Una proposta di legge per i cavalli
L'on. Frassinetti presenta "Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali d'affezione"
“NORME PER LA TUTELA DEGLI EQUINI E LORO RICONOSCIMENTO COME ANIMALI D'AFFEZIONE” BOZZA PROPOSTA DI LEGGE On. Paola Frassinetti Onorevoli colleghi! Con la presente proposta di legge si intende colmare un gravissimo vuoto normativo che ha lasciato finora i cavalli e gli altri equini sprovvisti di un adeguato e specifico quadro di tutela, contrariamente a quella sensibilità nei loro confronti che in questi anni è andata diffondendosi e maturando nella nostra società. Dopo millenni di utilizzo degli equini da parte dell'uomo, spesso connaturatosi come vero e proprio sfruttamento, i cittadini hanno cominciato a considerarli in termini “affettivi”, instaurando con essi un rapporto del tutto nuovo, fondato sull'amicizia, e iniziando a spezzare quella terribile catena “vecchiaia-macello” che ha condannato a questa triste fine migliaia di animali non più idonei all'esecuzione di prestazioni agonistiche e di lavoro in genere, per motivi di malattia o di anzianità. In questi ultimi anni, ad esempio, sono sorti in Italia diversi Centri di ricovero per soggetti “a fine carriera”, su iniziativa di privati e di associazioni protezionistiche, allo scopo di venire incontro alla crescente richiesta dei proprietari di elargire una meritata pensione ai propri amici equini, anziché venderli ai macellai. Si moltiplicano, inoltre, le iniziative volte alla salvezza di questi animali, che spesso vengono acquistati da persone che hanno il nobile intento di sottrarli alla triste fine del mattatoio. Per non parlare poi degli equini di proprietà dello Stato, la cui vendita all'asta ha sempre suscitato grande indignazione nell'opinione pubblica, tanto da riuscire a farne sospendere diverse nell'ultimo periodo. Contestualmente, è aumentato il numero degli “appassionati” che si sono avvicinati e continuano ad avvicinarsi ai cavalli e agli altri equini per godere semplicemente della loro meravigliosa compagnia, già valorizzata e riconosciuta ampiamente, anche con l'utilizzo di questi animali nella pet therapy. Ciò determina la necessità di stabilire norme chiare e precise che possano disciplinare al meglio le loro condizioni di custodia, di impiego negli svariati ambiti di attività, riconoscendo loro quello status che ormai si sono ampiamente e meritatamente conquistati di “animali d'affezione”; riconoscimento atteso ed auspicato da un vasto movimento di cittadini. Ed è proprio questo il concetto cardine dell'impianto legislativo proposto, come stabilito nell'Art. 1, nel quale – come naturale conseguenza – è previsto il divieto di macellazione di cavalli, asini, muli e bardotti, nonché di vendita e di consumo della loro carne in tutto il territorio nazionale. In esso è, altresì, contemplato il divieto di usarli in spettacoli contrari alla loro natura ed in esperimenti scientifici. Occorre essere coscienti che questa disposizione potrà incidere sulla produzione di alcuni piatti tradizionali italiani contenenti carne equina; tuttavia, l'evoluzione della sensibilità pubblica verso gli animali d'affezione, e verso i cavalli in particolare, ha assunto tale caratura che va riconosciuta anche a livello giuridico. Questo è uno dei rari casi in cui, anche chi da sempre difende i prodotti tipici italiani, possa richiedere un piccolo sacrificio in nome di una maggiore disposizione civile e rispettosa degli altri esseri viventi. Tuttavia, potrebbe essere valutata nell'iter della proposta, per una fase transitoria, ove ce ne fosse una effettiva richiesta, anche il consentire alcune importazioni dall'estero di carni equine, ai soli fini effettivi della realizzazione delle specialità tradizionali contenenti tali carni. L'Art. 2 riguarda le condizioni di benessere da assicurare ai cavalli e agli altri equini da parte dei proprietari, in ordine alla custodia ed alla loro cura, anche al fine di evitare situazioni detentive non adeguate ai suddetti criteri (es. tenerli “in posta”, ossia in spazi troppo limitati e costantemente legati, cosa che gli impedisce di fatto di sdraiarsi, e dunque di dormire). Esso stabilisce anche l'istituzione di un Registro anagrafico degli equini, le