Giulia Tramontano, il Gip: "Come e perché Alessandro la ha uccisa"
Nonostante le ricerche sul web su come disfarsi di un cadavere effettuate da Alessandro Impagnatiello prima dell'omicidio, per il gip non c'è stata premeditazione. Il giudice per le indagini preliminari di Milano, Angela Minerva, nel convalidare il fermo e disporre la custodia cautelare in carcere per il 30enne, ha escluso l'aggravante della premeditazione. Impagnatiello è accusato di aver ucciso Giulia Tramontano, la sua fidanzata al settimo mese di gravidanza, accoltellata più volte sabato sera scorso nel loro appartamento di Senago, nel Milanese. Lui stesso ha ammesso il delitto. Anche se a incastrarlo definitivamente sono state la testimonianza dell'amante e, appunto, le sue ricerche online.
Prima di incontrare e uccidere la compagna Impagnatiello si era collegato sul web e aveva cercato informazioni utili per l'omicidio. Come si legge dalle carte della Procura, "significative sono le ricerche effettuate sabato 27, poco prima, giova sottolinearlo, che Giulia tornasse a casa a seguito dell'incontro" con l'altra donna di Impagnatiello. Da qui la Procura ha contestato al 30enne la premeditazione, cosa che invece lui ha smentito nel secondo interrogatorio svolto nella mattinata del 2 giugno e come ha smentito il gip.
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Il ragazzo ha digitato sulla tastiera le seguenti parole: "Ceramica bruciata vasca da bagno". Il 30enne infatti dopo aver ucciso Giulia con due coltellate ha trascinato il corpo nella vasca da bagno e ha provato a darle fuoco. Non riuscendoci ci ha ritentato una seconda volta cospargendo il corpo di benzina e incendiandolo nel box di casa. Oltre a quella della premeditazione, il gip ha escluso anche l'aggravante della crudeltà. Per quanto la premeditazione, Giulia viene uccisa al rientro a casa, ovvero tra le 19,30 e le 21. E il corpo finisce a bruciare nella vasca. Ma l’avvocato di Impagnatiello Sebastiano Sartori ha fatto notare che le ricerche avvengono a ridosso dell’ora dell’omicidio: "La giurisprudenza identifica i tratti distintivi della premeditazione nell’apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione. Tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull’opportunità del recesso". Il tempo passato la giudice non l’ha considerato sufficiente. Diverso discorso per l’aggravante della crudeltà perché il delitto "non sarebbe caratterizzato da particolare pervicacia, tenuto conto del tipo di arma utilizzata e del numero di colpi inferti".