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Sindaci inquisiti per ogni problema? Ecco perché non è ragionevole

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Bruno Ferraro*
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Nel giugno 2021 Stefania Bonaldi, Sindaco di Crema, ricevette un avviso di garanzia per lesioni colpose perché un bambino dell'asilo si era infortunato mettendo due dita nella porta tagliafuoco. L'accusa prendeva le mosse da una delibera regionale sugli asili nido la quale obbliga i Comuni a dotare tali porte di dispositivi idonei ad evitare la chiusura automatica o a garantire la chiusura ed apertura manuale in sicurezza contro il rischio di schiacciamento degli arti o di altre parti del corpo dei bambini. È evidente che un simile episodio, unito a numerosi altri precedenti e successivi, evidenzia una sovraesposizione dei primi cittadini, esposti al rischio di essere chiamati a rispondere penalmente per fatti che ricadono nei territori di competenza, anche in assenza di un diretto personale coinvolgimento nei fatti lesivi.

Grande dunque era ed è il pericolo che molti soggetti, anche professionalmente e politicamente preparati, scelgano di non candidarsi, per un ruolo che non assicura ritorni economici a causa della ridotta consistenza delle indennità di carica e tuttavia è fonte di responsabilità non indifferenti. La richiesta della Bonaldi di attenzionare un sistema che, a livello nazionale, necessita di interventi e correttivi che accrescano le tutele giuridiche a favore dei sindaci, determinò una reazione di segno positivo sia a livello dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani per bocca del presidente De Caro, sia a livello governativo con un impegno del Ministro degli Affari regionali a promuovere una "rivisitazione"del testo unico degli Enti locali. Nulla però è stato fatto successivamente per ridurre il carico di responsabilità per gli amministratori locali. Tra l'altro si segnalano sul punto pronunzie contradditorie, con particolare riferimento ai compiti della protezione civile, ai disastri climatici e meteorologici, e persino a calamità difficilmente prevedibili (vedi il terremoto dell'Aquila).

Il mio parere è che non si debba dilatare il concetto di colpa, che secondo il nostro codice penale si estrinseca in una condotta omissiva o commissiva che cagiona ad altri un danno ingiusto in conseguenza di negligenza, imprudenza od imperizia. Esclusi in via di principio il secondo e terzo riferimento, resta da esaminare il primo, ovvero quello della negligenza oggettivamente ascrivibile al soggetto. Ed allora non si vede come sia possibile caricare i sindaci di responsabilità per ogni fatto lesivo, posto che ai vari settori sono preposti gli assessori e, nell'ambito di ciascun settore, operano dirigenti e tecnici che sovraintendono ai vari servizi e dispongono di strutture e mezzi per fronteggiare le varie situazioni. Non si tratta di creare situazioni di privilegio o di zona franca, ma di individuare un nesso di collegamento tra fatto lesivo e competenza a provvedere per evitare che si verifichi. Ragionare altrimenti avrebbe il significato di configurare una forma di responsabilità oggettiva, ovvero senza colpa.

*Presidente Aggiunto Onorario Corte di Cassazione

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