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Voti in Piemonte: il Tar si pronuncia. Le liste erano illegittime

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Il Tribunale ha depositato la sentenza che ha disposto il riconteggio dei voti

bonfanti ilaria
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C'è "l'acclarata illegittimità" delle liste di sostegno al Presidente del Piemonte, Roberto Cota. A sostenerlo, nelle motivazioni della sentenza con cui  è stato anche disposto il riconteggio dei voti, è il Tar del Piemonte. Le motivazioni sono state depositate in mattinata. Vanno quindi "annullati"- dichiara il Tar- i provvedimenti di ammissione delle due liste, emessi dagli uffici elettorali circoscrizionali, e sono quindi da accertare "gli effetti demolitori" che vi potrebbero derivare riguardo la proclamazione del Presidente della regione e la composizione del consiglio regionale. I voti sono da ricontare- E, già da domani, il via al riconteggio delle schede delle elezioni regionali che riportano i voti espressi alle liste "Insieme per Scanderebech" e "Consumatori". L'operazione, secondo quanto appreso, sarà effettuata nei rispettivi uffici provinciali circoscrizionali di provenienza alla presenza di un rappresentante per ognuno degli schieramenti di sostegno ai candidati: Roberto Cota, eletto poi Presidente della Regione Piemonte, e l'ex Governatore, Mercedes Bresso. Le schede saranno praticamente suddivise in tre gruppi: quelle che contengono il solo voto a una delle due liste dichiarate illegittime, le altre che contengono l'indicazione di voto a una delle due liste ed esplicitamente al Presidente collegato, ossia Cota, e quelle su cui è stato espresso il cosiddetto voto disgiunto, cioè il voto a una delle due liste illegittime, ma all'altro candidato Presidente. La decisione del Tar- Nelle motivazioni che hanno portato alla decisione finale del Tar si legge che "vanno annullati provvedimenti di ammissione delle liste "Al centro con Scanderebech" e "Consumatori" per "l'acclarata illegittimità dell'ammissione delle due liste controverse con conseguente annullamento in via diretta e immediata dei relativi provvedimenti di ammissione emessi dagli uffici elettorali circoscrizionali. Restano da acclarare - scrive ancora il Tar del Piemonte- quali ulteriori eventuali concreti effetti demolitori possano discendere da quanto fin qui detto riguardo in particolare alla proclamazione degli eletti alla carica presidenziale, nonchè la ripartizione dei seggi in seno al consiglio".  

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