Casa, figli e medicine:come difendere la famigliadalle tasse di Monti
Spese scolastiche e sportive, cure mediche, contributi, colf e badanti: ecco tutti gli sgravi utilizzabili per la proroga del modello Unico
di Antonio Spampinato Anche le famiglie, come le imprese, possono “scaricare” dal proprio reddito alcune spese così da pagare meno tasse. Ma se ci si aspetta che l'Erario dia una mano ai contribuenti nell'individuare gli “sconti” di cui hanno diritto, si può stare freschi. Lo scorso primo ottobre è scaduto il termine per la presentazione via telematica del modello Unico 2012. I ritardatari hanno però altri 90 giorni di tempo per inviarlo, pagando una piccola sanzione, mentre la scadenza per ripresentare la dichiarazione già spedita ma scartata dal Fisco, è domani. Il materiale informativo che l'Agenzia delle entrate mette a disposizione del pubblico per pagare meno tasse è intricato e, come sa bene chi si cimenta nella compilazione della propria denuncia dei redditi, di difficile comprensione. Libero ha chiesto a Federico Grigoli, commercialista, revisore contabile, esperto fiscale e partner dello studio Pirola, Pennuto e Zei, di individuare le principali voci che le famiglie possono utilizzare per smorzare, quanto possibile, la voracità del Fisco italiano. Di seguito elenchiamo voce per voce il risultato di questo lavoro. Prima di addentrarci nello specifico dei diversi capitoli, è però necessario fare tre premesse. La prima: «Gli “sconti” si dividono in due principali categorie: gli oneri “deducibili”, ovvero le spese che possono essere sottratte al reddito prima di calcolare l'imposta dovuta e le spese “detraibili”, che invece sono sottratte dall'imposta calcolata applicando l'aliquota per scaglioni relativa al proprio reddito imponibile», sottolinea Grigoli. Chi, per esempio, ha un reddito di 30 mila euro e affronta una spesa di 1.000 euro che rientra nella categoria degli “oneri deducibili”, calcolerà le imposte dovute su una base di 29 mila euro. Nel caso delle “spese detraibili” invece le imposte vengono calcolate sulla base di 30 mila euro su cui è poi possibile applicare lo “sconto”. La seconda premessa riguarda le deduzioni dalla base imponibile Irpef (imposta sul reddito) dove «vige il principio dell'unicità della deduzione, ossia l'onere è deducibile nella misura in cui non sia stato già dedotto per la determinazione della base imponibile di una delle sei categorie reddituali». Grigoli porta l'esempio della «erogazione liberale» effettuata dall'imprenditore individuale (cioè quella parte dello “stipendio” che decide in assoluta libertà di darsi). In questo caso l'importo non sarà deducibile dal suo reddito complessivo se è stato già dedotto dal suo reddito di impresa. La terza premessa riguarda l'archivio: la documentazione utilizzata per la denuncia non va allegata, ma va conservata in originale per cinque anni. IMMOBILI E MUTUI Interessi passivi su mutui per acquisto abitazione principale (detrazione). Se si ha un mutuo prima casa si può detrarre il 19% degli interessi passivi e dei cosiddetti “oneri accessori”. Il beneficio varia in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo. Per quanto riguarda i mutui stipulati dopo 1993 la detrazione è concessa solo quando si acquista l'abitazione principale. Dal 2008 il limite di spesa per interessi passivi sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a 4.000 euro (in precedenza era 3.615,20 euro); pertanto, la detrazione di cui si può fruire è, al massimo, di 760 euro. La detrazione del 19% per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto, l'acquisto dell'immobile avvenga entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario. Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno quello di acquisto. Una precisazione utile: quando un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale la detrazione spettante sui relativi interessi passivi deve essere calcolata esclusivamente sul costo di acquisto dell'immobile che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori. Pertanto, quando l'ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell'immobile, sarà necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione. Interessi passivi su mutui per costruzione dell'abitazione principale (detrazione). Danno diritto ad una detrazione d'imposta gli interessi pagati su mutui contratti a partire dal 1998, garantiti da ipoteca, e stipulati nei sei mesi anteriori e nei diciotto mesi successivi all'inizio dei lavori di costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Compensi di intermediazione immobiliare (detrazione). Possono essere portati in detrazione dell'imposta dovuta il 19% dei compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo detraibile non può essere superiore a 1.000 euro, per ciascuna annualità, con un risparmio di imposta di 190 euro. Canoni di affitto/contratti di locazione (detrazione). Specifici limiti di detraibilità sono previsti per le spese di affitto per la casa adibita a propria abitazione principale, maggiorati per i giovani di età tra i 20 ed i 30 anni e diversificati a seconda della tipologia del canone di affitto applicato. Per i giovani tra i 20 e 30 anni, per i primi tre anni di abitazione, si arriva ad una detrazione di 991,60 euro. Rendita catastale abitazione principale (deduzione). Per l'abitazione principale è prevista una deduzione dal reddito complessivo di un importo fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze. SALUTE E SICUREZZA Spese sanitarie (detrazione). Spese medico/generiche, specialistiche, chirurgiche e farmaceutiche danno diritto ad una detrazione d'imposta del 19%, dopo aver tolto una "franchigia" di 129,11 euro. Se l'insieme delle spese sostenute nell'anno non supera tale importo, non si ha diritto ad alcuna detrazione. Se invece le spese superano, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro, è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Ogni spesa che si intende detrarre va documentata. Sono detraibili al 19 per cento anche le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica da parte di terapisti, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico. Spese veterinarie (detrazione). I contribuenti possono detrarre dall'Irpef un ammontare massimo di 258,23 euro per le spese veterinarie sostenute per animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Agevolazioni per i servizi di interpretariato (detrazione). E' prevista la detrazione del 19% per le spese sostenute dai non udenti per i servizi di interpretariato. La detrazione del 19% sull'intero importo delle spese sostenute spetta anche al familiare del disabile, se questo risulta fiscalmente a carico. Agevolazioni per persone con disabilità (detrazione). La legge riconosce particolari benefici fiscali per le persone con disabilità, oltre che per i loro familiari. I non vedenti, i sordomuti, i disabili titolari dell'indennità di accompagnamento, quelli con grave limitazioni delle capacità di deambulazione o con ridotte capacità motorie, possono detrarre dall'Irpef il 19 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di un veicolo (a 3 o 4 ruote, escluse le minicar), purché esso sia utilizzato a vantaggio della persona invalida, e su una spesa massima di 18.075,99 euro. La detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione, nei primi 4 anni. Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili al 19 per cento, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purché il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40 mila euro. Le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche - riguardanti ad esempio ascensori, montacarichi e rampe - e quelle per la realizzazione di strumenti (comunicazione, robotica, ecc.) per favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave sono agevolabili con la detrazione Irpef del 36 per cento. I non vedenti (o i famigliari di cui risultano fiscalmente a carico) hanno diritto ad una detrazione dall'irpef del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto del cane guida, più una detrazione forfetaria di 516,46 euro delle spese sostenute per il mantenimento dell'animale. Contributi previdenziali e assistenziali (deduzione). Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo. È consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ad esempio dalle casalinghe. La deducibilità dei contributi facoltativi è consentita anche se essi sono versati dal contribuente per conto dei familiari fiscalmente a carico. Contributi per la previdenza complementare (deduzione). I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive e di previdenza individuale, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Deduzione competa, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge), se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi. Premi assicurativi (detrazione). I contribuenti possono detrarre dall'Irpef, per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, il 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro. I contratti per l'assicurazione sulla vita devono avere durata non inferiore ai 5 anni e in tale periodo non deve essere consentita la concessione di prestiti. Per i contratti stipulati da gennaio 2001, la detrazione è consentita, sempre entro il limite complessivo di 1.291,14 euro, solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto. Nel caso di polizze “miste”, è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopra indicati. LIBERALITÀ (Detrazione). È possibile detrarre dall'Irpef, con determinati limiti specificati dalle norme tributarie, il 19% delle erogazioni liberali effettuate a favore di: Onlus, associazioni di promozione sociale, iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti nei Paesi non appartenenti all'Ocse, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni nel settore dello spettacolo, istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, a condizione che tali erogazioni non vengano effettuate in contanti; società di mutuo soccorso, attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico; partiti e movimenti politici, associazioni sportive dilettantistiche, popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari (compreso il terremoto dell'Aquila del 2009), anche se avvenuti in altri Stati. FAMIGLIA E ISTRUZIONE Detrazioni per figli e familiari a carico (detrazioni). La normativa consente ai contribuenti di fruire di detrazioni d'imposta per il coniuge, i figli o gli altri familiari a carico. Ognuno dei genitori - se sono in due - usufruisce di metà delle detrazioni, senza la possibilità di scelta per convenienza economica (cioè non può accollarsi le detrazioni il genitore che guadagna di più). In caso di genitori separati o divorziati, usufruisce delle detrazioni chi ha in carico i figli. A partire dalla dichiarazione dei redditi 2012, non c'è più l'obbligo di comunicare al sostituto d'imposta (il datore di lavoro) l'aggiornamento dei carichi di famiglia per i quali si ha diritto a detrazioni, se non ci sono variazioni rispetto all'anno precedente. Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che, nel 2011, non hanno avuto redditi o hanno avuto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Possono essere considerati comunque a carico, anche se non conviventi con il contribuente, oppure residenti all'estero il coniuge, purché non sia separato (legalmente o effettivamente), i figli (compresi i figli naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati), indipendentemente dall'età e dal fatto che studino o meno. Ci sono poi gli "altri familiari", che possono essere considerati a carico, a condizione che convivano con il contribuente (il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i discendenti dei figli, i genitori, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle, i nonni e le nonne). Per il coniuge a carico sono previste detrazioni fino ad un massimo di 800 euro a seconda dello scaglione di reddito di appartenenza. La detrazione base per i figli a carico è di 800 euro (900 euro per i figli di età inferiore a tre anni). Tale importo che aumenta di 220 euro, per il figlio disabile e 200 euro, per ciascun figlio a partire dal primo, quando sono più di tre.La detrazione massima prevista per ogni altro familiare a carico è di 750 euro, proporzionalmente al reddito, fino ad 80 mila euro annui di reddito imponibile, utilizzando la seguente formula: 750 moltiplicato (80.000 meno il reddito complessivo) diviso 80.000 Assegni periodici corrisposti al coniuge (deduzione). Deducibili anche gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili dello stesso. Gli importi destinati al mantenimento dei figli non sono invece deducibili. Quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà dell'importo. Non sono deducibili gli importi corrisposti in un'unica soluzione al coniuge separato. SCUOLA E SPORT Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria (compresi i corsi per il dottorato di ricerca) tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%. È detraibile anche l'iscrizione agli anni fuori corso. Sono detraibili al 19%, con alcuni limiti, le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. È possibile fruire, inoltre, di una detrazione d'imposta delle spese sostenute, a favore dei ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. COLF E BADANTI È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all'importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.