Con la sentenza n. 84 del 14 febbraio 2025, il Tribunale di Spoleto ha chiarito un aspetto chiave delle separazioni personali: chi paga le utenze della casa coniugale assegnata? È noto che l’assegnatario non deve corrispondere un canone al coniuge proprietario o comproprietario, ma le spese di gestione – utenze domestiche (luce, gas, acqua), TARI, spese condominiali ordinarie e manutenzione delle parti comuni – sono a suo carico. La gratuità si limita all’uso dell’immobile, salvo diversa indicazione del giudice.
Il caso vede protagonista Tizio, che, dopo la separazione, si era trasferito dai genitori, mentre la casa coniugale era stata assegnata alla moglie Mevia. Le utenze, ancora intestate a lui, non erano state volturate nonostante le sue sollecitazioni. Tizio ha quindi chiesto al Tribunale, ex art. 702-bis c.p.c., di obbligare Mevia a intestarsi le utenze, aggiungendo una richiesta di sanzione per eventuali ritardi. Il giudice ha accolto la domanda, ribadendo che l’assegnazione non esonera dai costi di utilizzo.
Il Tribunale, come ricordano gli avvocati Celeste Collovati e Massimo Leonardi dello studio Dirittissimo, ha sottolineato che, prima della separazione, le spese per la casa sostenute da un coniuge rientrano nella solidarietà familiare (art. 143 c.c.) e non sono rimborsabili. Dopo, invece, chi vive nella casa assegnata ne sostiene gli oneri. La sentenza consolida un principio giurisprudenziale, offrendo un chiarimento pratico per le famiglie.
Su X, le reazioni sono vivaci. “Era ora! Non è giusto che paghi io le bollette di casa sua”, twitta un utente, con molti consensi. “Mevia, svegliati, la voltura tocca a te!”, ironizza un altro. Qualcuno dissente: “Sempre i soliti cavilli, i giudici complicano tutto”. Un post popolare recita: “Assegnazione sì, ma le bollette seguono chi resta”. Tra meme di contatori e bollette salate, il dibattito si divide tra chi apprezza la chiarezza e chi vede ingiustizie nelle separazioni.
La sentenza di Spoleto ricorda: l’assegnazione comporta diritti e responsabilità economiche.