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Assegno di mantenimento versato direttamente al figlio maggiorenne

Marzia Coppola
Marzia Coppola

Avvocato matrimonialista, educata alla resilienza e alla libertà. Laureata in Italia e in Francia, ho continuato gli studi per diventare anche avvocato della Sacra Rota. Mi occupo di diritto di famiglia a 360 gradi (e più!). Convinta che anche dalla relazione peggiore si possa imparare qualcosa.

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Anche quando interviene la separazione o il divorzio, mamma e papà rimangono tali e si devono far carico dei doveri verso i figli. Compresi, senza dubbio, gli oneri economici. Ecco perché, con la separazione, i genitori concordano (oppure lo decide il Giudice) quanto un genitore debba eventualmente corrispondere all’altro per mantenere i figli. 
Questo importo può variare nel tempo, aumentare o diminuire a seconda delle condizioni nelle quali la famiglia vive in quel momento. Quindi si tratta di provvedimenti che possono cambiare al variare della situazione familiare. Per esempio, può succedere che un genitore guadagni improvvisamente di meno (o di più). Oppure può succedere che il genitore tenuto al mantenimento aumenti il tempo con i figli e, quindi, crescendo il mantenimento diretto (ossia le spese che vengono sostenute per i figli in prima persona) si può ridurre il mantenimento versato con l’assegno.
La Legge prevede, poi, la possibilità di corrispondere l’assegno direttamente al figlio quando questo compie 18 anni. Certo, il genitore tenuto al mantenimento non può decidere di spontanea volontà di iniziare a versare il denaro direttamente sul conto corrente del figlio appena maggiorenne. Sarà necessario che vi sia l’accordo tra i genitori in tal senso oppure ci si dovrà rivolgere al Giudice il quale, valutata la situazione e il caso di specie, autorizzerà o meno questa richiesta. Dunque, si tratta di una facoltà, non di un diritto fatto e finito e, per questo, è comunque sia richiesto il provvedimento giudiziale. 
Altre volte, poi, è possibile prevedere che solo una parte venga corrisposta direttamente al maggiorenne e l’altra parte al genitore con il quale convive. Questa soluzione permette di non scontentare nessuno perché, da un lato, il genitore collocatario potrà, comunque sia, contare su una somma di denaro per far fronte alle spese abitative e di vitto. Dall’altro lato il figlio inizierà ad avere una propria somma di denaro che dovrà imparare a gestire. 
Questo, naturalmente, fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente e, quindi, verrà meno il dovere di corrispondere l’assegno di mantenimento a suo favore (che sia versato al genitore collocatario o che sia versato direttamente al figlio).

di Avv. Marzia Coppola 
Studio legale Bernardini de Pace
[email protected]

 

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