Maria Rosaria Boccia rischia grosso: i possibili 4 capi di imputazione
Come tanti matrimoni, anche l’avventura estiva di Gennaro Sangiuliano e della sua prorompente e fastidiosa ex collaboratrice, Maria Rosaria Boccia, finirà a carte bollate. Con vendette, accuse reciproche, fango e bassezze; molto più da una parte che dall’altra. Ieri ha parlato Silverio Sica, il difensore di lui, e ha annunciato battaglia. «La denuncia è in via d’elaborazione e la presenteremo ai magistrati all’inizio della prossima settimana. Allegheremo all’esposto una serie di documenti che dimostrano l’assoluta correttezza del comportamento dell’ex ministro Sangiuliano e forniremo una ricostruzione cronologica dettagliata di questa vicenda privatissima. È innegabile che sia stato oggetto di pressioni illecite da parte della dottoressa Boccia che, a mio parere, prefigurano il reato di tentata estorsione; ma la decisione spetta ai magistrati».
Queste le parole affidate dal legale ai giornalisti. Frasi di fuoco, che però dovrebbero essere seguite da un’iniziativa più tiepida: esposto e non denuncia o querela. Significa che Sangiuliano non si rivolgerà alla Procura, dichiarando di essere vittima di un reato (denuncia) o addirittura additandone il responsabile (querela) ma si limiterà a segnalare alcuni fatti, lasciando all’autorità giudiziaria la valutazione sull’eventuale sussistenza di reati.
ESTORSIONE
Ma quale potrebbe essere la norma del codice penale violata? L’avvocato Sica parla di estorsione (per ora solo tentata), così si chiama in termini giuridici il ricatto. Si tratta di un reato per il quale è sufficiente la minaccia; e senza dubbio la Boccia di minacce al ministro ne ha fatte, dichiarando in tv davanti a tutta Italia che, se lui non si scuserà e non dirà quello che lei vuole (la sua “verità”), saranno rese pubbliche conversazioni private che tirano in ballo anche terze persone, altre donne e perfino membri del governo, ha lasciato intendere la signora. Gente che ricatterebbe l’ex ministro. Perché ci sia estorsione occorrono anche il danno altrui, e anche qui non c’è molto da discutere, e l’ingiusto profitto per sé.
Questo elemento è più difficile da provare. La signora avrebbe diritto a rendere pubbliche le conversazioni, registrate o rimaste sul telefonino, solo se questo servisse a smentire falsità che l’ex ministro le attribuisce o a salvaguardare la propria immagine. Sangiuliano ha dichiarato che i due avevano una relazione e di non aver fatto pagare al ministero le spese per lei. Se le conversazioni smentiscono questo, sono pubblicabili. Se invece servono solo a regalare ulteriori scampoli di pubblicità alla donna, a farle aumentare il numero di chi la segue sui social, a promuoverla come influencer o a procurarle contratti tv o altro, si può provare a sostenere il tentativo di perseguire un profitto ingiusto a scapito d’altri. Le dimissioni del ministro peraltro riducono di molto il pubblico interesse di un’eventuale la pubblicazione delle sue conversazioni private.
Quel giornalismo che si inchina di fronte a Maria Rosaria Boccia
INTERFERENZE ILLECITE
Boccia minaccia di rendere pubbliche conversazioni che il ministro ha avuto con terze persone e che lei avrebbe potuto registrare a tradimento, nell’inconsapevolezza di Sangiuliano e degli altri spiati, o fotografare dal telefonino del ministro, o inoltrare al suo da questo, visto che ha dichiarato che lui glielo lasciava spesso nelle mani. Cosa ha sentito, quali scandali o danni potrebbe innescare se rendesse pubblico tale materiale? È la domanda che tutti si fanno, arrivando a ipotizzare perfino crisi di governo. Quello che è stato detto alla presenza della donna è da lei riferibile. Può mettere in circolazione materiale audio e video ma a patto che tutti fossero consapevoli che lei ascoltasse; ovverosia che sia stata ammessa al consesso.