modalità di addestramento e di utilizzo in funzione della salvaguardia della loro integrità psico-fisica (spesso violata con metodi di doma cruenti, addestramenti che iniziano in tenerissima età o con prestazioni agonistiche troppo rischiose e dannose per la salute e per la vita stessa degli animali). La proposta sancisce, altresì, il divieto di somministrazione di sostanze dopanti, oggi peraltro vietata dalla legge n.189 del 2004 contro il maltrattamento degli animali. L'Art. 3 concerne gli equini di proprietà dello Stato e di Enti pubblici, per i quali è sancita l'abolizione del sistema di vendita all'asta e la possibilità di darli in affidamento a privati. L'Art. 4 istituisce una Commissione Tecnica presso ild Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, composta da rappresentanti di detto Ministero, di quelli delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, dell'U.N.I.R.E., delle federazioni equestri riconosciute e delle maggiori Associazioni per la tutela degli animali. L'Art. 5 prevede la realizzazione da parte dello Stato di Pensionati Pubblici per equini anziani, malati o che i proprietari non possono più tenere, nonché le modalità di affidamento degli animali a privati. L'Art. 6 stabilisce le sanzioni per chiunque violi la legge. L'Art. 7 riguarda la vigilanza sul rispetto della legge, affidata anche alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni protezionistiche e zoofile, il cui impegno in questi anni ha dato ampi ed encomiabili risultati. L'Art. 8 concerne l'istituzione di un fondo per l'attuazione della legge. L'Art. 9, infine, prevede la copertura finanziaria. ARTICOLO 1 (PRINCIPI GENERALI E FINALITA') 1. Il cavallo (Equus caballus), l'asino, il mulo ed il bardotto (equus asinus), sono riconosciuti come "animali d'affezione". Lo Stato disciplina la tutela delle loro condizioni di vita, promuove la protezione degli stessi e l'educazione al loro rispetto. 2. E' proibita in tutto il territorio nazionale la loro macellazione, l'uscita dal territorio nazionale di soggetti per questa finalità anche se indiretta, nonché vendita e consumo di carne di equini. 3. E' fatto divieto di utilizzarli in spettacoli o manifestazioni che comportino l'esecuzione di esercizi innaturali, pericolosi, stressanti o contrari alla loro dignità., tra cui il Rodeo che viene parimenti vietato; 4. E' fatto divieto di sottoporli a sfruttamento o a prestazioni inidonee alle loro capacità fisiche o contrarie alle loro caratteristiche fisiologiche; 5. E' fatto divieto di utilizzarli in esperimenti, compresi quelli di clonazione. 6. Ai fini della presente legge, i pony rientrano nella definizione di “equini” di cui al presente comma 1. ARTICOLO 2 (IDENTIFICAZIONE, CUSTODIA E CURA DEGLI EQUINI) 1. E' istituito un Registro Anagrafico degli equini a cura dei Servizi Veterinari delle Aziende U.S.L. i cui dati sono trasmessi ai competenti uffici dei Ministeri del lavoro, salute e politiche sociali e delle Politiche agricole alimentari e forestali. 2. Chiunque detiene un equino, a qualunque titolo, è tenuto ad iscriverlo al Registro Anagrafico di cui al Comma 1 entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il Servizio Veterinario Azienda U.S.L. competente è quello nel cui territorio l'equino è custodito. Esso provvede a contrassegnare l'equino mediante inoculazione di un microchip di identificazione e rilascia un documento dal quale risultino gli estremi identificativi dello stesso, del proprietario e del detentore quando diverso dal proprietario e dal quale risulti il luogo di custodia dell'equino. Il proprietario deve notificare al Servizio Veterinario Azienda U.S.L. eventuali passaggi di proprietà dell'animale, il trasferimento dell'equino in altra sede, il suo decesso e la nascita di puledri, entro trenta giorni. 3. I cavalli ricoverati in box devono disporre di uno spazio tale che consenta loro di muoversi, girarsi e sdraiarsi. Si stabilisce una misura minima per box di mq. 3x3 per castroni e cavalle non adibite alla riproduzione, e di mq. 4x5 per stalloni e fattrici. Ogni box deve essere dotato di beverino per la costante erogazione di acqua fresca, e di lettiera con materiale idoneo (paglia, truciolo, torba od altri materiali simili) sufficientemente spessa e da pulire quotidianamente. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. 4. Agli equini che vivono all'aperto deve essere fornita una struttura coperta, chiusa su tre lati, atta a ripararli dalle avverse condizioni atmosferiche; essi devono disporre sempre di acqua cambiata regolarmente. 5. E' proibito tenere gli equini in poste, costantemente legati sia in box che all'aperto, con le pastoie agli arti e tenerli esposti troppo al sole e alle intemperie tanto da metterne in pericolo lo stato di benessere. Se ricoverati in box, i cavalli devono essere condotti fuori ogni giorno e lasciati in paddock o in idonei recinti. Qualora il proprietario fosse impossibilitato in tal senso, deve delegare altra persona a farlo in vece sua, ovvero deve delegare un detentore. 6. I proprietari e/o i detentori dei equini devono assicurare loro buone condizioni igieniche, assistenza sanitaria, un'adeguata alimentazione costituita da foraggio di buona qualità e cereali in quantità sufficiente al loro fabbisogno energetico in relazione all'attività svolta, nonchè regolari interventi di mascalcia per il pareggio dell'unghia ed il ricambio dei ferri da parte di personale qualificato. 7. I puledri non possono essere separati dalle proprie madri prima del compimento dell'ottavo mese di vita. 8. E' vietato mozzare la coda ai cavalli , tagliare loro i peli tattili del muso e delle palpebre, sottoporli a marchiatura “a fuoco”, nonché all'intervento di focatura dei tendini, e ad ogni altro intervento che rechi comunque menomazioni all'integrità fisica degli animali. 9. Sono vietati i metodi di doma o di addestramento coercitivi, violenti o traumatici sia di tipo fisico che psichico, nonché le ipersensibilizzazioni e lo sbarramento. E' vietatoo l'uso di frustini, nerbi, pungoli o puntali, speroni ed imboccature che producono o possono produrre lesioni o sofferenze agli animali. 10. E' vietato effettuare corse fuori dagli ippodromi riconosciuti dall'Unione nazionale incremento razze equine (Unire). 11. E' vietato somministrare agli equini, o comunque favorirne l'uso, senza la prescrizione medico-veterinaria, farmaci o sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze. La Commissione di cui al successivo Art. 4, entro 90 giorni dalla sua istituzione, stilerà un elenco di sostanze e di pratiche proibite. 12. La soppressione degli equini è consentita soltanto in caso di malattia grave e incurabile, che procuri agli stessi un evidente stato di sofferenza. Essa può essere praticata unicamente per eutanasia, in anestesia generale, da un medico veterinario regolarmente iscritto all'Albo il quale è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Veterinario Azienda USL competente le motivazioni che l'hanno resa necessaria, entro 48 ore dalla esecuzione. ARTICOLO 3 (EQUINI DI FORZE ARMATE E DI ENTI PUBBLICI) 1. Sono vietate le vendite, previo incanto o vendita ad economia, dei quadrupedi equini riformati di proprietà delle Forze Armate o Enti pubblici. 2. Gli equini riformati di cui al precedente comma sono ospitati a vita presso strutture delle Forze Armate o Enti pubblici ovvero presso i Pensionati di cui al successivo articolo 5 e possono essere affidati a privati in base ai criteri dello stesso articolo 5. ARTICOLO 4 (COMMISSIONE TECNICA PER LA TUTELA DEGLI EQUINI) 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali, con proprio decreto istituisce una Commissione Tecnica per la tutela degli equini, composta da nove membri, dei quali: a) un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro, salute e politiche sociali ; b) un rappresentante nominato dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali; c) un rappresentante nominato dal Ministero dell' ambiente e tutela del territorio e del mare ; d) un rappresentante dell'U.N.I.R.E.; e) due rappresentanti delle Federazioni equestri riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); f) tre rappresentanti delle maggiori associazioni per la tutela degli animali. I rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed f) sono nominati dal Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, scelti tra una rosa di nomi proposta dalle organizzazioni interessate. I membri della Commissione durano in carica due anni ed il loro incarico è rinnovabile. 