Contributi, ferie, tfr: vademecum per colf e badanti

di Lucia Espositodomenica 10 agosto 2014
Contributi, ferie, tfr: vademecum per colf e badanti
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Colf, badanti, baby sitter: ogni giorno dividono con noi noi diverse ore. Ci aiutano, si occupano delle nostre case, dei nostri figli, dei nostri anziani. Tuttavia è bene sapere come comportarsi in fatto di contributi, ferie e e tfr per evitare di avere poi problemi con il Fisco. Ecco una breve guida.  L'assunzione - Il datore di lavoro deve, anzitutto, verificare i documenti della lavoratrice (italiana, di Paese comunitario o extra Ue) per appurare che la persona prescelta abbia le condizioni previste dalla legge per essere assunta. Solo dopo potrà definire le mansioni da svolgere, contrattare le condizioni del compenso, concludere, per iscritto, un contratto di lavoro e trasmettere la comunicazione dell’assunzione all’Inps. In regola - La maggior parte di colf e badanti è di nazionalità extra Ue. Ne consegue una serie di adempimenti legati al permesso di soggiorno: non possono essere assunte persone che ne sono sprovviste; il datore di lavoro violerebbe severe disposizioni penali. Le lavoratrici straniere devono ricordarsi di rinnovare per tempo il permesso di soggiorno, per evitare che il documento scada. Il rinnovo va effettuato almeno 60 giorni prima della scadenza, sia per il permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato sia per quello per lavoro subordinato a tempo determinato. Il nuovo permesso avrà una durata equivalente a quello scaduto. I minimi - I valori che sono aggiornati ogni anno dal ministero del Lavoro incidono sulle retribuzioni dei lavoratori con una paga ai minimi sindacali. Se la retribuzione fosse di valore superiore, non sarà dovuto alcun aumento retributivo fino al completo assorbimento del maggior valore concordato (superminimo), sempre che sia stato definito all’assunzione e nel contratto tra le parti. Infatti è necessario precisare, se la retribuzione è superiore ai minimi sindacali, che il superminimo sia "assorbibile" o che possa assorbire gli aumenti annuali stabiliti dal ministero. Se invece la retribuzione è superiore ai minimi sindacali per gli scatti maturati negli anni, il datore dovrà adeguarla ai nuovi valori. I contributi - Per quanto riguarda il calcolo dei contributi, seguendo la tabella Inps, basta considerare il contributo orario relativo alla paga corrisposta e moltiplicarlo per il numero di ore lavorative svolte entro l’ultimo sabato del trimestre aprile-giugno (di fatto, il 28 giugno). Diverso è il caso di un  rapporto di lavoro che supera le ventiquattro ore settimanali presso un unico datore di lavoro, il contributo orario è fisso: pari a 1,01 euro, indipendentemente dalla paga spettante. Le ferie - Ai collaboratori domestici spettano 26 giorni di ferie, indipendentemente dall’orario di lavoro che svolge. Ma se il dipendente lavora fa meno di un anno le ferie saranno calcolate in misura ridotta, ovvero pari a 2,16 giorni per ogni mese lavorato. Non esiste per il datore di lavoro l'obbligo di dare le ferie nel periodo compreso tra giugno e settembre perché si può concordare anche un periodo diverso. Il collaboratore domestico ha diritto alla retribuzione anche durante le ferie. Per ogni giornata di ferie spetterà un ventiseiesimo della retribuzione mensile, eventualmente comprensiva dell’indennità per vitto e alloggio. Il lavoratore straniero più anche chiedere un periodo di ferie più lungo "cumulando" due anni (52 giorni). Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso del licenziamento, né durante la malattia, la maternità o l'infortunio.  Il Tfr - Il trattamento di fine rapporto si calcola tenendo conto della retribuzione mensile, della tredicesima e dell'indennità sostitutiva di vitto e alloggio quando dovuto. Inoltre il Tfr accantonato deve essere rivalutato sulla base dell'indice Istat. Il Tfr può anche essere frazionato nel corso del rapporto: la liquidazione può essere pagata ogni anno, su richiesta da parte del lavoratore o del datore con il consenso dell'altro. In ogni caso, la legge garantisce che il dipendente può avere diritto a un anticipo pari al 70% della liquidazione maturata.