La piaga dei morti sul lavoro e la spinta di Mario Draghi al "virtuosismo imprenditoriale"
La stretta di Mario Draghi alla “piaga” è anche la sua massima soddisfazione per i provvedimenti approvati con il decreto fiscale in tema di sicurezza. “Nei mesi scorsi abbiamo assistito a un numero inaccettabile di morti sul lavoro. Come Governo, ci siamo impegnati a fare tutto il possibile per impedire che questi episodi possano accadere di nuovo.”
Ma un fenomeno percentualmente tanto presente non è altrettanto facilmente estirpabile. L’ennesimo fatto di cronaca dà conferma della difficoltà a raggiungere l’obiettivo nel breve termine: le ultime morti, dopo l’operaio ligure schiacciato da grossi tubi staccati da una gru che li spostava, riguardano un operaio del fiorentino che si è ribaltato con lo schiacciasassi che guidava e un operaio di Salerno che ispezionava la canna fumaria di una stufa quando ha perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. Morto sul colpo. Sequestro dell’area (o delle salme); accertamenti in corso.
Le nuove misure di Palazzo Chigi? Operative da fine ottobre, sono tutte tese ad “incrementare gli organici degli ispettorati del lavoro, inasprire le sanzioni per le imprese che non rispettano le regole, dare nuovo impulso al processo di informatizzazione per migliorare i controlli”. In definitiva, a “dare un segnale inequivocabile: non si risparmia sulla vita dei lavoratori”, come Draghi vuole e spiega.
D’altronde, la pericolosità di un contesto normativo a dir poco timido non poteva che richiedere soluzioni immediate, prima ancora efficaci, e attuabili – aggettivi “istituzionali” che il Premier ha speso per ringraziare Ministro (Orlando), Regioni, sindacati – che sconquassassero un sistema che s’è adeguato alle alte, altissime percentuali delle morti sui cantieri o in luoghi di lavoro poco sicuri, complice l’atteggiamento lassista da cui originano le cattive pratiche sul lavoro.
Il nuovo articolo 14 del decreto 81/2008 che il dl fiscale immette in un ordinamento che si mostra fiacco ha, dunque, l’ambizione di frenare la triste tendenza delle “morti bianche”. Un colpo di bastone ai datori di lavoro in due mosse. Da un lato, misure di contrasto al lavoro irregolare più stringenti; dall’altro, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, assegnato al nostro Ispettorato Nazionale. Che ha anche il potere di svolgere attività di vigilanza e accertare illeciti in materia prevenzionistica, senza distinguo sul settore di provenienza.
E’ l’articolo 13 del decreto 146/2021 che letteralmente “spazza via” il vecchio articolo 14, c. 1 del decreto 81. Perciò oggi, il mancato rispetto di una doppia condizione darà agli ispettori dell’INL il potere di adottare il provvedimento di sospensione quando riscontrino che almeno il 10 per cento (non più il 20) dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza, tassativamente individuate dall’Allegato I al decreto fiscale. Inoltre, la regolarizzazione dei lavoratori nel corso dell’accesso è del tutto ininfluente; il provvedimento verrà comunque adottato.
C’è poi l’aspetto reiterazione delle violazioni, consentita fino al nuovo articolo 14, poi non più. Così, una sola violazione tra quelle contenute nel citato Allegato I autorizza l’adozione del provvedimento.
Tracce del vecchio? Ancora sì. Ad esempio, sulla circostanza che il provvedimento di sospensione è adottato “in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni” nulla cambia rispetto al passato: “Gli effetti del provvedimento vanno (…) circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel singolo cantiere”.
In via alternativa, la formulazione del nuovo articolo 14 permette l’adozione del provvedimento di sospensione “dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I”, circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. Tradotto: possono essere sospesi dall’attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore abbia omesso la formazione e l’addestramento - violazione n. 3 Allegato I - o abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto - violazione n. 6 Allegato I. Del lavoratore interessato l’azienda deve smettere di avvalersi fin quando non interverrà la revoca del provvedimento. Resta fermo, trattandosi di causa non imputabile al lavoratore, l’obbligo di corrispondergli il trattamento retributivo e versare la relativa contribuzione.
Chiude il nuovo quadro regolatore l’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 14, che - imprimendo ulteriore forza al dispositivo - prevede si possa imporre, unitamente al provvedimento, ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante l’attività, come il potere di disposizione rispetto al quale sussiste altresì un presidio sanzionatorio.