, se il concessionario pone in atto comportamenti omissivi nelle notifiche chiunque può rivolgersi all'autorità giudiziaria per far valere i propri diritti.  Che di fatto è ciò che ha spinto l'avvocato Angelo Dente nel tutelare l'assistito.  «Mi sono posto la domanda», spiega a  Libero   l'avvocato, «se la Corte Costituzionale ha definito come illegittimo e in mala fede - perché contrario al principio di correttezza - il comportamento di un (normale) creditore quando non avendo titolo aggredisce il creditore perché tale principio non dovrebbe applicarsi anche a Equitalia?».   Illuminante è stato l'articolo 1175 del codice civile.  Laddove si dice che «il creditore  di  astenersi  dal pretendere un adempimento che sia o si scopra oneroso in rapporto alla situazione concreta verificatasi». Senza entrare nei dettagli, conclude l'avvocato ho creduto molto nel fatto che «Equitalia non solo deve ritenersi equiparata a qualsiasi creditore, ma soprattutto che in virtù di tale status ad essa  si applica l'art 10 dello statuto del contribuente  (legge 27.7.2000 n 212) il quale espressamente prevede che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati alla buona fede». Il 2 gennaio, ultimo giorno utile, Equitalia ha fatto ricorso e ora si andrà avanti. Del danno e della riparazione, che in questo caso potrebbe valere migliaia di euro fino a 700mila, è quindi ancora presto parlare. Ci vorrà qualche anno. Ma intanto ha vinto il diritto e il principio dell'uguaglianza di fronte alla legge.

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