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Testo unico sulle rinnovabili, si va verso il via libera in CdM

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La bozza di decreto legislativo riguardante il Testo unico sulle rinnovabili è in dirittura d'arrivo e potrebbe presto approdato in Consiglio dei ministri. Previsti tre regimi amministrativi vale a dire attività libera, procedura abilitativa semplificata e autorizzazione unica. Ognuno con una propria specificità prevista negli allegati.

Qui di seguito Ageei pubblica la bozza del provvedimento in formato pdf e in formato testale:

Schema di decreto legislativo Fer Schema di decreto legislativo recante “Testo unico in materia di regimi amministrativi per la
produzione di energia da fonti rinnovabili”
Articolo 1
(Oggetto e finalità)
1. Il presente decreto, in attuazione della delega di cui all’articolo 26, comma 4, della legge 5
agosto 2022, n. 118, definisce i regimi amministrativi per la costruzione ovvero l’esercizio degli
impianti di produzione e dei sistemi di accumulo di energia da fonti rinnovabili, per gli interventi di
modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale degli stessi impianti, nonché per le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dei medesimi impianti.
2. Il presente decreto assicura, anche nell’interesse delle future generazioni, la tutela
dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, dei beni culturali e paesaggistici, i livelli
essenziali delle prestazioni civili e sociali potenzialmente pregiudicate dai fenomeni connessi al
cambiamento climatico e la concorrenza fra gli operatori presenti e futuri. A tali fini persegue la
massima diffusione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili mediante la
razionalizzazione, il riordino e la semplificazione delle procedure in materia di energie rinnovabili e
il suo adeguamento alla disciplina eurounitaria.
3. I regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto sono considerati livelli essenziali
delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione. Lo Stato, le
regioni e gli enti locali si conformano alle disposizioni di cui al presente decreto entro il termine di
centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. In caso di mancato rispetto del predetto
termine, si applica il presente decreto. Le regioni possono, in ogni caso, stabilire regole particolari
per l’ulteriore semplificazione dei regimi amministrativi disciplinati dal presente decreto.
4. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, che si adeguano al presente decreto ai sensi dei rispettivi statuti speciali e
delle relative norme di attuazione.
Articolo 2 (Principi generali)
1. La realizzazione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, è soggetta al regime di
autorizzazione nei soli casi previsti dal presente decreto, in conformità ai principi di sussidiarietà,
ragionevolezza e proporzionalità.
2. Gli interventi di cui all’articolo 1, comma 1, sono di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
3. Le procedure amministrative di cui al presente decreto si informano ai principi di celerità,
uniformità procedimentale sull’intero territorio nazionale e non aggravamento degli oneri, nonché
ai principi del risultato, di fiducia, buona fede e affidamento. Le medesime procedure garantiscono
la pubblicità, la trasparenza e la partecipazione dei soggetti interessati nonché la concorrenza fra
gli operatori.
4. Al fine di assicurare l’effettiva riduzione degli oneri amministrativi e regolatori in capo agli
operatori economici, non possono essere richieste dalle amministrazioni o dai privati gestori di
pubblici servizi, dichiarazioni o attestazioni relative all’idoneità del regime amministrativo per la
realizzazione dell’intervento, né dichiarazioni, segnalazioni, comunicazioni o autorizzazioni già in
possesso dei medesimi soggetti.
Articolo 3
(Interesse pubblico prevalente)
1. In sede di ponderazione degli interessi, è accordata priorità agli interventi di cui all’articolo
1, comma 1, in conformità al principio dell’interesse pubblico prevalente alla diffusione
dell’energia da fonti rinnovabili ai sensi della direttiva 2018/2001/UE, del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell’11 dicembre 2018.
2. Gli operatori economici garantiscono la massima diligenza allo stato della scienza e della
tecnica nella costruzione e nella gestione degli impianti e dell’energia prodotta, la trasparenza
delle informazioni e la leale cooperazione ai fini delle necessarie verifiche.
Articolo 4 (Definizioni)
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:
a) “realizzazione degli interventi”: la costruzione ovvero l’esercizio degli interventi di cui
all’articolo 1, comma 1;
b) “soggetto proponente”: il soggetto pubblico o privato interessato alla realizzazione degli
interventi che, a qualsiasi titolo, dispone della superficie ovvero della risorsa necessarie agli
interventi stessi;
c) “amministrazione procedente”: il comune territorialmente competente nel caso della
procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 8 e il Ministero dell’ambiente e della sicurezza
energetica o la regione territorialmente competente o la provincia dalla medesima delegata nel
caso del procedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 9;
d) “piattaforma SUER”: la piattaforma unica digitale istituita ai sensi dell’articolo 19, comma
1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
Articolo 5
(Digitalizzazione delle procedure amministrative e modelli unici)
1. I modelli unici semplificati di cui all’articolo 7, comma 5, sono resi disponibili dai gestori di
rete alla piattaforma SUER, in modalità telematica, entro cinque giorni dalla relativa
presentazione.
2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 8, comma 2, e 9, comma 2, nelle more
dell’operatività della piattaforma SUER la presentazione dei progetti, delle istanze e della
documentazione relativi agli interventi di cui agli allegati B e C avviene mediante gli strumenti
informatici operativi in ambito statale, regionale, provinciale o comunale.
Articolo 6
(Regimi amministrativi)
1. La realizzazione degli interventi è disciplinata dal presente Capo, che individua, secondo
principi di proporzionalità e adeguatezza, i seguenti regimi amministrativi:
a) attività libera;
b) procedura abilitativa semplificata;
c) autorizzazione unica.
