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Obbligo vaccinale per i sanitari, tam-tam dalla procura: la sentenza che stravolge storia e governo?

MAN.COS.
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 Il Tribunale amministrativo della Lombardia pone la questione di legittimità costituzionale sull'obbligo di vaccinazione anti-Covid per i sanitari, investendo dunque la Consulta di una questione alquanto dibattuta. Il pronunciamento ha origine a partire dal ricorso di una psicologa, sospesa dalla possibilità di svolgere la propria attività - per l'appunto in quanto non vaccinata - attività che però non prevedeva un contatto diretto con i propri pazienti. In questo senso, la Sezione I del Tar lombardo, con «separata ordinanza», ritiene «di dover sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44», convertito «nella legge 21 gennaio 2022, n. 3, nella parte in cui prevede, quale effetto dell'accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale, l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie».

 

Nello specifico dell'atto, la richiesta del ricorrente - indica il tribunale regionale - «deve dunque essere accolta e, per l'effetto, il provvedimento impugnato deve essere parzialmente sospeso, nella parte in cui non limita la sospensione della ricorrente dall'esercizio della professione di psicologa alle prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da Sars-CoV-2, con conseguente annotazione di tale limitazione della sospensione nell'Albo professionale degli Psicologi». L'udienza sul merito del ricorso invece, si legge nell'ordinanza, sarà fissata rispetto «all'esito della decisione della Corte Costituzionale».

 

 

In effetti, la questione giuridica non è secondaria e- come sottolinea il sito Altalex - riguarda anche un tema risarcitorio: se dovesse venire riconosciuta l'illegittimità costituzionale della norma sull'obbligo vaccinale dei sanitari tutti per esercitare la professione, difficilmente potrebbero resistere al medesimo vaglio tutte le altre disposizioni di tenore analogo relative ad altre attività per cui l'obbligo vaccinale è attualmente previsto (militari, insegnanti, ultra cinquantenni in particolare).In tal caso, per tutte queste categorie si aprirebbe anche la strada ad azioni risarcitorie magari nei confronti dei loro datori di lavoro, anche se l'unica colpa di questi ultimi è quella di essersi adeguati agli obblighi stabiliti dalla legge.

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