È possibile chiedere risarcimento danni al coniuge che ha tradito?
Il tema dell'infedeltà e il conseguente addebito della separazione è un tema oltremodo presente nelle scrivanie della maggior parte degli Studi legali. Se ne dibatte da decenni e ancora oggi le varie corti esprimono pareri contrastanti a riguardo, ma procediamo con ordine. Nel momento in cui una coppia decide di affrontare uno dei momenti ritenuti più importanti della vita, acconsente anche una serie di doveri. Oltre all'acquisizione di determinati diritti, si siglano infatti il dovere all'assistenza morale e materiale, alla coabitazione, alla collaborazione reciproca. Tra gli altri il dovere alla fedeltà rientra appunto tra quelli più scottanti dal punto di vista legale. Qualora una coppia si avvii verso la separazione, se il giudice ritiene sia possibile addebitare la colpa della fine della relazione a uno dei due coniugi, a quest'ultimo verrà addebitata la separazione. Infatti, il coniuge traditore, venendo meno al dovere di fedeltà si rende responsabile della crisi coniugale e della conseguente fine della relazione. Ma oltre all'addebito delle spese di separazione, a queste si aggiunge anche l'eventualità di dover pagare un risarcimento per i danni causati al partner. La Cassazione ha infatti stabilito che il tradimento equivale a una lesione al diritto alla salute fisica e psichica del partner. Se il tradimento si è svolto in maniera plateale, ledendo in maniera pesante l'immagine e la reputazione della vittima, quest'ultima avrà diritto a un indennizzo. Il risarcimento sarà valutato sulla base dell'entità di danni patiti dal coniuge tradito e le spese sostenute per affrontarli. Sarà onere della vittima dimostrare come il tradimento, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge. Inoltre la vittima potrà dimostrare che l'infedeltà per le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto. di Cristiano Cominotto