Sua Eccellenza Giuseppe Conte, i poteri allargati dell'ex premier: la sentenza sui dpcm
Un giudice di Frosinone, chiamato a decidere su una multa inflitta a un cittadino che non aveva rispettato i divieti di circolazione durante l'epidemia, ha rimesso la faccenda alla Corte costituzionale argomentando che il governo non poteva agire in quel modo, con decreti personali del presidente del Consiglio che comprimevano diritti fondamentali al di fuori di qualsiasi controllo del potere legislativo. Ebbene, l'altro giorno la Corte costituzionale si è pronunciata e ha stabilito che quel modo di procedere era invece legittimo perché in realtà al capo del Governo (si chiamava Giuseppe Conte) non erano attribuiti pieni poteri, ma una serie limitata di materie su cui intervenire e di provvedimenti da assumere.
Per capirsi: un conto, dice la Corte, è se si conferisce al presidente del Consiglio il potere di far quel che gli pare (in tal caso si sarebbe fuori dalla legge); un altro conto è se gli si assegnano facoltà predeterminate (e in questo caso la legge sarebbe rispettata). E siccome in quel caso Giuseppe Conte non aveva carta bianca, ma un enumerato elenco di poteri, ecco che andava tutto bene. Semplice, no? Mah, semplice finché non si esamina quell'elenco. Vogliamo vederlo? Pronti. Dunque, per via di quella decretazione il signorino in pochette poteva: obbligare i cittadini a non uscire di casa e impedire che esercitassero il loro diritto di circolare, di lavorare, di studiare, di associarsi, di manifestare, di frequentare i luoghi di culto, di partecipare e funzioni civili e religiose. Basta? No, non basta. Perché quella normativa permetteva poi a Sua Eccellenza Giuseppe Conte di aprire e chiudere strade, scuole, parchi, aree giochi, giardini, musei, bar, ristoranti, fiere, mercati, centri culturali, imprese, esercizi commerciali, studi professionali, cinema, teatri, discoteche, centri ricreativi, palestre, piscine.
Che dite, basta? No, ancora non basta. Poteva inoltre: sospendere i trasporti, i viaggi di istruzione, i concorsi; applicare misure di quarantena; sospendere ogni attività congressuale, sportiva, ricreativa; infine (ma qualcosa avrò dimenticato) impedire le visite ai degenti negli ospedali, nelle case di cura, nelle strutture riabilitative e residenziali e, ciliegina, "predisporre modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente": in una parola, la sospensione di questa cosina chiamata Statuto dei Lavoratori. Dice la Corte: vedi? Poteri ben definiti, mica carta bianca. Vero: mancava lo ius primae noctis.