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Il ritiro del passaporto dei figli e dei genitori: strumento di tutela (o di rivalsa)

Marzia Coppola
Marzia Coppola

Avvocato matrimonialista, educata alla resilienza e alla libertà. Laureata in Italia e in Francia, ho continuato gli studi per diventare anche avvocato della Sacra Rota. Mi occupo di diritto di famiglia a 360 gradi (e più!). Convinta che anche dalla relazione peggiore si possa imparare qualcosa.

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Nella nostra società è all’ordine del giorno viaggiare in Italia e all’Estero. Per farlo, naturalmente, è necessario avere documenti d’identità validi per l’espatrio. 

Affinché la Questura rilasci il passaporto valido per l’espatrio per i minori è indispensabile che entrambi i genitori presentino la domanda. A maggior ragione quando sono separati o divorziati.  Se, poi, uno dei due nega il proprio consenso il documento non verrà rilasciato. A quel punto, il genitore interessato a ottenere il documento potrà superare il diniego dell’altro rivolgendosi al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore. Il Giudice convocherà i genitori e, in particolare, interrogherà quello che non ha dato il proprio consenso al rilascio del passaporto del minore sulle ragioni che lo hanno spinto al diniego. Poi il Giudice ne valuterà la rilevanza o meno e, a seconda delle proprie considerazioni in merito alla fondatezza delle motivazioni addotte, potrà autorizzare il rilascio del documento (a prescindere dal consenso di entrambi i genitori). Per fare un esempio concreto, il Giudice non autorizzerà il rilascio del passaporto se verificherà che il genitore ha negato il proprio consenso perché l’altro lo ha minacciato di scappare all’estero con i figli facendo perdere le proprie tracce. È ovvio che, in questo caso, la preoccupazione è fondata ed è grave e, quindi, non potrà essere consegnato il documento. Al contrario il Giudice autorizzerà il rilascio del documento valido per l’espatrio se si renderà conto che il mancato consenso di un genitore trova la ragion d’essere meramente in un “dispetto” privo di valide, preoccupanti e concrete ragioni. 

Un altro caso è quello nel quale un bambino ha già un documento valido per l’espatrio. In questa ipotesi i genitori possono revocare – quando ritengono – l’assenso dato a suo tempo. A tal fine, infatti, sarà sufficiente recarsi in Questura e prestare una dichiarazione contenente la domanda di revoca del consenso e, quindi, del passaporto. Quest’ultimo sarà ritirato dall’Autorità di pubblica sicurezza che potrà restituirlo solo a seguito dell’eventuale provvedimento del Giudice.  

Lo strumento del ritiro del passaporto, poi, può essere utilizzato anche qualora il genitore tenuto al mantenimento dei figli non vi provveda. Infatti, il documento valido per l’espatrio può essere ritirato a chi non versa regolarmente l’assegno. A tal fine, quindi, il genitore che avrebbe dovuto ricevere il mantenimento dall’altro potrà chiedere e ottenere la revoca del passaporto per prevenire il rischio che il genitore inadempiente scappi all’estero rendendosi, magari, non solo inottemperante agli obblighi alimentari, ma anche irreperibile. 

Questo è uno strumento molto efficace e poco conosciuto che, invero, è stato criticato dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo secondo la quale il fatto che al mancato pagamento segua automaticamente il ritiro del passaporto vìola il diritto alla libera circolazione. In ogni caso, almeno per il momento, la Corte Europea dei diritti dell’Uomo, non ha abrogato la norma. Per questo motivo è del tutto efficace e, anzi, rappresenta un importantissimo strumento di tutela da utilizzare con intelligenza.    

di Avv. Marzia Coppola
Studio legale Bernardini de Pace

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