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Riforme, il premier si dimette? Rivoluzione-Meloni: chi potrà essere nominato

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In caso di cessazione dalla carica del presidente del Consiglio, Il presidente della Repubblica può conferire l'incarico di formare il governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto e collegato al presidente eletto. Una norma "antiribaltone", insomma, pensata per impedire la formazione di maggioranze politicamente diverse da quella che ha appoggiato il premier eletto dai cittadini: lo prevede la bozza della riforma costituzionale, che modifica gli articoli 88, 92 e 94 della Carta. 

Perno della riforma è l'elezione diretta del premier, che potrebbe avvenire in questo modo: turno unico e premio di maggioranza del 55% per garantire la governabilità. Emerge sempre dalla bozza che sta circolando in queste ore. L'articolo 92 della Costituzione verrebbe così sostituito da una nuova formulazione: "Il Governo della Repubblica è composto dal Presidente del Consiglio e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto per la durata di cinque anni. Le votazioni per l'elezione del Presidente del Consiglio e delle Camere avvengono tramite un'unica scheda elettorale. La legge disciplina il sistema elettorale delle Camere secondo i principi di rappresentatività e governabilità e in modo che un premio assegnato su base nazionale garantisca ai candidati e alle liste collegati al Presidente del Consiglio dei Ministri il 55 per cento dei seggi nelle Camere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri è eletto nella Camera nella quale ha presentato la sua candidatura".

Stando alla bozza della riforma, inoltre, il capo dello Stato non potrà più sciogliere una sola delle Camere del Parlamento. Mentre potrà mantenere il potere di nominare i ministri su indicazione del premier eletto. Inoltre, se il Governo del premier eletto non ottiene la fiducia del Parlamento dopo il voto, il capo dello Stato deve procedere allo scioglimento delle Camere. Altra novità riguarda i senatori a vita: il presidente della Repubblica non potrà nominarne di nuovi. Resterebbero però in carica "i senatori di diritto a vita nominati ai sensi del previgente secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione".

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