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Obbligo vaccinale, nuova stretta sulle multe: chi rischia la stangata, la sorpresa in Gazzetta Ufficiale

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L’obbligo vaccinale per gli over 50 riguarderà anche il richiamo e la dose booster. Lo si scopre leggendo il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale in vigore da oggi, sabato 8 gennaio, con una possibile sanzione che partirà dal 1° febbraio e con l’obbligo sui luoghi di lavoro dal 15 febbraio. "Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 15 giugno 2022, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV-2 si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età", si legge nel decreto in vigore.

 

 

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"A decorrere dal 15 febbraio 2022, i soggetti ai quali si applica l’obbligo vaccinale per l’accesso ai luoghi di lavoro nell’ambito del territorio nazionale, devono possedere e sono tenuti a esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione". Ed è chiarito che sono obbligati i soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario; i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute; i soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID19.

 



Inoltre dal 1° febbraio il green pass rafforzato ha validità sei mesi. Confermato che in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, la multa da 100 euro, inoltre si legge, "è vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo vaccinale. La violazione delle norme da parte dei lavoratori prevede la sanzione amministrativa con pagamento da «600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore". I lavoratori che non comunicano di non essere in possesso del green pass "o che risultino privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022", si legge sempre nel decreto.

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