(Adnkronos) - Cassa integrazione in deroga Spetta, in caso di riduzione o sospensione dell'orario di lavoro, a lavoratori (operai, impiegati, quadri, apprendisti) di aziende per le quali non sono previsti ammortizzatori sociali dalla normativa a regime o che non possono piu' accedervi,perche' li hanno gia' esauriti. Le richieste devono essere presentate on line alla Regione Toscana entro la fine del periodo di riduzione o sospensione e non prima di 15 giorni dall'inizio della Cig. Il periodo non puo' essere inferiore e 15 giorni e non superiore ai 3 mesi (con l'eccezione delle aziende in fallimento). Mobilita' in deroga Spetta agli apprendisti licenziati, ai lavoratori in mobilita' o disoccupati che hanno esaurito il trattamento ordinario e maturano il diritto alla pensione nei 12 mesi successivi o licenziati da imprese cessate per le quali sono in corso processi di reindustrializzazione. Possono accedervi anche i lavoratori a tempo determinato e in somministrazione licenziati o cessati che all'atto della cessazione del rapporto di lavoro sono esclusi dai trattamenti di mobilita', disoccupazione ordinaria, Aspi e mini Aspi (Assicurazione sociale per l'impiego, introdotta dalla legge Fornero al posto dell'indennita' di disoccupazione intera o ridotta).