2. Gli Allegati A, B e C, che costituiscono parte integrante del presente decreto, individuano gli
interventi realizzabili rispettivamente secondo il regime dell’attività libera, della procedura
abilitativa semplificata o dell’autorizzazione unica.
Articolo 7 (Attività libera)
1. La realizzazione degli interventi di cui all’Allegato A non è subordinata all’acquisizione di
permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati e il soggetto
proponente non è tenuto alla presentazione di alcuna comunicazione, certificazione, segnalazione
o dichiarazione alle amministrazioni pubbliche, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3.
2. Qualora gli interventi di cui al comma 1 insistano su aree o su immobili di cui all’articolo
136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuati mediante apposito provvedimento amministrativo ai
sensi degli articoli da 138 a 141 del Codice medesimo, fermo restando quanto previsto all’articolo
157 dello stesso, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
3. La realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è consentita previo rilascio
dell’autorizzazione da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, che si
esprime entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell’istanza di autorizzazione.
Qualora l’autorità non si esprima entro il termine perentorio di cui al primo periodo,
l’autorizzazione si intende rilasciata in senso favorevole e senza prescrizione e il provvedimento di
diniego adottato dopo la scadenza del termine medesimo è inefficace. Il termine di cui al primo
periodo può essere sospeso una sola volta e per un massimo di quindici giorni qualora, entro
cinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza, l’autorità preposta alla tutela del vincolo
rappresenti, in modo puntuale e motivato, la necessità di effettuare approfondimenti istruttori. Il
silenzio assenso ai sensi del secondo periodo si forma anche in mancanza dei presupposti.
4. La realizzazione degli interventi di cui al comma 1 che insista su aree o su immobili vincolati
di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, non è
subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione di cui al comma 3, qualora gli interventi medesimi
siano realizzati in materiali della tradizione locale oppure non siano visibili dagli spazi pubblici
esterni e dai punti di vista panoramici.
5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il modello
unico semplificato adottato ai sensi dell’articolo 25, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 199, è esteso agli interventi di cui al presente articolo.
Articolo 8
(Procedura abilitativa semplificata)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato B, si applica la procedura abilitativa
semplificata (PAS) di cui al presente articolo.
2. Il soggetto proponente presenta al comune, mediante la piattaforma SUER e secondo un
modello unico adottato con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica di
intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, il progetto corredato:
a) delle dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 in relazione a ogni stato, qualità personale e fatto pertinente
alla realizzazione degli interventi;
b) della dichiarazione di disponibilità, a qualunque titolo, della superficie ovvero della risorsa
interessata dagli interventi;
c) delle asseverazioni di tecnici abilitati che attestino la compatibilità degli interventi con gli
strumenti urbanistici approvati e i regolamenti edilizi vigenti, la non contrarietà agli strumenti
urbanistici adottati, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;
d) degli elaborati tecnici per la connessione predisposti dal gestore della rete;
e) nei casi in cui sussistano vincoli di cui all’articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.
241, degli elaborati tecnici occorrenti all’adozione dei relativi atti di assenso.
3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 coinvolgano più comuni, il comune
procedente è quello sul cui territorio insiste la maggior porzione dell’impianto da realizzare.
4. Qualora non venga notificato al soggetto proponente un espresso provvedimento di
diniego entro il termine di venti giorni dalla presentazione del progetto, il titolo abilitativo si
intende acquisito senza prescrizioni. Il predetto termine può essere sospeso una sola volta
qualora, entro cinque giorni dalla data di ricezione del progetto, il comune rappresenti, con
motivazione puntuale, al soggetto proponente la necessità di integrazioni documentali o di
approfondimenti istruttori, assegnando un termine non superiore a quindici giorni. In tal caso, il
termine per la conclusione della PAS riprende a decorrere dal quindicesimo giorno o, se anteriore,
dalla data di presentazione della integrazione o degli approfondimenti richiesti.
5. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o
più atti di assenso di cui al comma 2, lettera e), che rientrino nella competenza comunale, il
comune li adotta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione del progetto, decorso il quale
senza che sia stato notificato al soggetto proponente un provvedimento espresso di diniego, il
titolo abilitativo si intende rilasciato senza prescrizioni. In caso di necessità di integrazioni
documentali o di approfondimenti istruttori, il predetto termine di trenta giorni può essere
sospeso ai sensi del comma 4, secondo e terzo periodo.
6. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1, siano necessari uno o
più atti di assenso di cui al comma 2, lettera e), di amministrazioni diverse da quella procedente, il
comune convoca, entro cinque giorni dalla data di presentazione del progetto, la conferenza di
servizi semplificata di cui all’articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990, con le seguenti variazioni:
a) il comune e, per il suo tramite, ogni altra amministrazione interessata può, entro i
successivi cinque giorni, richiedere, motivando puntualmente, le integrazioni e gli
approfondimenti istruttori al soggetto proponente, assegnando un termine non superiore a
quindici giorni. In tal caso, il termine per la conclusione della PAS è sospeso e riprende a decorrere
dal quindicesimo giorno o, se anteriore, dalla data di presentazione della integrazione o degli
approfondimenti richiesti;
b) ciascuna delle amministrazioni di cui alla lettera a) rilascia le proprie determinazioni entro il
termine di trenta giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi, decorso il quale
senza che abbia espresso un dissenso congruamente motivato, si intende che non sussistano, per
quanto di competenza, motivi ostativi alla realizzazione del progetto né siano necessarie
prescrizioni per la realizzazione stessa;
c) decorso il termine di quarantacinque giorni dalla data di presentazione del progetto senza
che l’amministrazione procedente abbia notificato al soggetto proponente la determinazione di
conclusione negativa della conferenza stessa, che equivale a provvedimento di diniego
dell’approvazione del progetto, il titolo abilitativo si intende acquisito senza prescrizioni.
