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Giornalisti e segreto professionale? Il Parlamento faccia qualcosa, oppure l'informazione muore

Francesco Nota Cerasi
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Fra i moniti della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo vi è pure quello che, in forza della previsione dell'art. 10 CEDU, impone la salvaguardia del diritto del giornalista a non disvelare la propria fonte riservata, salvo eccezioni del tutto residuali, pure fronte di richieste provenienti dall'autorità giudiziaria. In sostanza, la legislazione degli stati aderenti alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo deve uniformarsi al superiore interesse pubblico di rigorosa protezione delle fonti della notizia, quando le stesse abbiano natura confidenziale. Si vuole qui significare che in un sistema effettivamente democratico la possibilità dei giornalisti di non rivelare la propria fonte, custodendone l'anonimato, è condizione irrinunciabile del diritto di informare i cittadini. La tutela della riservatezza della fonte giornalistica è dunque un imperativo funzionale alla più estesa diffusione delle informazioni ai cittadini su temi di concreta rilevanza pubblicistica.

 

 

La protezione della confidenzialità delle vie di acquisizione della notizia da parte degli operatori professionali della stampa rappresenta l'usbergo irrinunciabile per l'adempimento del compito essenziale del giornalista di informare e per tutelare la sua indipendenza. A riguardo, tuttavia, spiace constatare come nel nostro Paese una quota assai significativa dell'ambito professionale dell'informazione sia sprovvista, sul punto specifico, di tutela normativa. Infatti, gli iscritti all'elenco dei pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti non hanno le stesse garanzie che la legge, ai sensi dell'art. 200 c.p.p., offre invece ai loro colleghi professionisti. L'attuale asset to normativo permette ai soli giornalisti professionisti di eccepire il segreto sull'identità del soggetto che ha fornito la notizia in modo confidenziale, non consentendo uguale facoltà agli iscritti nell'elenco pubblicisti del medesimo ordine professionale. Di solare evidenza allora la necessità che il Legislatore intervenga con sollecitudine per porre rimedio a detta irragionevole disparità di trattamento, quale pure in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

 

 

In tale opportuna direzione si muove il disegno di legge di iniziativa del Senatore Giacomo Caliendo che, fra l'altro, propone in modo espresso la modifica del comma 3 dell'art. 200 del codice di procedura penale, così da assicurare la medesima tutela delle fonti di notizia di carattere fiduciario a tutti i giornalisti, a prescindere dall'elenco in cui siano iscritti. Il mancato adeguamento della normativa in esame, infatti, è potenzialmente in grado di produrre gravi fenomeni distorsivi, soprattutto per i pubblicisti precari o freelance, comunque non garantiti da testate giornalistiche strutturate, rispetto a inchieste per loro essenza scomode, come quelle a titolo esemplificativo in materia finanziaria, economica odi utilizzazione di risorse pubbliche, ambiti nei quali l'assoluta tutela dell'anonimato della fonte è condizione infungibile per acquisire utili informazioni. Al Parlamento quindi il compito di emendare al più presto la rappresentata norma del codice di procedura penale, in modo da porre fine a un'evidente, ingiustificata disparità di trattamento nel settore dell'informazione giornalistica, a presidio di decine di migliaia di pubblicisti. 

 

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