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Belluno, cascamorto assolto: "Normale corteggiare con insistenza", la sentenza fa discutere

Susanna Barberini
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Hai voglia a urlare nelle piazze «se io non voglio, tu non puoi». Lo slogan della campagna contro le violenze sulle donne, centrato sull’importanza del consenso, sembra non aver avuto effetto sul Tar del Veneto. In una sentenza controversa, i giudici del Tar (tutti e tre uomini) hanno annullato l’ammonimento per stalking emesso dalla Questura di Belluno nei confronti di un uomo che, per otto anni, ha importunato con attenzioni non gradite la cameriera di un bar. Per il tribunale, «corteggiare anche con troppa insistenza è naturale». I fatti. Come riportato dal Gazzettino, il cliente, innamorato della giovane cameriera, trasformava ogni incontro in un’occasione per dichiarare i suoi sentimenti. Frequentava il locale quasi ogni giorno, portandole In effetti non c’erano state parole volgari né gesti minacciosi, questa va detto.

Nessun appostamento fuori dal lavoro, nessuna incursione sotto casa. Tuttavia, quelle attenzioni continue creavano nella ragazza un crescente disagio. Tanto che spesso si sentiva costretta a chiedere alle colleghe di servirgli i tavoli al suo posto. In più occasioni aveva respinto con fermezza i suoi inviti a cena, arrivando persino a bloccare il suo numero di cellulare. Esasperata dalle sue attenzioni, non violente ma evidentemente fastidiose, la giovane donna aveva come detto chiesto e ottenuto un provvedimento di ammonimento dalla Questura di Belluno. Eppure l’uomo continuava imperterrito, convinto che prima o poi, nonostante i ripetuti «no», lei si sarebbe comunque innamorata. Forse ci aveva davvero creduto quando la giovane donna aveva accettato un buono regalo di 200 euro per un negozio di abbigliamento. Lo aveva fatto - lei spiega - perché era in un momento di difficoltà economica, ma per i giudici del Tar quel dono è il segno di una «certa confidenza» tra i due.

Insomma, secondo il tribunale i comportamenti del cliente andavano contestualizzati e non potevano configurare atti persecutori. Solo nel 2017, dopo anni, la cameriera era riuscita a liberarsi delle sue attenzioni, informandolo di essersi fidanzata. Solo questo ha posto fine al corteggiamento. D’altro canto, sono le motivazioni addotte dai giudici amministrativi veneti a prestarsi a diventare motivo quantomeno di dibattito. Pur non essendoci tra i due alcun tipo di relazione, i giudici hanno definito le azioni dell’uomo un «fenomeno naturale ed ineliminabile nella vita di relazione». Per questo il collegio giudicante sostiene che i comportamenti del cliente non abbiano raggiunto una gravità tale da configurare il reato di stalking: in sintesi, il corteggiamento insistente è bollato come «innocuo e inoffensivo».

 

 

IL DIRITTO DEL RIFIUTO
La vicenda, pur non avendo certo avuto un epilogo tragico come il femminicidio di Giulia Cecchettin (nessuno si azzarda a paragonare il signore in questione a Turetta, figuriamoci), richiama in qualche modo il mancato riconoscimento, sempre da parte di un tribunale del Veneto, dell’aggravante per stalking nella condanna del reo confesso Filippo Turetta, circostanza che ha suscitato sconcerto. Entrambi i casi mettono in luce come, a volte, la giustizia italiana continui a interpretare in modo ambiguo i comportamenti che violano il diritto delle donne a sentirsi sicure e libere di rifiutare un corteggiamento.

Ancora non è chiaro a tutti che un no è un no. Comportamenti di questo tipo rappresentano una violazione dell’autonomia femminile, al di là della loro apparente innocenza. Insistere su un approccio romantico alimenta una cultura che fatica a riconoscere il peso del consenso. Peraltro, la lista delle sentenze in questo senso discutibili è lunga: dal bidello assolto perché «la palpata era stata troppo breve» (20 secondi secondo i giudici, sarebbero sufficienti per “ribellarsi”) alle molestie non condannate se la vittima è «complessata e sovrappeso». Quanto allo stalking, vale la riflessione di Elena Cecchettin: «La violenza di genere non è presente solo dove c’è il coltello o il pugno».

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