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Buche stradali, ma chi risarcisce i danni?

Giovanni Gregorio
Giovanni Gregorio

Avvocato civilista, patrocinante in Cassazione, sono nato, cresciuto e laureato a Milano, dove esercito in proprio la professione occupandomi principalmente di contratti commerciali, risarcimento danni da responsabilità civile,  diritto immobiliare e recupero crediti. Collaboro con il servizio di tutela legale di una primaria compagnia assicurativa, sono professionista delegato alle vendite giudiziarie immobiliari presso il Tribunale di Milano e tengo corsi di formazione aziendale in materia contrattuale.

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Le strade, a volte, sono tenute in cattivo stato di manutenzione e sono dissestate. Può capitare quindi che un pedone, camminando lungo il marciapiede, inciampi in una buca e si infortuni; oppure può succedere che un’automobilista o un motociclista, percorrendo una strada, incappi in una sconnessione tale da causare un incidente con danni al mezzo e soprattutto alla persona. Le buche del manto stradale possono infatti essere molto pericolose soprattutto per i motociclisti, causandone cadute che possono avere conseguenze anche gravi per la loro incolumità fisica.

In tutti questi casi, si pone il problema di verificare se il pedone, l’automobilista o il motociclista abbia diritto a un risarcimento dei danni subiti a causa della buca o della disconnessione. Si pone poi l’ulteriore problema di individuare il soggetto al quale chiedere il risarcimento. In linea di principio, nei casi sopra descritti bisogna rivolgersi al soggetto che ha il potere e il dovere di controllare la strada, a colui che deve attivarsi affinché questa non crei situazioni di rischio per coloro che la utilizzano. Questo soggetto è giuridicamente definito “custode” e ha un “potere di governo” sulla strada, ha cioè il potere di controllarla, di modificare le situazioni di pericolo che si possono venire a creare e di impedire ad altri soggetti di intromettersi nella gestione della stessa. 

Chi subisce un danno a causa di una buca o di una disconnessione della strada deve, quindi, chiedere il risarcimento all’Ente proprietario della medesima, cioè, a seconda dei casi, al Comune, alla Provincia, alla Regione o allo Stato; oppure, se la gestione della strada è affidata a un soggetto diverso dal proprietario, come avviene ad esempio nel caso delle autostrade, bisogna rivolgersi all’Ente gestore del tratto autostradale nel quale è avvenuto l’incidente. L’art. 2051 del codice civile prevede, infatti, la c.d. responsabilità per custodia, secondo la quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito".

Si tratta di una sorta di responsabilità oggettiva a carico di chi ha l’effettivo potere materiale sulla cosa. La Corte di Cassazione ha chiarito che per l’applicazione di questa norma è sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all’evento lesivo; è sufficiente cioè che sussista il potere di governo sulla cosa. Quando, però, si tratta di buche o disconnessioni del manto stradale, è necessario un ulteriore elemento. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, in questi casi il risarcimento spetta solo quando le buche stradali costituiscono un’insidia o un trabocchetto, cioè ostacoli non facilmente visibili. A questo proposito, la giurisprudenza ha precisato che la buca costituisce un’insidia quando il pericolo non è visibile, né prevedibile.

L’utente della strada non deve, invece, necessariamente dimostrare il comportamento colposamente omissivo dell’ente concessionario per non avere tempestivamente rimosso o segnalato l’insidia, pur avendone avuto notizia.

Per ottenere il risarcimento dei danni, è quindi fondamentale che il danneggiato dimostri l’esistenza della buca e della situazione di pericolo che essa determina. E’ quindi importante che sul luogo dell’incidente intervenga una pattuglia dei vigili, della polizia o dei carabinieri affinché vengano effettuati tutti i necessari rilievi. Il verbale redatto dagli agenti intervenuti sul posto, le fotografie riprese dagli stessi e le dichiarazioni di eventuali testimoni raccolte nel verbale costituiscono infatti una prova certa dell’esistenza della buca, delle sue caratteristiche e dell’incidente che ne è derivato. Non solo; grazie ai rilievi delle forze di polizia è spesso possibile ricostruire l’effettiva dinamica di un incidente anche in assenza di testimoni.

In mancanza dell’intervento delle forze dell’ordine è sempre consigliabile riprendere con delle fotografie le caratteristiche della buca e raccogliere i dati di eventuali testimoni, se presenti, ai quali sarà poi possibile chiedere successivamente di confermare la dinamica dell’incidente. In conclusione, quando si subiscono danni a causa di una buca sul marciapiede o sulla strada, tutto si gioca sul concetto di visibilità della buca medesima. Paradossalmente, al contrario di quanto si potrebbe pensare, in alcuni casi, più essa è estesa, minori possono essere le chances di ottenere un risarcimento; diversamente, quando questa risulta piccola e nascosta, costituendo così un vero e proprio trabocchetto, può risultare più facile essere risarciti.

Naturalmente, il pedone e l’automobilista devono fare “la loro parte”, camminando o guidando con prudenza, senza distrarsi.

di Avv. Giovanni Gregorio
[email protected]

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