
Consulta, "anche i single possono adottare bambini all'estero": ecco la sentenza, cosa cambia

Illegittimo impedire ai single di adottare bambini provenienti dall'estero: lo ha deciso la Corte Costituzionale, che in questo modo ha dichiarato incostituzionale l’articolo 29-bis, comma 1, della legge numero 184 del 1983, nella parte in cui non include le persone singole fra coloro che possono adottare un minore straniero residente all’estero.
Da adesso, quindi, anche i single potranno accedere alle procedure che permettono di adottare i minori stranieri, In particolare, una volta conseguita l'idoneità ad adottare, potranno fare richiesta di adozione all'estero. Cosa finora concessa solo alle coppie sposate da almeno tre anni. Poi toccherà al Paese estero valutare se esiste la compatibilità con un bambino per l'adozione da parte di quell'aspirante genitore. Insomma, quello che oggi avviene per le coppie di aspiranti genitori sposati. In ogni caso, non tutti i Paesi stranieri permettono l'adozione ai single.
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La sentenza della Consulta riguarda il caso di una donna di Firenze non sposata, che nel febbraio 2019 aveva presentato al Tribunale per i minorenni di Firenze dichiarazione di disponibilità a adottare un minore straniero, chiedendo l’emissione del decreto di idoneità ad adottare. Un anno dopo il Tribunale per i minorenni di Firenze aveva rilevato che la sua richiesta violava l’art. 29-bis della legge n. 184 del 1983, secondo cui solo le coppie sposate possono presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale, e per questo si era rivolto alla Corte costituzionale chiedendo di valutare se quell'articolo fosse incostituzionale. La Corte, quindi, si è pronunciata: il divieto di adozione internazionale per i single viola i loro diritti fondamentali.
Secondo la Consulta, il divieto "non è più funzionale all’esigenza di assicurare al minore le più ampie tutele giuridiche associate allo status filiationis" visto che "a seguito della riforma della filiazione introdotta nel 2012-2013" che ha abolito la distinzione tra figli legittimi (nati all'interno del matrimonio) e figli naturali (tutti gli altri), c'è un "unico status filiationis", ovvero non ci sono più differenze tra i figli delle coppie sposate e tutti gli altri bambini. La Corte ha sottolineato anche che "l’aprioristica esclusione delle persone singole dalla genitorialità adottiva non è un mezzo idoneo a garantire al minore un ambiente stabile e armonioso" dato che "lo stesso legislatore ha riconosciuto che la persona singola è, in astratto, idonea ad assicurare un ambiente stabile e armonioso al minore, finanche in contesti non privi di criticità o rispetto a minori che richiedono un particolare impegno".
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