Iscrizione a scuola dei minori: se i genitori non sono d'accordo?
Le vacanze natalizie sono quasi finite e i genitori devono preoccuparsi di individuare la scuola dove iscrivere i figli (in quasi tutti gli istituti è previsto il termine ultimo a gennaio). Nei mesi trascorsi, quindi, mamma e papà si saranno prodigati per visitare le scuole, avranno calcolato la distanza dalla casa familiare (oppure dalle abitazioni di ciascun genitore) e avranno valutato i vari programmi d’istruzione.
Di norma, a questo punto, gli adulti avranno scelto congiuntamente la scuola dove iscrivere i minori. Capita, però, che mamma e papà non siano d’accordo sull’istituto individuato. E questo può succedere sia quando i genitori sono sposati sia quando sono separati/divorziati.
Sicuramente, la scelta della scuola è una decisione che deve essere assunta di comune accordo. Proprio i moduli per l’iscrizione scolastica, infatti, richiedono espressamente la firma di entrambi i genitori. E come fare, quindi, se mamma e papà non riescono a individuare una scuola che soddisfi entrambi? A chi sarà rimessa una scelta così personale e determinante per la crescita dei minori?
In linea di massima, uno dei due genitori (o anche entrambi) dovranno rivolgersi al Giudice spiegando – con l’aiuto di un bravo avvocato – che non è stato possibile individuare un istituto scolastico comune e ognuno motiverà come mai, a proprio avviso, la scelta debba ricadere sull’una o sull’altra scuola. Per esempio, un genitore potrà argomentare, con precisione e depositando tutta la possibile documentazione a sostegno, che ritiene la scuola da lui individuata migliore perché le ore dedicate alle lingue straniere sono maggiori o perché, sempre a titolo esemplificativo, c’è un’attenzione più spiccata per l’attività fisica e via dicendo. A questo punto il Giudice, letti gli atti, convocherà i genitori per tentare di trovare un punto d’incontro, magari facendo ragionare mamma e papà sui vantaggi dell’una e dell’altra scuola. Se il tentativo fallisce, sarà il Giudice a decidere dove il minore dovrà essere iscritto (oppure potrà affidare la scelta a un terzo, suo ausiliario: i servizi sociali comunali oppure un curatore).
In generale, se la controversia sorge tra scuola pubblica/privata, il Giudice orienterà la propria decisione verso le scuole pubbliche. Questo perché, secondo la giurisprudenza, le scuole pubbliche sono “espressione primaria e diretta del sistema nazionale di istruzione” nonché del diritto all’istruzione riconosciuto dalla Costituzione. Naturalmente, poi, a seconda del caso di specie, delle peculiarità di ogni situazione e delle particolari esigenze dei bambini, la scelta potrà ricadere anche sulla scuola privata. Per esempio, se il minore ha difficoltà di apprendimento che la scuola privata individuata affronterebbe con programmi d’istruzione specificamente studiati, allora sarà preferibile – sempre tenuto conto del fatto che al centro di ogni decisione va posto l’interesse del minore – far ricadere la scelta sulla scuola privata.
Il Giudice, inoltre, nel prendere la propria decisione, terrà in considerazione la necessità di non “sradicare” il minore dalle proprie abitudini e dall’ambiente nel quale sino a quel momento è cresciuto e dalle relazioni sociali che ha costruito. Se, quindi, un genitore chiede che il figlio cambi scuola, senza che questa richiesta sia fondata da specifiche e dirimenti ragioni, allora il giudice metterà al primo posto l’esigenza del bambino di continuare a frequentare la scuola dove sino a quel momento è stato iscritto. In ogni caso, e questo lo dice il buon senso e non la legge, l’istruzione rappresenta per i bambini un momento davvero determinante per il loro futuro. È bello ed è responsabile, quindi, che siano mamma e papà a trovare la soluzione per i loro figli.
di Avv. Marzia Coppola
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Studio legale Bernardini de Pace