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Assegno di mantenimento per il figlio, quali spese non sono comprese

Marzia Coppola
Marzia Coppola

Avvocato matrimonialista, educata alla resilienza e alla libertà. Laureata in Italia e in Francia, ho continuato gli studi per diventare anche avvocato della Sacra Rota. Mi occupo di diritto di famiglia a 360 gradi (e più!). Convinta che anche dalla relazione peggiore si possa imparare qualcosa.

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Nella stragrande maggioranza dei casi, il genitore che vive prevalentemente con i figli percepisce dall’altro un assegno di mantenimento per far fronte a tutte le loro spese ordinarie. Tuttavia, non è sempre così immediato comprendere e individuare le spese che sono definite, appunto, ordinarie e la questione è spesso oggetto di discussione tra mamma e papà. 

In linea di massima, per comprendere quali spese siano comprese nell’assegno, occorre qualificare come ordinari tutti i costi che sono necessari per soddisfare i bisogni quotidiani del minore. Per esempio la spesa alimentare, l’abbigliamento, la cancelleria scolastica, i costi delle utenze domestiche, i farmaci da banco e così via. 

Sono, invece, definite straordinarie (oppure extra assegno) quelle spese relative a necessità imprevedibili dei figli sia in ambito scolastico sia medico sia sportivo sia ludico. In altre parole, sono da qualificarsi come straordinarie perché non rientrano nelle normali consuetudini di vita dei figli. Quanto meno non fino al momento nel quale devono essere sostenute. 

Per fare chiarezza: se è certo che i figli avranno bisogni alimentari e che sarà necessario occuparsi della spesa per loro, non è altrettanto certo e non è individuabile e definibile a priori quale sport praticheranno, quale scuola frequenteranno e quali eventuali esigenze mediche potranno avere. 
Questi ultimi costi non saranno, appunto, compresi nell’assegno di mantenimento, ma dovranno essere corrisposti in percentuale da ciascun genitore. Nella maggior parte dei casi al 50% per la mamma e al 50% per il papà, ma è certamente possibile prevedere percentuali diverse a seconda della capacità economica dell’uno e dell’altro genitore.

I vari tribunali italiani, poi, hanno stilato dei “protocolli” nei quali sono indicate chiaramente tutte le voci che devono essere considerate come spese straordinarie. In questo modo, quando i genitori avranno qualche dubbio, anziché discutere tra loro e probabilmente non venire a capo della faccenda, potranno verificare questi elenchi e rispondere ai loro dubbi. Per fare un esempio, quando parliamo di spese sportive dobbiamo fare riferimento anche ai costi necessari per la varia attrezzatura e di tutto quanto necessario per l’eventuale attività agonistica. Ancora, per esempio, sono da qualificarsi come spese extra assegno scolastiche anche le ripetizioni. 

E’ ovvio, in ogni caso, che le spese straordinarie – prima di essere sostenute – debbano essere concordate dai genitori. Così come è ovvio che, per evitare che uno dei due si nasconda dietro al “non do il consenso e quindi non pago”, i vari tribunali abbiamo dovuto specificare quali spese straordinarie, per la loro importanza e sostanziale irrinunciabilità, non richiedano per forza l’accordo al fine del rimborso dall’uno all’altro genitore. Questa regola vale, per esempio, per i libri scolastici. 

Fondamentale, al fine di richiedere – anche giudizialmente – il rimborso pro quota all’altro genitore, conservare il giustificativo del pagamento. È fondamentale anche, come sempre, buon senso e onestà nell’affrontare temi così delicati e così legati alle esigenze dei bambini.

di avv. Marzia Coppola
[email protected]
Studio legale Bernardini de Pace
 

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