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Diffamazione e social network: cosa dice la legge

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La realtà “virtuale” sta prendendo sempre più piede all'interno della nostra realtà “reale”. Una fusione quest'ultima che determina una serie di conseguenze piuttosto gravi dal punto di vista giuridico, tanto da sfociare addirittura nel Diritto Penale. Chi tra noi non è iscritto a una piattaforma online? Che si tratti di Instagram, Facebook o di qualsiasi altro Social network, siamo oramai inseriti in un sistema di informazioni digitali online. A differenza dei media cartacei tradizionali, i Social hanno la caratteristica di diffondere informazioni rapidamente, senza necessariamente garantire l'autorevolezza e il controllo della provenienza delle informazioni stesse. In una situazione come quella appena presentata, molto diversa da quella garantita dai media classici, è difficoltoso distinguere tra ciò che potrebbe essere considerato libertà di espressione e quanto invece rientra nel reato di diffamazione. Sono sempre più numerosi infatti gli episodi di cronaca che raccontano di gesti estremi compiuti da utenti di Social network vittime di diffamazioni e ingiustizie online. È sufficiente un messaggio sgradevole, un commento offensivo per danneggiare irrimediabilmente una persona. L'Articolo 595 del Codice penale sostiene infatti che “chiunque […] comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro”. A ciò si aggiunga che “se l'offesa consiste nell'attribuzione di un determinato fatto, la pena aumenta, e se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”. Si presti attenzione a quanto si decide di pubblicare online. Secondo il parere della Corte di Cassazione infatti la pubblicazione di un commento offensivo può essere ritenuta una vera e propria diffamazione. Poiché il reato di diffamazione, per essere considerato tale deve essere accessibile a una moltitudine di persone, deve offendere la reputazione di un soggetto, in maniera consapevole, attraverso un mezzo stampa o di pubblicità. I Giudici della Corte hanno stabilito che anche la sola iscrizione al Social network determina la possibile diffusione a più persone di un commento, questo nonostante le offese siano scritte attraverso un profilo privato. La più recente sentenza riguardo questa tematica è stata espressa nel 2017. La Cassazione, attraverso la sentenza numero 50/2017 sostiene che “la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso di una bacheca “Facebook” integra un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 terzo comma del codice penale, poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone; l'aggravante dell'uso di un mezzo di pubblicità, nel reato di diffamazione, trova, infatti, la sua ratio nell'idoneità del mezzo utilizzato a coinvolgere e raggiungere una vasta platea di soggetti, ampliando – e aggravando – in tal modo la capacità diffusiva del messaggio lesivo della reputazione della persona offesa, come si verifica ordinariamente attraverso le bacheche del social network, destinate per comune esperienza ad essere consultate da un numero potenzialmente indeterminato di persone, secondo la logica e la funzione propria dello strumento di comunicazione e condivisione telematica”. Il consiglio è quindi quello di non scrivere con leggerezza sui Social e di riflettere bene sulle conseguenze, perché queste ultime potrebbero essere anche dovere sostenere dei forti risarcimenti dei danni causati. di Cristiano Cominotto

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