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Procura e organi di stampa, come cambia la disciplina dei rapporti: tutte le regole nel dettaglio

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Aggiornata la disciplina dei rapporti degli Uffici di Procura con gli organi di stampa. La normativa in esame, nel recepire le disposizioni della direttiva 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2016 in materia di presunzione di innocenza, regolamenta nel dettaglio le modalità con cui possono essere riferite agli organi di stampa le informazioni relative ai procedimenti penali e agli atti di indagine compiuti.

Nel dettaglio:

-la diffusione di informazioni sui procedimenti penali può avvenire esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenza stampa

-la diffusione delle medesime informazioni è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico

-la comunicazione può avvenire a mezzo comunicato stampa o conferenza stampa ad opera del Procuratore della Repubblica, in tale ipotesi, solo la conferenza stampa deve essere preceduta da un provvedimento motivato in cui viene dato atto delle specifiche ragioni di interesse pubblico che giustificano la divulgazione delle informazioni

-la Polizia Giudiziaria può fornire informazioni sugli atti di indagine compiuti o ai quali ha partecipato, compresi gli arresti in flagranza, con entrambi i mezzi, ma sempre previa autorizzazione motivata del Procuratore della Repubblica

-le comunicazioni in qualunque forma vengano effettuate, devono sempre essere corrette, imparziali, rispettose della dignità della persona e devono chiarire la fase in cui il procedimento pende e assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta alle indagini e dell’imputato a non essere indicati colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale passati in giudicato

-resta fermo il divieto di diffondere immagini o fotografie di persone in manette, di pubblicare l’immagine e le generalità dei minori e vanno adottate tutte le misure utili ad evitare l’ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della dignità e della riservatezza delle persone offese.

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