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Può il diritto garantire la felicità all'individuo? La festa del 20 marzo

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Pieremilio Sammarco
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Ogni anno ed in tutto il mondo, il 20 marzo si celebra la Giornata Internazionale della Felicità, istituita dall’Assemblea generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Nel documento istitutivo si legge che, scopo della giornata, è quello di promuovere la ricerca della felicità da parte di ogni individuo e incentivare lo “sviluppo sostenibile, l’eradicazione della povertà, la felicità e il benessere di tutte le persone”. 

 


L’ONU ogni anno stila un rapporto fitto di dati da cui emerge che, in base ai parametri tenuti in considerazione (ad es. aspettative di vita, la libertà di fare le proprie scelte di vita, la percezione della corruzione, l’assistenza sociale), i cittadini più felici al mondo sono quelli della Finlandia, seguiti da quelli della Danimarca e poi, al terzo posto, quelli islandesi. L’Italia figura al 31° posto della classifica. Ma come può uno stato contribuire ad assicurare la felicità dei propri cittadini? Nell’opera “La scienza della legislazione” del 1780, il giurista napoletano Gaetano Filangieri, afferma che «le buone leggi sono l’unico sostegno della felicità nazionale». Dunque, secondo questa tesi di stampo illuminista, è lo stato che, attraverso le sue articolazioni istituzionali, può garantire la felicità dei suoi consociati. Questa teoria è ripresa da Benjamin Franklin (con il quale il Filangeri ebbe una fitta corrispondenza) che la trasfuse nella Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America del 4 luglio 1776, nella quale si legge che «tutti gli uomini sono creati uguali; che essi sono dal creatore dotati di certi inalienabili diritti, che tra questi diritti vi sono la vita, la libertà e il perseguimento della felicità». Questo concetto viene ripreso dalla Dichiarazione francese sui diritti dell’uomo del 1789, dove all’art. 1 si legge che il fine delle istituzioni pubbliche è rappresentato dalla «felicità di tutti».

 


Il riconoscimento del diritto al perseguimento della felicità, quale fine principale del legislatore, è presente anche nell’art. 13 della Costituzione dell’Impero giapponese del 1946, che testualmente recita «tutte le persone saranno rispettate come individui ed il loro diritto alla vita, alla libertà ed al perseguimento della felicità, entro i limiti del benessere pubblico, costituiranno l’obiettivo supremo nella legislazione e negli affari di governo». E nel nostro paese? L’art. 3 della nostra Costituzione, a differenza dello Statuto Albertino del 1848 che faceva riferimento alla “Nazione felice”, non riconosce espressamente la felicità degli individui quale diritto, ma stabilisce che è compito dello stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona. Occorre che ciò sia realizzato come premessa generale per il conseguimento di uno stato di benessere individuale, ma poi è compito di ciascuno attivarsi per realizzarlo, anche magari semplicemente seguendo Voltaire che amava dire «ho deciso di essere felice perché fa bene alla mia salute». *Professore Ordinario di Diritto Comparato

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