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Pensione all'estero e valigia pronta? Attenzione: arriva la "grande trappola"

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Ignazio Stagno
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Trasferirsi all'estero per godersi la pensione con un assegno più pesante? Migliaia di italiani sognano l'uscita dal mondo del lavoro per fare il grande passo. E il periodo estivo diventa l'occasione per dei “carotaggi” nei prossimi luoghi di residenza, come ad esempio Grecia o Cipro. Ma c'è anche chi va in Tunisia o nell'Europa dell'Est. Qui la tassazione dei ratei è nettamente più inferiore rispetto a quella italiana che prevede tre aliquote al 23%, 35% e 43%.

In Grecia la tassazione è al 7 per cento, a Cipro al 5, mentre ad esempio in Romania al 10 per cento. In diverse occasioni abbiamo tracciato un quadro sul dove conviene godersi la terza età con l'assegno in tasca, ma questa volta vogliamo mettere in chiaro un punto su cui in tanti cascano: chi può godersi la pensione all'estero con le agevolazioni fiscali? Recentemente su FiscoOggi è intervenuta direttamente l'Agenzia delle Entrate per spiegare come stanno le cose: nel caso delle pensioni private viene prevista la tassazione esclusiva nello Stato in cui si sposta la residenza, per le pensioni pubbliche, quelle che riguardano gli ex statali, viene stabilito che la tassazione applicata è quella prevista dallo Stato che si occupa dell'erogazione dell'assegno, quindi nel nostro caso l'Italia. In tanti sui forum social dedicati ai pensionati all'estero hanno vissuto questa precisazione come un fulmine a ciel sereno.

 

C'è chi ha dovuto rinunciare al sogno di una vita o disfare le valigie e pochi mesi dalla partenza. Già nel 2019 le Entrare aveva ribadito il principio per cui il carattere pubblico o privato della pensione non dipende dalla natura dell’ente che eroga l'assegno, ma dalla natura di lavoro che ha dato origine alla pensione. E in questo caso per i dipendenti pubblici non ci sono “sconti” fiscali nel paese di arrivo. Ma attenzione, non tutto è perduto. Se da un lato gli ex dipendenti del privato possono già comprare le guide per scoprire la nuova "casa", anche gli statali possono nutrire qualche speranza di godersi, cocktail alla mano, la pensione all'estero. Per evitare amare sorprese è necessario controllare la convenzioni che l'Italia stipula con i singoli Paesi. Quella tra il nostro Paese e il Brasile da esempio ha un limite di 5.000 dollari statunitensi e prevede un regime di tassazione "concorrente" sulla quota eccedente. Ma occhio alla residenza. Per gli ex dipendenti pubblici non basta. Per accedere al fortino delle pensioni agevolate occorre anche la cittadinanza. In questo caso potrebbe scattare la deroga per avere un assegno che goda di tutti i privilegi fiscali dello Stato di destinazione. È ad esempio il caso della Francia. Ma, ribadiamo, queste deroghe rientrano esclusivamente nelle convenzioni stipulate dall'Italia con ogni singolo Stato. Quindi occhio alla scelta del Paese. In Germania per poter accedere alla tassazione locale occorre avere la cittadinanza esclusiva tedesca. Non un dettaglio da poco. Prima di partire consultate per bene le regole, perché a quanto pare non sono uguali per tutti. Il tutto nel nome di una norma che forse andrebbe rivista per dare pari opportunità a tutti i pensionati che vogliono cambiare aria. Qualche tempo fa due pensionati, ex dipendenti pubblici, hanno cercato di scardinare questo blocco (assurdo) sugli statali.

Dopo aver spostato la residenza in Portogallo hanno chiesto all’Istituto di previdenza sociale di ricevere la cifra lorda della loro pensione senza il prelievo d’imposta alla fonte da parte del nostro Paese, in applicazione della convenzione italo-portoghese contro le doppie imposizioni. Poi la doccia fredda: l'Inps ha respinto il ricorso in base alle norme che prevedono il cambio di tassazione solo per i pensionati del settore privato. I due pensionati hanno fatto, quindi, ricorso alla Corte dei Conti della Regione Puglia che a sua volta ha rimesso la questione alla Corte di giustizia Ue chiedendo di pronunciarsi circa il fatto se il regime tributario italiano derivante dalla convenzione «costituisca un ostacolo alla libera circolazione dei pensionati italiani del settore pubblico e una discriminazione in base alla cittadinanza». Anche la Corte Ue ha respinto il ricorso spiegando che gli Stati membri possono ripartire la competenza tributaria sulla base di criteri quali lo Stato pagatore o la cittadinanza, ed è «pertanto legittimo che agli ex dipendenti pubblici italiani che vivono in Portogallo sia richiesta la cittadinanza portoghese e non soltanto la residenza in Portogallo per ottenere la pensione lorda dall’Italia». Fate attenzione dunque: la casetta in Grecia o un bilocale vista Tago potrebbero sfumare...

 

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