7. Decorso il termine ai sensi dei commi 4, 5 e 6, lettera c), senza che sia intervenuto un
provvedimento espresso di diniego, il soggetto proponente richiede la pubblicazione, sul Bollettino
ufficiale della regione interessata, dell’avviso di intervenuta acquisizione del titolo abilitativo,
indicando la data di presentazione del progetto, la tipologia di intervento e la sua esatta
localizzazione. La pubblicazione avviene nel primo bollettino ufficiale successivo alla ricezione della
richiesta ai fini dell’opponibilità ai terzi e del decorso dei termini di impugnazione.
8. Ciascun provvedimento di diniego adottato ai sensi del presente articolo è
immediatamente impugnabile e non si applica l’articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990. Resta
salva la facoltà del proponente, entro i quindici giorni successivi alla notifica del diniego, di
presentare una variante del medesimo progetto volta a superare i motivi ostativi. In tal caso,
l’esame è limitato alla verifica dell’idoneità del progetto a superare i motivi di diniego opposti e si
conclude entro trenta giorni dalla presentazione della variante.
9. In caso di mancata notifica del diniego ai sensi dei commi 4, 5 e 6, lettera c), il comune è
legittimato esclusivamente all’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21-nonies della legge n. 241 del
1990, da esercitare nel termine perentorio di novanta giorni dal perfezionamento dell’abilitazione
ai sensi del presente articolo. Nella valutazione delle ragioni di interesse pubblico di cui all’articolo
21-nonies della legge n. 241 del 1990, il comune competente si conforma al principio della
massima diffusione delle energie rinnovabili e del preminente interesse di cui agli articoli 1 e 3.
10. Il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui
al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini previsti dal progetto
esecutivo.
Articolo 9
(Autorizzazione unica)
1. Gli interventi di cui all’Allegato C sono soggetti al procedimento autorizzatorio unico di cui
al presente articolo, comprensivo, ove occorrenti, delle valutazioni ambientali di cui al titolo III
della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il soggetto proponente presenta, mediante la piattaforma SUER, istanza di autorizzazione
unica:
a) alla regione territorialmente competente, o alla provincia delegata dalla regione
medesima, per la realizzazione degli interventi di cui all’Allegato C, Sezione I;
b) al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per la realizzazione degli interventi
di cui all’Allegato C, Sezione II.
All’istanza di cui al primo periodo, redatta secondo il modello adottato ai sensi dell’articolo 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 2021, sono allegati la documentazione e gli elaborati
progettuali richiesti in relazione a ogni autorizzazione, intesa, licenza, parere, concerto, nulla osta
e assensi comunque denominati, inclusi quelli di compatibilità ambientale, compresi nel
provvedimento di autorizzazione unica di cui al presente articolo.
3. Entro cinque giorni dalla data di ricezione dell’istanza di cui al comma 2, l’amministrazione
procedente rende disponibile la documentazione ricevuta, in modalità telematica, a ogni altra
amministrazione interessata. Nei successivi quindici giorni, l’amministrazione procedente e
ciascuna amministrazione interessata verificano, per i profili di rispettiva competenza, la
completezza della documentazione. Entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, le
amministrazioni interessate comunicano all’amministrazione procedente le integrazioni occorrenti
per i profili di propria competenza e, entro i successivi cinque giorni, l’amministrazione procedente
assegna al soggetto proponente un termine non superiore a trenta giorni per le necessarie
integrazioni. Su richiesta del soggetto proponente, motivata in ragione della particolare
complessità dell’intervento, l’amministrazione procedente, sentite le amministrazioni interessate,
può prorogare, per una sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il
termine assegnato per le integrazioni. Qualora, entro il termine assegnato, il soggetto proponente
non presenti la documentazione integrativa, l’amministrazione procedente adotta un
provvedimento di improcedibilità dell’istanza ai sensi dell’articolo 2, comma 1, secondo periodo,
della legge n. 241 del 1990.
4. Fuori dai casi di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il procedimento unico di cui al
presente articolo prende avvio dalla verifica di completezza o dalla ricezione delle integrazioni
della documentazione ai sensi del comma 3.
5. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, entro cinque giorni dalla verifica di
completezza o dalla ricezione delle integrazioni della documentazione ai sensi del comma 3,
l’autorità competente per le valutazioni ambientali pubblica l’avviso di cui all’articolo 23, comma
1, lettera e), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Della pubblicazione di tale avviso è data
comunque informazione nell’albo pretorio informatico delle amministrazioni comunali
territorialmente interessate e il procedimento unico di cui al presente articolo prende avvio. Dalla
data della pubblicazione dell’avviso, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può
presentare osservazioni all’autorità competente per le valutazioni ambientali.
6. Qualora all’esito della consultazione si renda necessaria la modifica o l’integrazione della
documentazione acquisita, l’autorità competente per le valutazioni ambientali ne dà tempestiva
comunicazione all’amministrazione procedente, la quale ha la facoltà di assegnare al soggetto
proponente un termine non superiore a trenta giorni per la trasmissione, in modalità telematica,
della documentazione modificata ovvero integrata. Nel caso in cui, entro il termine assegnato, il
soggetto proponente non depositi la documentazione, l’amministrazione procedente adotta un
provvedimento di diniego dell’autorizzazione unica e non si applica l’articolo 10-bis della legge n.
241 del 1990.
