Green pass, da oggi mezzo milione di italiani senza stipendio: esenzioni, come si può "dribblare" il certificato
E alla fine venne il giorno dell'obbligo di Super Green Pass sul luogo di lavoro. Oggi, martedì 15 febbraio, scatta l'ultima stretta che riguarda gli over-50 che non si sono ancora immunizzati col siero anti-Covid. Si tratta di circa mezzo milione di persone che, da oggi, resteranno senza stipendio. Senza super green pass infatti da oggi il lavoratore viene considerato "assente ingiustificato", con stop anche alla retribuzione. La norma resterà in vigore fino al 15 giugno, il che significa che chi non è immunizzato rischia di non lavorare per quattro mesi.
Per quel che riguarda le sanzioni, il riferimento normativo è il decreto 1 del 2022 che, dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, introduce l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia. L'obbligo riguarda i soggetti che hanno "compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022".
In particolare dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato sono tenuti ad esibire il super green pass per accedere al luogo di lavoro. Dunque i lavoratori over 50 devono aver completato il ciclo vaccinale ed essersi sottoposti nei tempi a due dosi di vaccino, oppure essere guariti dall'infezione. La violazione, ovvero trovarsi sul luogo di lavoro senza certificato, è punita con una sanzione irrogata dal Prefetto che va da 600 a 1.500 euro. In base al decreto legge l'ingresso nella sede di lavoro senza certificazione verde è escluso. In caso di violazione reiterata, la sanzione è raddoppiata.
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I lavoratori non vaccinati verranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Nel decreto si legge: "Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento". Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, avranno la facoltà di sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la loro sostituzione. La sospensione può sussistere per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022. Per il periodo in cui la vaccinazione è "evitata" o differita, il lavoratore può essere adibito "a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2".
Infine il capitolo esenzioni. Già, perché l'obbligo di vaccinazioni non sussiste in caso di "accertato pericolo per la salute" in relazione e determinate condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di una malattia naturale, comprovata dal medico curante. Nelle circostanze elencate la vaccinazione può essere omessa oppure differita nel tempo. Dal 7 febbraio le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione vengono emesse esclusivamente in formato digitale, per consentire i controlli attraverso la scansione del QR code. Chi già è in possesso di un certificato di esenzione in forma cartacesa ha tempo fino al 17 febbraio per richiedere la certificazione in ofmrato digitale, valida solo in Italia e di fatto sostitutiva del green pass, ove da presentare.