Conto corrente, l'errore che non devi mai commettere: quando possono annullartelo, risparmi addio
Occhio al contratto con la banca per il conto corrente. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza del 15 ottobre 2021, ha affrontato il tema molto dibattuto in giurisprudenza sulla validità del contratto che non rechi la firma della banca (cosiddetto monofirma), stabilendo che in assenza di prova della consegna del documento al correntista, "difetta il requisito della forma scritta ex art. 117 TUB e, pertanto in carenza della prova della consegna del contratto al correntista, detto contratto sarà affetto da nullità, con la conseguenza che non può dirsi provato il credito preteso dalla banca, come risultante dal saldo (a debito del correntista) dell’ultimo estratto conto", riporta il sito bancheclienti.ilcaso.it.
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E ancora, si legge nella sentenza: "Attesa la natura di norma imperativa dell’art. 117 TUB, l’eccezione relativa al difetto di forma scritta del contratto di conto corrente, non può essere preclusa al garante autonomo, il quale è legittimato a sollevare eccezioni riguardanti la violazione di nome imperative".
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Infine, un altro dettaglio emerso nella sentenza del Tribunale di Napoli: "Per qualificare una garanzia in termini di contratto autonomo non è sufficiente l’inserimento della clausola a prima richiesta". Dunque, per evitare situazioni come questa, bisogna prestare la massima attenzione al contratto.
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