Roma, 3 dic. (Adnkronos) - Le ferie sono sacre. Un punto fermo sul quale, ricorda la Cassazione, non si discute. Pertanto, i datori di lavoro lo tengano bene a mente: quando uno è in riposo, non deve essere disturbato, non c'è alcun obbligo di reperibilità. Davanti ad esigenze "straordinarie" il contrordine deve arrivare prima della partenza per l'agognato riposo. In questo modo la sezione Lavoro (sentenza 27057 redatta da Federico Balestrieri) ha bocciato il ricorso di un comune nel mantovano, Revere, che voleva licenziare il responsabile dell'ufficio tecnico P. G. per "assenza ingiustificata" nell'agosto 2005. Era accaduto che dopo la sua partenza per il riposo estivo, era stato richiamato in ufficio e lui, lontano in vacanza, non si era reso reperibile. Legittimamente, ribadisce oggi la Cassazione. Scrivono gli 'ermellini' che "le modifiche devono essere comunicate al lavoratore con congruo preavviso. Ciò presuppone all'evidenza una comunicazione tempestiva ed efficace, idonea cioè ad essere conosciuta dal lavoratore prima dell'inizio del godimento delle ferie, tenendo conto che il lavoratore non è tenuto, salvo patti contrari, ad essere reperibile durante le ferie (e salvo il diverso caso di comunicata malattia insorta nel periodo feriale, al fine di sospenderne il decorso e consentire al datore i controlli sanitari)".