7. All’esito della consultazione pubblica, l’amministrazione procedente, su richiesta del
soggetto proponente, può concedere una sospensione dei termini del procedimento non
superiore a trenta giorni per la sottoscrizione di un accordo con i soggetti pubblici e privati che
hanno partecipato alla predetta fase, nonché per la presentazione delle modifiche e integrazioni
progettuali e l’individuazione delle misure di mitigazione e compensazione ambientali ritenute
necessarie anche all’esito del predetto accordo. La sottoscrizione dell’accordo costituisce adesione
alla realizzazione del progetto alle condizioni previste e sostituisce gli atti di assenso e i pareri di
competenza dei soggetti sottoscrittori ai fini della successiva fase autorizzatoria e del rilascio del
provvedimento di autorizzazione unica. In caso di sottoscrizione dell’accordo ai sensi del presente
comma, il termine di conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 10 è di novanta giorni.
Il contenuto dell’accordo non è modificabile in sede di conferenza di servizi.
8. L’amministrazione procedente indice una conferenza di servizi, alla quale partecipano il
soggetto proponente e ogni amministrazione interessata, entro:
a) cinque giorni dall’avvio del procedimento ai sensi del comma 4, nel caso di progetti non
sottoposti a valutazioni ambientali;
b) cinque giorni dall’esito della consultazione o dalla data di ricezione della documentazione
di cui al comma 6 o di sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 7, nel caso di progetti sottoposti
a valutazioni ambientali.
9. Il termine di conclusione della conferenza è di centoventi giorni decorrenti dalla data della
indizione, sospeso per un massimo di sessanta giorni nel caso di progetti sottoposti a verifica di
assoggettabilità a VIA o per un massimo di novanta giorni nel caso di progetti sottoposti a VIA.
10. La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi è assunta secondo il
criterio delle posizioni prevalenti. L’efficacia della determinazione motivata di conclusione della
conferenza rimane sospesa per l’eventuale opposizione proposta dalle amministrazioni di cui
all’articolo 14-quinquies della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Fatti salvi i
casi in cui il diritto eurounitario impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, si
considera in ogni caso acquisito l’assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano
partecipato alla conferenza oppure che, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria
posizione nei termini stabiliti dall’amministrazione procedente, o abbiano espresso un dissenso
non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.
11. La determinazione motivata favorevole di conclusione della conferenza di servizi costituisce
il provvedimento autorizzatorio unico e, recandone indicazione esplicita:
a) comprende il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA, ove occorrente;
b) comprende ogni titolo abilitativo necessario alla costruzione e all’esercizio delle opere
relative agli interventi di cui al comma 1;
c) costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
d) comprende, ove necessario, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio delle aree
interessate dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1;
e) reca l’obbligo al ripristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito
della dismissione dell’impianto.
12. Il provvedimento autorizzatorio unico è immediatamente pubblicato sul sito internet
istituzionale dell’amministrazione procedente e ha l’efficacia temporale, comunque non inferiore
a cinque anni, stabilita nella determinazione di cui al comma 11, tenuto conto dei tempi previsti
per la realizzazione del progetto. L’autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della
realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell’impianto
entro i termini previsti dal progetto esecutivo.
13. Il provvedimento autorizzatorio unico non può essere subordinato né prevedere misure di
compensazione a favore delle regioni e delle province. È esclusa dall’ambito di applicazione del
primo periodo ogni prescrizione necessaria a compensare le ricadute sul territorio, per aspetti
ambientali e paesaggistici, degli interventi oggetto di autorizzazione unica, nonché a monitorare gli
effetti sul territorio derivanti dall’esercizio dell’impianto.
14. L’autorità paesaggistica partecipa al procedimento autorizzatorio unico di cui al presente
articolo nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 siano localizzati in aree sottoposte a tutela,
anche in itinere, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e non siano sottoposti a
valutazioni ambientali. Nel caso degli interventi relativi a impianti off-shore di cui all’Allegato C,
Sezione II, lettere s) o u), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 8
anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché, per gli aspetti legati all’attività di
pesca marittima, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Nel caso
degli interventi relativi a impianti idroelettrici ricompresi nell’Allegato C, Sezione I, lettere c) o u) o
Sezione II, lettere a) o u), si esprimono nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 8
anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione interessata.
15. Nel caso di progetti sottoposti a valutazioni ambientali, il soggetto proponente ha facoltà di
richiedere all’autorità competente per le valutazioni ambientali che il provvedimento di VIA o di
verifica di assoggettabilità a VIA sia rilasciato al di fuori del procedimento unico di cui al presente
articolo.
Art. 10
(Coordinamento del regime concessorio)
1. Qualora, ai fini della realizzazione degli interventi sia necessaria la concessione di superfici
ovvero di risorse pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
2. Il soggetto proponente presenta istanza di concessione della superficie ovvero della risorsa
pubblica all’ente concedente che, entro i successivi cinque giorni, provvede a pubblicarla sul
proprio sito internet istituzionale, con modalità tali da garantire la tutela della segretezza di
eventuali informazioni industriali ovvero commerciali indicate dal soggetto proponente, per un
periodo di trenta giorni. Alla scadenza del termine di trenta giorni, qualora non siano state
presentate istanze concorrenti o, nel caso di istanze concorrenti, sia stato selezionato il soggetto
proponente o altro soggetto che intenda realizzare uno degli interventi di cui al presente decreto,
l’ente concedente rilascia la concessione, entro i successivi quindici giorni.
