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Piccola guida al mobbing: tutto quello che dovresti sapere sul tuo posto di lavoro

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Secondo Aristotele “lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero”. Molto probabilmente, quasi duemila anni fa, il padre della cultura occidentale non avrebbe potuto avere la minima idea di quello che un posto di lavoro avrebbe scatenato nei suoi discendenti. Per molti lavoratori, non solo il proprio orario di lavoro, ma anche il tanto agognato tempo libero, è farcito di comportamenti vessatori e di minacce che ledono l'integrità psicologica. E infatti ai giorni nostri, quello che un tempo era un termine tipico della psicologia è andato a definire un fenomeno giuridico all'interno dell'ordinamento. Quando si parla di mobbing dunque, si parla di un “comportamento abusivo che minaccia, con la sua ripetizione o la sua sistematizzazione, la dignità o l'integrità psichica o fisica di una persona, mettendo in pericolo il suo posto di lavoro o degradando il clima di lavoro”. Pertanto, il termine inglese mobbing indica quel terrore psicologico che compare all'interno del proprio posto di lavoro. Sono molti i lavoratori che denunciano di subire comportamenti aggressivi da parte di colleghi o di superiori. Le modalità attraverso le quali colleghi o superiori attuano tali comportamenti sono le più disparate. Si va dal sabotaggio dell'operato della vittima, alla diffusione di minacce, maldicenze, fino all'obbligo a svolgere compiti svilenti e dequalificanti rispetto al proprio livello contrattuale. Tante sono le modalità attraverso le quali si subisce il mobbing che la legge ha definito diverse tipologie di mobbing: mobbing verticale (ascendente e discendente) od orizzontale, individuale o collettivo, emozionale, strategico, diretto o indiretto. Nonostante la grande varietà cui si distingue il fenomeno, ad oggi in Italia ancora non vi è una legge dedicata al mobbing. Come spesso capita, per far fronte al vuoto legislativo si applicano norme già esistenti attraverso interpretazioni volte alla tutela delle vittime in questione. Innanzitutto, affinché i comportamenti denunciati possano rientrare in quello che viene definito mobbing è necessario che le azioni si ripetano per un lungo periodo di tempo, vengano reiterate in maniera sistematica e continuativa. Infine, tali azioni devono mirare a uno scopo preciso, devono essere intenzionali ed eventualmente premeditate. Qualora sussistano queste condizioni, se tali gravi comportamenti provengono dal datore di lavoro, si farà riferimento agli obblighi contrattuali di lavoro ex art. 2087 cc. e ex art. 2103 cc. Se, invece, le azioni provengono da un proprio collega o da figure diverse rispetto al datore di lavoro, si dovrà fare riferimento principalmente all'articolo 2043 cc. e dunque alla responsabilità extracontrattuale. di Cristiano Cominotto

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