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Paolo Becchi, così il Covid stravolge il processo penale: un grosso rischio per la difesa

Paolo Becchi - Giuseppe Palma
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L'art. 24 della Costituzione definisce la difesa come diritto inviolabile, al pari della libertà personale e di domicilio. Questo era, quantomeno in teoria, fino all'arrivo della pandemia. Nella Fase1 dell'emergenza il settore del processo civile ha funzionato abbastanza bene con la soluzione della "trattazione scritta", anche se per l'avvio delle cause si è fatto un favore alle banche obbligando gli avvocati a pagare contributi unificati e marche con strumenti telematici, quindi con commissione bancaria. Regola in vigore ancora oggi. Il processo penale, invece, ha funzionato solo grazie ad una buona collaborazione tra avvocati, giudici e cancellerie. Poi è arrivata la cosiddetta "seconda ondata" e, per quel che riguarda il processo penale, le cose sono peggiorate. Il decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137 ha introdotto una rilevante novità. La memoria difensiva prevista dal terzo comma dell'art. 415 bis del codice di procedura penale può essere depositata "esclusivamente" attraverso il portale del processo penale telematico. Una obbligatorietà che probabilmente resterà in vigore anche dopo la fine dello stato di emergenza, sotto certi aspetti positiva visto che si può fare tutto comodamente dal pc di studio. Se il sistema funzionasse.

 

 

 

Infatti, nonostante l'esclusività del deposito telematico, il sistema operativo funziona malissimo e necessita di una procedura di deposito un po' particolare. Facciamo un esempio. L'imputato riceve la notifica dell'avviso di conclusione indagini e si reca dal difensore di fiducia dopo 19 giorni dalla notifica dello stesso. In extremis, visto che il termine per il deposito della memoria difensiva è di 20 giorni, ma ridursi all'ultimo momento è comunque un suo diritto. Prima del decreto-legge n.137/2020 l'avvocato aveva la possibilità di lavorare anche di notte e all'indomani recarsi in procura per depositare il cartaceo della memoria difensiva, degli allegati e della nomina a difensore di fiducia, ovvero - nel periodo emergenziale fino a ottobre - provvedervi via Pec all'indirizzo comunicato nell'avviso di conclusione delle indagini. Tutto regolare: diritti di difesa garantiti

Oggi, nella pratica, non è più così. Il difensore dell'imputato, anche se già nominato in atti, è costretto a (ri)depositare la nomina a difensore sul portale telematico del processo penale (non via Pec) ed attendere la risposta della procura circa l'autorizzazione formale al deposito della memoria difensiva e suoi allegati. Se l'imputato si recasse dal suo difensore il famigerato diciannovesimo giorno, quand'anche l'avvocato provvedesse subito a caricare la nomina sul portale del ministero, non è detto che il giorno successivo la procura dia il consenso al deposito della memoria. Se trascorresse un giorno in più, l'imputato non perderebbe il diritto al deposito della memoria (può farlo anche dopo), ma il diritto ad essere ascoltato dal Pm in sede di richiesta di interrogatorio. Qualche avvocato con esperienza potrebbe superare questa difficoltà evitando di optare per il rito abbreviato e scegliendo il dibattimento (rito ordinario), ma il problema - in punto di diritto di difesa - resta.

Non va meglio il deposito via Pec degli altri atti del processo penale. Il Ministero ha diramato un elenco ufficiale di indirizzi Pec per ciascun distretto giudiziario, ma qualche presidente di Tribunale ha derogato, con propria ordinanza, agli indirizzi del Ministero. Insomma, una giungla. Può accadere infatti che se l'avvocato rispettasse diligentemente gli indirizzi Pec del Ministero e non leggesse le ordinanze dei singoli Tribunali, rischierebbe di vedersi dichiarare l'inammissibilità del proprio deposito via Pec. Con ripercussioni negative sull'imputato e sul diritto inviolabile della difesa. Sulle impugnazioni regna l'incertezza totale: in teoria sarebbe possibile l'invio tramite Pec dell'atto di impugnazione, ma qualche distretto giudiziario ha già fatto sapere che accetterà solo i depositi cartacei. A nostro avviso la soluzione migliore sarebbe quella del doppio binario - telematico e cartaceo - lasciando agli avvocati libertà di scelta. 

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