3. Nel caso degli interventi assoggettati al regime di cui agli articoli 8 o 9, la concessione è
sottoposta alla condizione sospensiva dell’abilitazione o dell’autorizzazione unica. Il titolare della
concessione presenta la PAS o l’istanza di autorizzazione unica entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio della concessione medesima. Nel caso in cui il
titolare della concessione non presenti la PAS o l’istanza di autorizzazione unica entro il termine di
cui al secondo periodo, la concessione decade. Per il periodo di durata della PAS o del
procedimento autorizzatorio unico, e comunque non oltre il termine di sei o di diciotto mesi dalla
data di presentazione rispettivamente della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica, sulle aree
oggetto della concessione non è consentita la realizzazione di alcuna opera né di alcun intervento
incompatibili con quelli oggetto della PAS o dell’istanza di autorizzazione unica.
4. Nel caso degli interventi di cui al comma 3, il soggetto proponente stipula con l’ente
concedente la convenzione a seguito del rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio e, da tale
momento, sono dovuti i relativi oneri.
5. La concessione rilasciata ai sensi del presente articolo decade in caso di mancato avvio
della realizzazione degli interventi o di mancata entrata in esercizio dell’impianto entro i termini
previsti dal progetto esecutivo.
6. Resta fermo, per le concessioni di coltivazione di risorse geotermiche, quanto previsto dal
decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e, per le concessioni idroelettriche, quanto previsto
dall’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
Articolo 11
(Coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali)
1. I progetti relativi agli interventi di cui agli Allegati A e B non sono sottoposti alle valutazioni
ambientali di cui al titolo III della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai fini di cui al comma 1, alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all’allegato II-bis, dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:
«a-bis) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 25 MW nelle aree classificate idonee ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al
comma 8 del medesimo articolo 20;
a-ter) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 30 MW installati a terra ubicati nelle zone e nelle
aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica
chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;»;
b) all’allegato III:
1) dopo la lettera c-bis), è inserita la seguente:
«c-ter) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW collocati in modalità flottante
sullo specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi
idrici nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione;»;
2) dopo la lettera v), è inserita la seguente:
«v-bis) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva pari o superiore a
100 kW e con profondità superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e superiore a
170 metri dal piano di campagna, se verticali;»;
c) all’allegato IV:
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all’articolo 2, comma
2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, con esclusione:
1) degli impianti geotermici pilota di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11
febbraio 2010, n. 22, incluse le relative attività minerarie, fatta salva la disciplina delle acque
minerali e termali di cui alla lettera b) dell’allegato III alla parte seconda;
2) delle sonde geotermiche di cui all’Allegato III, lettera v-bis);»;
2) dopo la lettera d), sono inserite le seguenti:
«d-bis) impianti fotovoltaici, di potenza pari o superiore a 12 MW, installati su strutture o edifici
esistenti, sulle relative pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
d-ter) impianti fotovoltaici o agrivoltaici di potenza pari o superiore a 12 MW in zone classificate
agricole che consentano l’effettiva compatibilità e integrazione con le attività agricole;
d-quater) impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 MW nelle aree classificate idonee ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al
comma 8 del medesimo articolo 20;
d-quinquies) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 15 MW installati a terra ubicati
nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche
o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento;».
Articolo 12
(Disposizioni di coordinamento)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 19, comma 3, le parole «sono adottati modelli unici per le procedure di
autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» sono
sostituite dalle seguenti: «è adottato il modello per il procedimento di autorizzazione unica»;
b) all’articolo 22, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con
arrotondamento per difetto al numero intero ove necessario».
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e
previa intesa con la Conferenza unificata, le linee guida di cui al decreto del Ministro delle attività
produttive 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010,
sono adeguate alle disposizioni del presente decreto.
3. Gli effetti delle nuove dichiarazioni o delle verifiche di cui agli articoli 12, 13 o 140 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio non si applicano agli interventi di cui al presente decreto
che, prima dell’avvio del procedimento di dichiarazione o verifica:
a) siano abilitati o autorizzati ai sensi degli articoli 7, comma 3, 8 o 9;
b) abbiano ottenuto, nei casi di cui all’articolo 9, comma 15, il provvedimento favorevole di
valutazione ambientale.
Articolo 13
(Abrogazione delle disposizioni previgenti)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [COMMENTO MASE: tale
articolo 13 andrebbe coordinato con l’articolo 1, comma 3, che fissa un termine di adeguamento
di 120 giorni per gli enti territoriali], le disposizioni di cui all’Allegato D sono abrogate, unitamente
ad ogni altra disposizione di legge e regolamento incompatibile. Eventuali richiami ad altre
disposizioni concernenti la disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti
rinnovabili si intendono riferiti al presente decreto.
Allegato A
Interventi in attività libera
Sezione I - Interventi di nuova realizzazione
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, integrati su coperture di strutture
o edifici esistenti o sulle relative pertinenze, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento
della falda, senza modifiche della sagoma della struttura o dell’edificio e con superficie non
superiore a quella della copertura su cui è realizzato;
b) impianti solari fotovoltaici a servizio di edifici collocati al di fuori della zona A) di cui
all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, di potenza:
1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o
posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW installati a terra ubicati nelle zone
e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di
discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore
sfruttamento;
d) impianti solari fotovoltaici ubicati in aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali,
finalizzati a utilizzare prioritariamente l’energia autoprodotta per i fabbisogni delle medesime
strutture, di potenza:
1) inferiore a 10 MW, se installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative pertinenze o
posti su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici;
2) fino a 1 MW, se collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti;
e) impianti agrivoltaici di potenza inferiore a 10 MW che consentono la continuità dell’attività
agricola e pastorale;
f) singoli generatori eolici installati su edifici esistenti con altezza complessiva non superiore a
1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro;
g) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo non
superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo
restando l’obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese
dalla conclusione della rilevazione;
h) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW posti al di fuori delle zone A) e B) di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, nonché al di fuori di
aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
i) impianti eolici con potenza complessiva fino a 20 kW e altezza non superiore a 5 metri,
posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas con potenza fino a 50 kW operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti solari termici a servizio di edifici, con potenza nominale utile fino a 10 MW,
installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o manufatti fuori
terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza agli edifici esistenti cui sono asserviti,
purché al di fuori della zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n.
