Anche l'amministratore di condominio sbaglia se non fa bene il proprio lavoro. Lo ricorda il Sole 24Ore, che cita due sentenze della Corte di Cassazione che stabiliscono che all'amministratore deve curare che "i beni comuni non arrechino danni agli stessi condomini o a terzi" , quest'ultimo è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei suoi poteri e di qualsiasi inadempimento dei suoi obblighi legali o regolamentari. "Qualora anche senza colpa grave (essendo l'incarico non gratuito) l'amministratore, nel venir meno ai propri obblighi contrattuali, causi un danno ai condòmini, - scrive il Sole 24 Ore - ne dovrà rispondere personalmente. Per esempio, quando non abbia eseguito una delibera assembleare (Cassazione, sentenza 7103/2013), se da tale omissione sia derivato un danno ai condòmini, oppure per aver eseguito una delibera che non andava eseguita in quanto contraria alla legge". Le responsabilità - Insomma, per mettersi al riparo da azioni personali di responsabilità che i condomini gli possono rivolgere, l'amministratore deve esercitare il proprio mandato nel rispetto delle norme di legge. Deve intervenire per eliminare quelle situazioni pericolose, relative alla parti comuni dell'edificio, dalle quali potrebbe derivare un danno a terzi o agli stessi condomini. Il nostro codice penale - ricorda il Sole - non prevede una figura di reato propria dell'amministratore di condominio: a lui tuttavia possono riferirsi una serie di fattispecie penali relative alla attività svolta. È il caso, per esempio del reato di ingiurie o di diffamazione, del quale è stato ritenuto colpevole l'amministratore che aveva inviato a tutti i condòmini una lettera ove veniva evidenziata la morosità di uno di loro.