Pensioni, arriva il bonus Natale 2023: ecco chi lo avrà e quando
Un aumento di circa 150 euro: in questo consiste il bonus Natale in arrivo per i pensionati. In genere viene corrisposto con la tredicesima mensilità, in presenza di particolari condizioni reddituali. Spetta, in particolare, ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l’importo annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, maggiorato dell’importo aggiuntivo stesso. La somma, come spiega Leggo, sarà erogata nel mese di dicembre, con valuta dal giorno 1 dicembre. L'importo aggiuntivo sarà, per la precisione, di ben 154,94 euro.
Tornando ai beneficiari del bonus, si tratta di tutti coloro che hanno gestioni private, dello spettacolo e sportivi professionisti. L'importo, introdotto per la prima volta nel 2001, viene erogato dall’Inps con la tredicesima mensilità oppure, in assenza di tredicesima, con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno. Dunque, con la rata di dicembre vengono corrisposti l’importo aggiuntivo in misura provvisoria per l’anno in corso, se spettante; l’importo aggiuntivo per l’anno precedente, se spettante e non corrisposto; il conguaglio di quanto erogato in misura provvisoria per l’anno precedente se, sulla base dei redditi, risulta spettante un diverso importo.
Pensioni, la sorpresa di Natale: dicembre, per chi lievita l'assegno e di quanto
Ai pensionati titolari di prestazioni non erogate dall’Inps, invece, il pagamento viene corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati. Per quanto riguarda le pensioni eliminate nel corso dell’anno, la quota di importo aggiuntivo spettante viene corrisposta agli eredi in caso di decesso o al titolare della pensione eliminata in caso di revoca per cessato diritto.
Il bonus Natale, invece, non spetta ai titolari di invalidità civile (cat. INVCIV); di pensione sociale (cat. PS); di assegno sociale (cat. AS); di rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS); di pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe; di pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC); di assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (cat. VOCRED); di assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (cat. VOCOP); di assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (cat. VOESA); di indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM) (Circ. 183 del 18.10.2001); di pensioni erogate ai dirigenti iscritti all’ex fondo INPDAI (cat. VDAI, IDAI e SDAI) (circ. n. 144 del 25.10.2004).
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