1444 del 1968;
n) pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
o) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la
climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, con potenza nominale utile fino a 200 kW;
p) unità di microcogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo
8 febbraio 2007, n. 20;
q) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza
nominale utile fino a 200 kW;
r) generatori di calore a servizio di edifici, diversi da quelli di cui alle lettere i), l), m), n), o), p),
per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria;
s) sonde geotermiche a circuito chiuso a servizio di edifici esistenti, che non alterano volumi
e/o superfici, né comportano modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali
dell’edificio, aumento del numero delle unità immobiliari o incremento dei parametri urbanistici,
con potenza termica complessiva fino a 50 kW e con profondità non superiore a 2 metri dal piano
di campagna, se orizzontali, e non superiore a 80 metri dal piano di campagna, se verticali;
t) impianti di accumulo elettrochimico con potenza fino a 10 MW;
u) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW;
v) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
impianti di cui alle precedenti lettere.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di attività libera gli interventi consistenti in:
a) modifiche di impianti solari fotovoltaici per la produzione di energia elettrica, ivi inclusi il
potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione, anche integrale, a condizione
che:
1) nel caso di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, non incrementino l’area
occupata e comportino una variazione dell’altezza massima dal suolo non superiore al 50 per
cento, anche qualora consistenti nella sostituzione della soluzione tecnologica utilizzata, mediante
la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e/o la modifica del layout dell’impianto;
2) nel caso di impianti fotovoltaici installati su strutture o edifici esistenti o sulle relative
pertinenze, non comportino un incremento dell’altezza mediana dei moduli superiore a quella
della balaustra perimetrale;
3) nel caso di impianti fotovoltaici integrati su coperture di strutture o edifici esistenti o sulle
relative pertinenze, a condizione che venga mantenuta l’integrazione architettonica;
b) modifiche su impianti eolici che comportano una riduzione minima del numero degli
aerogeneratori rispetto a quelli esistenti, abilitati o autorizzati e sono realizzati nello stesso sito
dell’impianto esistente. Ai fini della presente lettera:
1) nel caso di impianti su un’unica direttrice, il nuovo impianto è realizzato sulla stessa
direttrice con una deviazione massima di un angolo di 20°, mantenendo la stessa lunghezza più
una tolleranza pari al 20 per cento della lunghezza dell’impianto esistente, abilitato o autorizzato,
calcolata tra gli assi dei due aerogeneratori estremi, arrotondato per eccesso;
2) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica complessiva del
nuovo impianto è al massimo pari alla superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione, con una
tolleranza complessiva del 20 per cento; la superficie oggetto di abilitazione o autorizzazione è
definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce, formando sempre
angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli aerogeneratori autorizzati più esterni;
3) i nuovi aerogeneratori, a fronte di un incremento del diametro, presentano un’altezza
massima, da intendersi come il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile
dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del
nuovo aerogeneratore (d2) e dell'aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1), non superiore
all’altezza massima dal suolo raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore esistente,
moltiplicata per il rapporto fra il diametro del rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro
dell’aerogeneratore esistente, il prodotto tra l’altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile
dall'estremità delle pale dell'aerogeneratore già esistente e il rapporto tra i diametri del rotore del
nuovo aerogeneratore (d2) e dell’aerogeneratore esistente (d1): h2 = h1*(d2/d1);
4) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti, abilitati o autorizzati abbiano un diametro d1
inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non supera il minore fra n1*2/3 e
n1*d1/(d2- d1);
5) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un diametro d1 superiore a
70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non deve superare n1*d1/d2 arrotondato per
eccesso dove:
5.1) d1: diametro rotori già esistenti o autorizzati;
5.2) n1: numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
5.3) d2: diametro nuovi rotori;
5.4) h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo (TIP)
dell'aerogeneratore già esistente o autorizzato;
c) modifiche su impianti idroelettrici che, anche se consistenti nella modifica della soluzione
tecnologica utilizzata, non comportano variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della
volumetria delle strutture e dell’area occupata dall’impianto esistente, della potenza nominale di
concessione né delle opere connesse;
d) sostituzione di impianti solari termici, con potenza nominale utile fino a 10 MW, a servizio
di edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture o
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, purché al di fuori della
zona A) di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
e) sostituzione di pompe di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda
sanitaria;
f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici
per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi
privati annessi, con potenza termica utile nominale fino a 2 MW;
g) sostituzione di unità di microcogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo n. 20 del 2007;
h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda
sanitaria, con potenza nominale utile fino a 2 MW;
i) sostituzione di generatori di calore a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda
sanitaria;
l) modifiche su sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare all’interno dell’area occupata
dal correlato impianto esistente, che non comportino, rispetto ai sistemi di accumulo esistenti o a
progetti di sistemi di accumulo abilitati o autorizzati, aggravi degli impatti acustici ed
elettromagnetici, incrementi di potenza superiori al 20%, incrementi dell’altezza dei manufatti
superiori al 10 %, né incrementi delle volumetrie superiori al 30%;
m) modifiche su elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza fino a 10 MW,
purché non comportino, rispetto a elettrolizzatori esistenti o a progetti di elettrolizzatori abilitati o
autorizzati, un incremento dell’altezza dei manufatti superiore al 10 % né un incremento delle
volumetrie superiore al 30%;
n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio degli impianti come modificati o sostituiti ai sensi delle precedenti lettere.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente Sezione comportino un incremento di potenza di
impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante
dall’intervento medesimo non può superare le soglie di potenza previste dalla Sezione I per
ciascuna tipologia di impianto oggetto di intervento. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche
soglie di potenza previste dalla presente Sezione per gli interventi ivi contemplati.
