Immigrazione, il giurista Edoardo Raffiotta sulla chiusura dei centri per rifugiati dà ragione a Musumeci: "Decisione legittima"
Il governo ha impugnato l'ordinanza del presidente della Sicilia Nello Musumeci che prevede la chiusura degli hotspot e dei centri di accoglienza per migranti presenti sull'isola. Il ricorso è già stato notificato alla presidenza della Regione Siciliana ed è stato depositato al Tar. L'impugnazione fa leva sulla considerazione che la gestione del fenomeno migratorio sia competenza dello Stato, non delle Regioni. E quindi l'ordinanza sia illegittima. Ma è davvero così? Secondo Edoardo Raffiotta, professore di diritto costituzionale all'Università di Bologna, che sul tema delle ordinanze emergenziali ha pubblicato un libro prima che scoppiasse la pandemia, quello adottato da Musumeci è un provvedimento pienamente legittimo. «Avendo studiato il tema negli ultimi cinque anni penso di poterne parlare con un po' più di consapevolezza di chi pensa di criticare atti giuridici senza conoscere le fonti del diritto su cui poggia questa ordinanza», dice. Le fonti del diritto a cui si riferisce il professore sono ben precise. «Il provvedimento di Musumeci viene legittimato dalla legge 833 del 1978, sul Servizio sanitario nazionale che all'articolo 32 prevede proprio il potere di ordinanza in deroga alla legge. In pratica atti amministrativi che possono essere adottati per un periodo limitato qualora sussista un'emergenza sanitaria. Un istituto giuridico che abbiamo imparato a conoscere proprio in questi mesi di Covid con le ordinanze emesse da ministri, sindaci e presidenti di Regione».
E in effetti con il lockdown e le misure di contrasto all'epidemia non sono mancate le occasioni per sperimentare la decretazione d'emergenza. «L'articolo 32», aggiunge il professor Raffiotta, «dà al governo e in particolare al ministro della Salute il potere di emettere le ordinanze emergenziali. Uguale potere è riservato però a sindaci e governatori quando le emergenze siano locali e limitate al rispettivo territorio di competenza». Dunque sbagliano i critici a sostenere che il presidente Musumeci abbia adottato un'ordinanza che invade le competenze dello Stato «È vero che si tratta di competenze dello Stato ma la legge 833 conferisce questi poteri in particolare al presidente della Regione», chiarisce il docente di diritto costituzionale, «se c'è una emergenza in tutto il territorio o in parte di esso il governatore ha titolo per adottare un atto amministrativo che deroga i poteri dello Stato e dev' essere eseguito dai poteri dello Stato e da tutte le amministrazioni». Non regge neppure, a parere di Raffiotta, l'argomentazione che Musumeci abbia invaso un terreno di competenza statale: la gestione dell'immigrazione e dei centri di accoglienza. «Se all'interno di questi centri c'è un focolaio», spiega, «ed è accertato che non vi sono le condizioni per mantenere in salute gli ospiti con le misure che dobbiamo adottare tutti, a cominciare dal distanziamento, e sappiamo che da sempre questi centri sono sovraffollati, l'ordinanza è pienamente giustificata».
Ma c'è di più. Vista la permeabilità degli hotspot verso il territorio circostante, il governatore ha ulteriore titolo per intervenire. «Nel momento in cui c'è una situazione d'emergenza con un focolaio di Covid all'interno di un centro di accoglienza, focolaio che può riversarsi nel territorio della regione, soprattutto se i centri di accoglienza si trovano nei centri abitati», puntualizza infatti Raffiotta, «se, come accade, gli immigrati possono facilmente scappare da queste strutture l'emergenza cresce». Dunque si rafforzano le condizioni per applicare l'articolo 32. Naturalmente l'esecutivo può impugnare il provvedimento dinanzi al Tribunale amministrativo, come ha fatto ieri. «E il giudice amministrativo potrebbe annullare l'ordinanza ma non perché sia illegittima», conclude il professore, «semmai perché la ritenga sproporzionata rispetto alle condizioni di fatto».