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Pietro De Leo: abitabilità, sottotetti e tende. Ecco cosa cambia col Salva-casa

Pietro De Leo
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Il dl salva-casa ha rappresentato, sin dalla sua gestazione, una proposta qualificante del ministro delle infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini. L’altroieri, in Senato, è arrivata la sua approvazione definitiva con 106 sì, 68 no e un astenuto. Si tratta di un provvedimento che ha l’obiettivo di semplificare e ridurre gli iter burocratici che i cittadini si trovano ad affrontare per porre in essere interventi edilizi. Ecco un breve prontuario di quel che la normativa prevede. Innanzitutto c’è il tema delle difformità, che erano state al centro del dibattito nelle prime fasi di costruzione del testo. Dunque, si potranno regolarizzare sia le difformità più piccole, come previsto sin dall’inizio, sia quelle essenziali. Questa ultime sono variazioni di maggior portata rispetto al progetto iniziale.

Sulla seconda categoria, però, la sanatoria potrà essere richiesta sulla base di due condizioni: l’intervento deve essere stato realizzato contemporaneamente al rilascio dell’autorizzazione ai lavori; che in ogni caso la difformità rispetti le norme attuali e quelle in vigore nel momento in cui l’intervento è stato realizzato. Le cosiddette “tolleranze costruttive”, perciò, avranno altri parametri rispetto a quelli attuali. Non ci sarà violazione delle norme edilizie se lo scostamento rispetto al progetto originario non oltrepassa alcuni limiti. Le soglie, ovviamente, si abbassano man mano che aumentano i metri quadri. Eccole: 6% per appartamenti fino a 60metri quadri; 5% per appartamenti tra i 60 e i 100 metri quadri, il 4% per unità immobiliari tra i 100 e i 300 metri quadri; il 3% per unità immobiliari tra 300 e 500 metri quadri; il 2% per unità immobiliari di dimensioni superiori a 500 metri quadri. Viene poi introdotta la regolarizzazione delle difformità dal titolo rilasciato prima dell’entrata in vigore della Legge Bucalossi del 1977, che sancisce i vincoli di urbanizzazione e determina le concessioni edilizie. Cambiano poi i requisiti per l’abitabilità di un immobile. Da 28 metri quadrati si passa a 20 per una persona, mentre da 38 si scende a 28 per due persone. Si abbassa anche l’altezza minima possibile, da 2,7 a 2,4 metri quadrati. C’è poi un ampliamento del ventaglio di interventi che possono essere realizzati senza dover richiedere alcun intervento (la cosiddetta edilizia libera). Oltre a quelli che potevano esser messi in opera prima, in base al testo unico dell’edilizia (come le pompe di calore fino a 12kw o le iniziative di manutenzione ordinaria), ve ne sono altre. Per esempio le tende da sole, le tende da esterno e le tende a pergola, comprese quelle bioclimatiche purchè siano addossate o annesse al l’edificio.

Novità anche per i cambi di destinazione d’uso, poi, saranno possibile con la Scia (Segnalazione Certificata di inizio attività). Con il decreto salva casa, inoltre, viene sancita la possibilità di recuperare i sottotetti, sempre rispettando i limiti e le procedure delle leggi regionali, anche se non sono rispettate le distanze minimi tra edifici e nei confini. A una condizione: che siano rispettati i limiti di distanza in vigore al momento della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche alla forma e alla superficie del sottotetto. Vengono poi modificati i termini per la demolizione in presenza di eventuali abusi e la rimessa in pristino. Dagli attuali 90 giorni si passa a 240 giorni, purchè si sia in presenza di comprovate ragioni di salute o in condizioni gravi di disagio economico-sociale.

Viene inoltre ridottala misura massima della pena pecuniaria, per interventi realizzati in assenza di Scia oppure in difformità dalla stessa Segnalazione. $ il responsabile del procedimento a calcolare l’importo della sanzione, che oscilla tra un minimo di 1032 euro a un massimo di 10.328 euro. Il massimo della sanzione, quindi scende a circa un terzo, attestandosi, prima della normativa, a 30.284 euro. Nel caso in cui l’intervento sia stato realizzato in conformità alla normativa urbanistica ed edilizia, sia nella fase di realizzazione che nell’atto di presentazione della domanda di sanatoria, allora la sanzione si attesta in una forbice tra i 516 e i 5164 euro. In generale, poi, viene stabilito il principio del silenzio-assenso. Qualora l’ufficio tecnico comunale non si pronuncerà entro 45 (per la sanatoria) o 30 giorni (per la scia), allora la domanda si dovrà considerare accolta. «Sono giornate intense» ha detto ieri il ministro Matteo Salvini. «Abbiamo chiuso il cosiddetto Salva Casa, penso sia proprio di un paese civile dove la Pa è al servizio dei cittadini e non al contrario. Penso che rimettere sul mercato milioni di abitazioni sia importante».

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