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Coprifuoco, Paolo Becchi: "La dimostrazione del fatto che è incostituzionale. Ma tutti tacciono, perché?"

 Paolo Becchi

Paolo Becchi e Giuseppe Palma
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Il coprifuoco è stato introdotto la prima volta dal governo Conte II con dpcm del 24 ottobre 2020. Prima dalle 23 alle 5, poi dal 6 novembre dalle 22 alle 5. Una misura prorogata con successivi decreti governativi, da ultimo con decreto-legge del governo Draghi che proroga fino al 31 luglio 2021 la restrizione (a sua volta prorogata nel dpcm del 2 marzo). Il coprifuoco è stato insomma introdotto con atto amministrativo e talvolta, come nell'ultimo caso, prorogato con un decreto-legge il quale assorbe i dpcm precedenti. Sotto il profilo giuridico si tratta di un pasticcio.

Di fatto ormai sono 6 mesi che non possiamo più uscire di casa dopo le 10 di sera. Una misura necessaria, dicono i "chiusuristi" al governo, che serve come deterrente per evitare gli assembramenti serali. La sua inutilità sotto il profilo sanitario è ormai ammessa da molti. Ma qui ci interessa il profilo giuridico. E sotto questo profilo si tratta di una disposizione incostituzionale. Vediamo perché.

 

 

Anzitutto va chiarito che il divieto di uscire dalla propria abitazione è una limitazione alla libertà di circolazione di cui all'art. 16 della Costituzione, limitazione peraltro consentita per legge e «in via generale per motivi di sanità o di sicurezza» e dunque sembrerebbe prima facie lecita la limitazione in questo caso. La sentenza n. 2/1956 della Corte costituzionale ha tuttavia interpretato la locuzione "in via generale" escludendo espressamente pandemie o pubbliche calamità, pertanto se ne dovrebbe concludere che, stando alla Costituzione, una pandemia non è un motivo sufficiente per giustificare un coprifuoco. Sul punto, a nostro avviso, è altresì importante l'art. 13 della Carta, quello che riguarda la libertà individuale, intesa come "libertà negativa", nel senso che vieta l'interferenza dello Stato nella sfera privata della persona. La libertà personale, che viene definita "inviolabile", consiste nel non avere limitazioni di alcun tipo alla propria libertà fatta eccezione per quei "soli casi e modi" tassativamente previsti dalla legge.

I CASI ECCEZIONALI -  Il secondo comma dell'art. 13 è categorico: «Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge». Costringere una persona a non poter uscire dalla propria abitazione è una misura incompatibile con il dettato costituzionale che non ammette «qualsiasi altra restrizione della libertà personale» se non quella connessa ad un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ciò vuol dire che è possibile limitare la libertà di un individuo solo se lo decide un giudice, che può farlo «nei soli casi e modi previsti dalla legge», e cioè nei casi previsti dal codice di procedura penale: al sussistere di almeno una delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato) ovvero in presenza di sentenza penale passata in giudicato.

 

 

LIMITI DI 48 ORE - La riserva di legge, nel caso del secondo comma, va dunque di pari passo con la riserva giurisdizionale. Il terzo comma dell'art. 13 prevede poi un ultimo caso: «In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto». Dunque è possibile limitare la libertà personale anche con arresto in fragranza di reato, ma pur sempre con il controllo del giudice entro 48 ore. Conclusione: utilizzare il coprifuoco, come lo si sta facendo adesso, non ci sembra conforme al nostro ordinamento costituzionale.

Si dirà, «Ma siamo in emergenza». Ed in effetti i provvedimenti che hanno sospeso le libertà fondamentali sono stati finora adottati dal governo in forza del potere di ordinanza derivante dalla dichiarazione dello «stato di emergenza». Basta questo per chiudere gli italiani in casa ed imporre il coprifuoco? Crediamo di no. Ben venga la campagna leghista per abolire il divieto. Per due motivi: 1) Il D.lgs. n. 1/2018 prevede che il potere di ordinanza, pur sempre circoscritto nel perimetro dello stato di emergenza, sia esercitato dal governo per «limitati e predefiniti periodi di tempo», mentre qui si tratta ormai di tempo indeterminato; 2) I «poteri necessari» per cui il governo potrebbe in teoria imporre il coprifuoco o ulteriori limitazioni alle libertà fondamentali sono solo quelli previsti dall'art. 78 della Costituzione, che presuppone la dichiarazione dello «stato di guerra». Allora siamo in guerra? È quello che vogliono farci credere con confinamenti, coprifuochi, salvacondotti, divieto di manifestazioni, tso, controllo totale della informazione, eccetera. Ma c'è stata una dichiarazione di guerra votata dal Parlamento negli ultimi quattordici mesi?

 

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