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Verso il riconteggio delle schede "Pensionati per Cota". Ma chi pagherà?

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Luciano Panzani, presidente del tribunale di Torino, chiede chi sborserà i 350 mila euro. "Senza indicazioni non dò il via"

Roberto Amaglio
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Le sentenze di Tar e Consiglio di Stato spingono verso il riconteggio delle 15 mila schede elettorali contestate. Tuttavia dal Piemonte gli interrogativi sulla querelle elettorale che hanno sancito la vittoria del leghista Roberto Cota sono lungi dal trovare una risposta. Le domande che si pongono gli amministratori e i giudici, però, non riguardano l'esito del riconteggio, bensì i tempi della verifica delle schede elettorali, i costi e, soprattutto, chi questi costi se li dovrà sobbarcare. Secondo i calcoli del Comune di Torino, il riconteggio costerà complessivamente circa 350 mila euro, di cui 180 mila euro per le operazioni e 168 mila per il pagamento degli straordinari degli impiegati del Palazzo di Giustizia. A sollevare i suoi autorevoli e pesanti quesiti è stato il presidente del tribunale di Torino, Luciano Panzani, rivolgendosi direttamente al ministero della Giustizia dopo che diversi enti hanno acceso una lunga discussione su chi dovrà aprire il portafoglio per sborsare quei 350 mila euro necessari al riconteggio. Ed è proprio la tematica economica a surriscaldare l'ambiente. "Se non ci saranno indicazioni precise – scrive Panzani –, mi vedrò costretto a rinviare l'inizio delle operazioni". Operazioni che già si preannunciavano lunghe (circa 3 mesi) e che di conseguenza sarebbero comunque andate ben oltre il termine ultimo fissato dal Tar nel 30 settembre 2010. Sentenza – Intanto in mattinata la prima sezione del Tar del Piemonte ha depositato le motivazioni della sentenza del 15 luglio con cui accoglieva il ricorso del centrosinistra contro la lista “pensionati per Cota”. Alla base della decisione dei giudici il fatto che il reclamo potesse venire presentato anche dopo la tornata elettorale. Il ricorso non è fuori tempo, spiegano i giudici, perchè per presentarlo occorre un effetto lesivo concreto, cioè un danno pratico, provocato dall'ammissione illegittima di una lista; cosa che si può misurare solo dal risultato delle elezioni. Lo stesso Tar, però, apre una porta per chi vorrà ricorrere. Il 7 luglio scorso, infatti, la Corte costituzionale ha contraddetto questo indirizzamento, impugnando l'articolo 83-undecies del Dpr 570/1960 e introducendo la possibilità di un ricorso anteriore alle elezioni. In ogni caso, concludono i giudici amministrativi, visto il "confuso panorama normativo e giurisprudenziale, ...considerato che al momento di proposizione del gravame in scrutinio la sentenza della Consulta non era ancora stata resa, ritiene la sezione di dover comunque riconoscere ai ricorrenti il beneficio dell'errore scusabile e giudicare tempestivo il ricorso".

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