Allegato B
Interventi in regime di PAS
Sezione I - Interventi di nuova costruzione
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi relativi a:
a) impianti solari fotovoltaici, di potenza inferiore a 10 MW, diversi da quelli di cui alle lettere
a) e b), numero 1, della Sezione I dell’Allegato A, i cui moduli sono collocati con qualsiasi modalità
su edifici e per i quali la superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell’impianto non sia
superiore a quella del tetto dell’edificio sul quale i moduli sono collocati;
b) impianti solari fotovoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) della Sezione I
dell’Allegato A e da quelli di cui alla presente Sezione, di potenza inferiore a 10 MW nelle aree
classificate idonee ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi
comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;
c) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW i cui moduli sono installati in
sostituzione di coperture di edifici su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o
dell’amianto;
d) impianti solari fotovoltaici di potenza pari a 10 MW e fino a 12 MW installati a terra ubicati
nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche
o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di
ulteriore sfruttamento;
e) impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW collocati in modalità flottante sullo
specchio d’acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche o demaniali, compresi gli invasi idrici
nelle cave dismesse o in esercizio, o installati a copertura dei canali di irrigazione;
f) impianti solari fotovoltaici o agrivoltaici, diversi da quelli di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)
della Sezione I dell’Allegato A nonché da quelli di cui alla presente Sezione, di potenza fino a 1
MW;
g) impianti eolici con potenza superiore a 20 kW e inferiore a 60 kW, posti al di fuori di aree
protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
h) torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per un periodo
superiore a 36 mesi, realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili, fermo
restando l’obbligo alla rimozione delle stesse e al ripristino dello stato dei luoghi entro un mese
dalla conclusione della rilevazione;
i) impianti idroelettrici con capacità di generazione inferiore a 100 kW di potenza di
concessione;
l) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione
con potenza superiore a 50 kW e inferiore a 1 MW, operanti in assetto cogenerativo;
m) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo e aventi
capacità di generazione:
1) inferiore a 200 kW, per impianti a biomassa;
2) inferiore a 300 kW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
n) sonde geotermiche a circuito chiuso con potenza termica complessiva superiore a 50 kW e
inferiore a 100 kW, con profondità non superiore a 3 metri dal piano di campagna, se orizzontali, e
non superiore a 170 metri dal piano di campagna, se verticali;
o) impianti solari termici, con potenza termica nominale utile fino a 10 MW, a servizio di
edifici installati su strutture o edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A) di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
p) impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a processi produttivi;
q) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1
MW;
r) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con
potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
s) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la
climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, con potenza nominale utile superiore a 200 kW e fino a 2 MW;
t) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica
utile nominale superiore a 200 kW e inferiore a 2 MW;
u) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
v) generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere o), p), q), r), s), t), u), asserviti a
processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
z) impianti a biometano di capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora;
aa) impianti di accumulo elettrochimico ubicati all’interno di aree ove sono situati impianti
industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione, o ubicati
all’interno di aree ove siano presenti, o risultino autorizzati, impianti di produzione di energia
elettrica che abbiano potenza fino a 300 MW, o ubicati presso aree di cava o di produzione e
trattamento di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i quali non comportino estensione
delle aree stesse ovvero aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente, né
richiedano variante agli strumenti urbanistici adottati;
bb) elettrolizzatori, compresi compressori e depositi, con potenza superiore a 10 MW ubicati
all’interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la
produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la
cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli
ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli
strumenti urbanistici adottati;
cc) le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli
impianti di cui alle precedenti lettere.
Sezione II - Interventi su impianti esistenti
1. Sono soggetti al regime di PAS gli interventi consistenti in:
a) modifiche, ivi inclusi il potenziamento, il ripotenziamento, il rifacimento e la ricostruzione,
anche integrale, di impianti a fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica, fatta
eccezione per gli impianti di produzione di biometano, a condizione che non comportino un
incremento dell’area occupata dall’impianto esistente superiore al 20%;
b) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, a servizio di
edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, all’interno della zona A) di
cui all’articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968;
c) sostituzione di impianti solari termici, con potenza termica fino a 10 MW, asserviti a
processi produttivi;
d) sostituzione di pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile
nominale fino a 1 MW;
e) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi
produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
f) sostituzione di impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici
per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi
privati annessi, con potenza utile nominale superiore a 2 MW e fino a 10 MW;
g) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda
sanitaria con potenza termica utile nominale superiore a 2 MW e inferiore a 10 MW;
h) sostituzione di impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 20 del 2007, asserviti a processi produttivi con potenza termica utile
nominale fino a 1 MW;
i) sostituzione di generatori di calore, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h),
asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale fino a 1 MW;
l) parziale o completa riconversione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a
biogas in impianti di produzione di biometano con capacità non superiore a 500 standard metri
cubi/ora;
m) modifiche su impianti a biometano in esercizio che non comportino un incremento
dell’area già oggetto di abilitazione o autorizzazione né modifiche alle matrici già oggetto di
abilitazione o autorizzazione, a condizione che:
1) la targa del sistema di upgrading indichi il valore di capacità produttiva derivante dalla
realizzazione degli interventi;
2) nel caso di impianti collegati alla rete, vi sia la disponibilità del gestore di rete a immettere i
volumi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione degli interventi;
3) l’eventuale aumento delle aree dedicate alla digestione anaerobica non sia superiore al
50%;
n) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e
all’esercizio degli impianti come modificati, sostituiti o riconvertiti ai sensi delle precedenti lettere.
