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L'adozione di maggiorenne in Italia, requisiti e finalità

Marzia Coppola
Marzia Coppola

Avvocato matrimonialista, educata alla resilienza e alla libertà. Laureata in Italia e in Francia, ho continuato gli studi per diventare anche avvocato della Sacra Rota. Mi occupo di diritto di famiglia a 360 gradi (e più!). Convinta che anche dalla relazione peggiore si possa imparare qualcosa.

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Quando si parla di adozione, si entra sempre in un terreno franoso nel quale è difficile orientarsi e dove, comunque sia, non è possibile mettere tutti d’accordo. 
L’adozione di maggiorenne, invece, avendo una specifica finalità, è esonerata dai pregiudizi che l’argomento porta con sé. Si sceglie, infatti, di adottare una persona maggiorenne specificamente per consentire a chi non abbia una discendenza legittima di tramandare il proprio nome e il proprio patrimonio. Quindi per garantire la prosecuzione della famiglia, della dinastia anche a chi non ha avuto figli. 
L’adozione di maggiorenne ha delle caratteristiche proprie che si differenziano dalle disposizioni normative genericamente previste dalla legge per le adozioni. Prima di tutto, ovviamente, l’adottando dovrà essere maggiorenne. Poi, non sorgerà alcun rapporto di filiazione tra adottante e adottando e questo vuol dire che i due non avranno rapporti di parentela con le famiglie dell’altro. Di contro, i rapporti con la famiglia d’origine non verranno meno. Per chiarezza, se il Signor Marco decide di adottare il ragazzo maggiorenne Alessandro, quest’ultimo non diventerà cugino, zio, cognato e così via della famiglia di Marco (e viceversa). Alessandro e Marco, invece, manterranno tutti i rapporti di parentela che hanno sempre avuto con le proprie famiglie. 
Potrà adottare un maggiorenne sia una persona singola sia una persona sposata. In questo secondo caso, naturalmente, l’altro coniuge non ha l’obbligo di adottare a sua volta, ma dovrà dare il proprio consenso all’adozione. Inoltre, se l’adottante ha dei figli minorenni non potrà accedere all’adozione di maggiorenne. Se, invece, i figli sono maggiorenni questi ultimi dovranno accettare l’adozione. Il consenso, poi, dovrà essere dato anche da colui che deve essere adottato, dai propri genitori e dall’eventuale coniuge. Quanto all’età, l’adottante dovrà aver compiuto 35 anni e dovrà avere almeno 18 anni in più della persona che vuole adottare. Non esistono, invece, limiti massimi di età (né per l’adottante né per l’adottando). 
In concreto, poi, chi desidera adottare il maggiorenne dovrà presentare questa domanda al Tribunale del luogo dove risiede. Il Tribunale dovrà verificare che sussistano tutti i requisiti sopra richiesti e appurare che l’adozione sia vantaggiosa (o, comunque, non di pregiudizio) per l’adottando. Solo una volta eseguite tutte queste verifiche pronuncerà la sentenza di adozione. 
Non è raro il caso nel quale uno dei soggetti ai quali è richiesto di fornire il proprio consenso, lo neghi. In questo caso, l’adottante – quando ritiene che il rifiuto sia stato ingiustificato oppure contrario all’interesse dell’adottando – potrà comunque rivolgersi al Tribunale e domandare che si pronunci ugualmente sull’adozione. 
Infine, intervenuta l’adozione, il maggiorenne acquisirà il cognome dell’adottante (oppure potrà anteporlo al proprio). Diventerà erede (diritto che, invece, non acquisirà l’adottante). Quanto alla famiglia d’origine dell’adottato, rimarranno vivi tutti i diritti e i doveri previsti dalla legge.  

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Studio legale Bernardini de Pace

 

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