2. La Commissione si riunisce almeno tre volte l'anno, dietro convocazione del Presidente, ed ha compiti attuativi della presente legge oltre che di vigilanza sulla sua applicazione. 3. La Commissione Tecnica trasmette entro il 31 marzo di ogni anno una relazione annuale sull'attuazione della legge al Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, al Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, suggerendo eventuali interventi da realizzare. ARTICOLO 5 (ISTITUZIONE DI PENSIONATI PUBBLICI PER EQUINI) 1. Lo Stato promuove e finanzia l'istituzione di Pensionati pubblici per equini anziani, malati o che i proprietari non possono più tenere. 2. Il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sentita la Commissione di cui al precedente Art. 4, emana un Decreto Ministeriale contenente il numero di dette strutture in quantità sufficiente a soddisfare le prevedibili richieste, la loro dislocazione nelle varie aree geografiche del Paese in modo che siano equamente distribuite, nonchè un Regolamento attuativo relativo alla loro gestione. 3. I Pensionati devono garantire un orario quotidiano di apertura al pubblico. 4. Gli equini ospitati nei Pensionati pubblici possono essere dati in affidamento solo a privati od associazioni Onlus ed Enti Morali che diano garanzie di buon trattamento. Ogni passaggio deve essere comunicato ai competenti Servizi Veterinari, ai sensi del Comma 2 dell'Art. 2 i quali, anche avvalendosi della collaborazione delle associazioni animaliste, effettuano controlli periodici per accertare le condizioni di custodia degli animali. Nel caso in cui venissero riscontrate violazioni alla presente legge, gli equini devono essere sequestrati e riconsegnati ai rispettivi Pensionati di provenienza. 5. Nelle more dell'istituzione dei Pensionati pubblici il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali può stipulare convenzioni con strutture private che già svolgono attività di accoglienza di equini anziani e malati e che abbiano i requisiti necessari. ARTICOLO 6 (SANZIONI) 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui alla presente legge è punito con una sanzione amministrativa da € 2.000,00 a € 50.000,00. 2. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 10 della presente legge è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 3.000,00 a 50.000,00 euro. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute dell'animale o se il fatto è commesso nei confronti di cavalli destinati ad attività agonistiche, sportive o ludiche. La pena è aumentata altresì se il fatto è commesso da un componente o da un dipendente dell'UNIRE, del CONI, ovvero di una federazione sportiva nazionale, di una società, di un'associazione o di un ente riconosciuti dal CONI, o da chi esercita una professione sanitaria, o da un allevatore. 3. Le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al Comma 1 confluiscono nel Fondo per l'attuazione della presente legge, previsto dal successivo Art. 8. ARTICOLO 7 (VIGILANZA) 1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è affidata, ai sensi del combinato disposto degli Artt. 55 e 57, comma 3 del Codice di Procedura Penale, anche alle guardie particolari giurate volontarie delle associazioni protezionistiche e zoofile. ARTICOLO 8 (ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE) 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2009 è istituito presso il Ministero del lavoro, salute e politiche sociali un Fondo per l'attuazione della presente legge, la cui dotazione annuale è di quattro milioni di euro. 2. Il Ministro del lavoro, salute e politiche sociali, sentita la Commissione Tecnica di cui all'Art. 4, con proprio decreto stabilisce entro il 31 dicembre di ogni anno la ripartizione delle disponibilità del Fondo e le modalità del loro utilizzo. ARTICOLO 9 (COPERTURA FINANZIARIA) 1. All'onere derivante dall'attuazione dall'art. 8 comma 1 della presente legge, pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2009 si fa fronte mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa, come determinati dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008.. 2. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.