2. Qualora gli interventi di cui alla presente Sezione comportino un incremento di potenza di
impianti esistenti o già abilitati o comunque autorizzati, la potenza complessiva risultante
dall’intervento medesimo non può superare le soglie di potenza previste dalla Sezione I per
ciascuna tipologia di impianto oggetto di intervento. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche
soglie di potenza previste dalla presente Sezione per gli interventi ivi contemplati.
Allegato C
Interventi in regime di autorizzazione unica
Sezione I – Interventi di competenza regionale
1. Fatti salvi gli interventi sottoposti al regime di attività libera o di PAS di cui rispettivamente
agli Allegati A e B, sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza delle regioni, o della
provincia delegata dalla regione medesima, gli interventi relativi a:
a) impianti fotovoltaici di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
b) impianti eolici di potenza pari o superiore a 60 kW e fino a 300 MW, nonché quelli posti
all’interno di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000;
c) impianti idroelettrici di potenza pari o superiore a 100 kW e fino a 300 MW;
d) impianti geotermoelettrici di potenza fino a 300 MW, esclusi gli impianti pilota di cui
all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22;
e) impianti a biometano di capacità produttiva superiore a 500 standard metri cubi/ora;
f) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza pari o superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
g) impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas non operanti in assetto cogenerativo aventi capacità
di generazione:
1) pari o superiore a 200 kW e fino a 300 MW, per impianti a biomassa;
2) pari o superiore a 300 kW e fino a 300 MW, per gas di discarica, gas residuati dai processi di
depurazione e biogas;
h) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale
superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
i) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con
potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e fino a 300 MW;
l) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la
climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, con potenza nominale utile superiore a 2 MW fino a 300 MW;
m) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 10 MW e fino a 300 MW, a servizio
di edifici installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e
manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
n) impianti solari termici, con potenza termica con potenza termica superiore a 10 MW e fino
a 300 MW, asserviti a processi produttivi;
9
o) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
20 del 2007, a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria con potenza termica
utile nominale superiore a 2 MW fino a 300 MW;
p) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
20 del 2007 asserviti a processi produttivi con potenza termica utile nominale superiore a 1 MW e
fino a 300 MW;
q) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a 1
MW e fino a 300 MW;
r) elettrolizzatori stand alone e le infrastrutture connesse, compresi compressori e depositi,
da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica di cui alla presente
Sezione;
s) impianti di accumulo elettrochimico abbinati a impianti di produzione di energia elettrica
esistenti di potenza fino a 300 MW;
t) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti
di cui alle precedenti lettere;
u) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e
ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti che comportino una potenza
complessiva fino a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o riconversione.
Sezione II – Interventi di competenza statale
1. Sono soggetti ad autorizzazione unica di competenza statale gli interventi relativi a:
a) impianti di produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili di potenza superiore a 300
MW;
b) impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas
residuati dai processi di depurazione e biogas operanti in assetto cogenerativo di potenza
superiore a 300 MW;
c) impianti alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas di potenza superiore a 300 MW, non operanti in assetto cogenerativo;
d) pompe di calore asservite a processi produttivi con potenza termica utile nominale
superiore a 300 MW;
e) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi con
potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
f) impianti a biomassa per la produzione di energia termica a servizio di edifici per la
climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, installati negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati
annessi, con potenza termica utile nominale superiore a 300 MW
g) impianti a biomassa per la produzione di energia termica asserviti a processi produttivi, con
potenza termica utile nominale superiore a 300 MW;
h) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, a servizio di edifici
installati su strutture e edifici esistenti o sulle loro pertinenze o posti su strutture e manufatti fuori
terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza;
i) impianti solari termici, con potenza termica superiore a 300 MW, asserviti a processi
produttivi;
l) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
20 del 2007 a servizio di edifici per la climatizzazione e l’acqua calda sanitaria, con potenza termica
utile nominale superiore a 300 MW;
m) impianti di cogenerazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
20 del 2007 asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile nominale superiore a 300
MW;
n) generatori di calore, asserviti a processi produttivi, con potenza termica utile superiore a
300 MW;
o) impianti geotermici pilota di cui all’articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 22 del
2010;
p) impianti di accumulo elettrochimico abbinati a impianti di produzione di energia elettrica
esistenti, di potenza pari o superiore a 300 MW;
q) impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro;
r) elettrolizzatori stand alone, compresi compressori e depositi, non ricadenti nelle tipologie
di cui agli Allegati A e B, da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica
di cui alla presente Sezione;
s) impianti off-shore a mare;
t) opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti
di cui alle precedenti lettere;
u) modifiche, ivi incluse quelle consistenti in potenziamento, ripotenziamento, rifacimento e
ricostruzione, sostituzioni o riconversioni di impianti esistenti che comportino una potenza
complessiva superiore a 300 MW, unitamente alle opere connesse e alle infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti oggetto di modifica, sostituzione o
riconversione.
FONTE AGEEI

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