"Non è un condono e neanche un'amnistia". Enrico Letta e Fabrizio Saccomanni hanno tenuto a sottolineare questo concetto spiegando il decreto sul rientro dei capitali varato ieri dal Consiglio dei Ministri. Un decreto che prevede l'autodenuncia e il pagamento per intero delle imposte previste, ma anche una riduzione delle sanzioni amministrative. Collaborazione volontaria - Entrando nel dettaglio del ddl la procedura di collaborazione volontaria potrà essere sottoscritta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015. L’autore delle violazioni, per aderire alla sanatoria, dovrà indicare spontaneamente all’amministrazione finanziaria tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona. Chi deciderà di emergere dovrà pagare per intero le eventuali imposte evase, mentre potrà godere dello sconto sulle sanzioni e della non punibilità per l’eventuale reato tributario comemsso. Chi ne beneficia - Ai fini pratici è opportuno sottolineare che a beneficiare della possibilità di rientro dovrebbero essere soprattutto i contribuenti che hanno capitali all’estero ancora accertabili, mentre per chi è scattata la prescrizione le possibilità per il fisco di eventuali accertamenti è più remota. L'amministrazione potrebbe procedere ad accertamenti che potrebbero incidere sull'eventuale rendimento del capitale all’estero. Più delicata la situazione di chi ha effettuato il trasferimento dopo il 2009. Con il varo dello scudo ter è stata infatti introdotta una norma che inverte l’onere della prova stabilendo che dovrà essere il contribuente a dimostrare che le somme non sono frutto di evasione fiscale. Per contro l’amministrazione potrà presumere che le somme all’estero sono frutto di evasione e procedere all’accertamento. Il rientro volontario in questo caso attenua sensibilmente le sanzioni. Sanzioni - Per chi decide di riportare in Italia i capitali detenuti all’estero ci sarà la non punibilità per l’omessa o infedele dichiarazione, attualmente sanzionata con la reclusione da 1 a 3 anni, mentre per i reati più gravi, attualmente puniti con una sanzione da 18 mesi a 6 anni di reclusione ci sarebbe il dimezzamento della pena da 9 mesi a 3 anni incaso di rientro volontario. La sanatoria viene introdotta in quanto in assenza di una misura sul penale il tentativo di far rientrare i capitali sarebbe destinato a fallire in quanto i contribuenti che volessero emergere volontariamente e diventare trasparenti dovrebbero di fatto autodenunciarsi ed esporsi al rischio di un processo penale. Sconti - Per quanto riguarda le sanzioni l’ultima legge comunitaria ha modificato la normativa antiriclaggio riducendo significativamente le sansioni per i contribuenti che non hanno correttamente dichiarato il possesso di capitali all’estero, in precedenza sanzionati con particolare pesantezza. L’omessa indicazione nel cosiddetto modello Rw della dichiarazione dei redditi era punita con una sanzione dal 10% al 50% delle somme non dichiarate e la confisca di un ammontare equivalente agli importi non dichiarati. Ora invece la confisca è scomparsa e la sanzione va dal 3% al 15% per i paesi white list e dal 6% al 30% per i paesi black list. Rispetto alle sanzioni già ridotte con la legge comunitaria, il dl introduce un ulteriore sconto del 50% se le attività vengono trasferite in Italia o in altri stati membri dell’Ue. Mentre negli altri casi lo sconto si riduce al 25% della sanzione. Autoriciclaggio - con il dl verrebbe itrodotto nel nostro ordinamento il reato di autoriciclaggio. In pratica chi ha portato all’estero capitali comettendo una evasione potrebbe incorrere nel nuovo reato in relazione agli investimenti e agli utili realizzati con tali capitali. Il reato in precedenza poteva essere contestato solo a terze persone mentre ora potrà essere contestato direttamente a chi ha esportato illegalmente i capitali. Il nuovo reato comunque dovrebbe scattare, con tutta probabilità, al termine della possibilità di emergere volontariamente per evitare che diventi un blocco alla 'voluntary disclosurè. Esclusione - Non potranno accedere i contribuenti nei confronti dei quali sono stati avviati accessi, ispezioni, verifiche o qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazioni di norme tributarie. La collaborazione volontaria sarà vietata anche nel caso in cui si venga a conoscenza dell’avvio di procedura tramite terzi. La richiesta di 'disclosure', inoltre, non potrà essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.