Altrimenti, procurarsi indebitamente, anche con il registratore, notizie, commenti o immagini altrui, è reato. Impossessarsi di una conversazione di terzi lede l’intimità e la riservatezza degli spiati, è una sorta di violazione di domicilio, che diventa interferenza illecita al momento della divulgazione. A questa si aggiunge ovviamente la violazione di corrispondenza, per la quale basta sottrarre, ma anche solo prendere conoscenza o comunicare a qualcuno le corrispondenze dirette ad altri e non a se stessi.
CALUNNIA E DIFFAMAZIONE
L’ex collaboratrice del ministro lo accusa pubblicamente di mettere in nota al ministero le spese di viaggio sostenute per lei, mentre Sangiuliano dichiara che non un soldo pubblico è stato dato alla donna o usato per lei. Si tratta di un addebito pesante: lei gli imputa il reato di peculato. Se l’accusa è falsa, e lei lo sa ma ciononostante la muove, si entra nel campo della calunnia. La netta smentita di Sangiuliano e il fatto che la Boccia non riesca a sostanziare l’accusa fotografano, in mancanza di prova contraria, una realtà già molto vicina a questo reato.
Un giudice indulgente potrebbe però limitarsi a ravvisare la diffamazione, visto che le parole della donna screditano la figura dell’ex ministro. Diffamazione (o addirittura calunnia) ci sarebbe anche, oltre a interferenze illecite, anche qualora la Boccia riportasse notizie false e offensive su terzi coinvolti nelle conversazioni carpite.
STALKING
C’è poi l’ipotesi più a effetto: la persecuzione di cui Sangiuliano sarebbe stato vittima. Secondo l’ex marito, che ha profetizzato per l’uomo un lungo calvario, lo stalking, reato tipico quando finisce una relazione sentimentale da parte di chi è stato scaricato, sarebbe una specialità della Boccia. In effetti la signora, da che Sangiuliano ha interrotto il rapporto personale e di lavoro, lo ha sottoposto una tortura mediatica pressoché quotidiana, che è poi stata la causa delle sue dimissioni, e senz’altro gli ha procurato disagi psichici ingiustificati. Quanto giustificata? E’ sufficiente essere arrabbiati, delusi o non essersi visti mantenuti una promessa per tormentare una persona fino a costringerla a gesti estremi?
È una via giudiziaria ardua ma percorribile. Ad avvalorarla ci sarebbe uno strano ma ripetuto comportamento della donna, che più volte ha inseguito Sangiuliano telematicamente. Lui era al Festival di Venezia con la moglie e lei postava sui suoi profili social la passerella del Lido su cui sfilano gli attori, l’oblò di un aereo, la veduta dall’alto della città, la hall di un albergo: come a dire, sto arrivando, non ti mollo. Comportamenti ossessivi che possono turbare chiunque.
Una pratica da film dell’orrore che è tracimata nella falsità. Come a Ferragosto, quando l’ex ministro ha convocato una riunione con i suoi dirigenti e la Boccia ha postato immagini di lei nella sala attigua, dove invece non era, con la didascalia “15 agosto al ministero”.
Dal giorno dopo Sangiuliano ha interrotto i rapporti. Certo, queste sono ipotesi giuridico-giornalistiche. È probabile che l’avvocato Sica nel suo esposto, domani o martedì, sia molto più cauto. Però a questo punto tutto è possibile. Anche un effetto boomerang, perché la prima cosa che faranno i magistrati è vedere se c’è il reato di peculato, che l’ex ministro nega con tutte le sue forze, e se gli metti a disposizione documenti che al momento non hanno, di fatto solleciti ulteriori approfondimenti.
"Tentata estorsione": la bomba dei legali di Sangiuliano contro Maria Rosaria Boccia