Coronavirus, vademecum per imprese: le azioni necessarie in seguito all'epidemia
Per le attività che non sono soggette a sospensione e che non possono essere svolte a distanza, si applica il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 da Confindustia - Confapi e CGIL-CISL-UIL in attuazione di quanto previsto dall’art.1, comma 1, del DPCM 11 marzo 2020.
Cosa prevede? à una serie articolata di linee guida, condivise tra le Parti sociali, per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio. La prosecuzione delle attività produttive non interessate dalla sospensione, infatti, può avvenire soltanto in presenza di condizioni che assicurino ai lavoratori adeguati livelli di protezione.
In che modo il datore di lavoro può garantire adeguati livelli di protezione sul luogo di lavoro? à attraverso alcuni specifici adempimenti, in particolare:
1) l’INFORMAZIONE: l'azienda, da parte sua, ha l’obbligo di informare, attraverso l’affissione all'ingresso e nei luoghi più visibili di appositi dépliant informativi, circa le disposizioni impartite (o che saranno impartite) dalle Autorità in materia di salute pubblica, al fine di assicurarne una capillare conoscenza. Tra queste: l’obbligo di rimanere a casa con febbre oltre 37.5° e quello di rivolgersi al medico di famiglia e all'Autorità sanitaria in caso di sintomi influenzali.
I lavoratori, invece, sono tenuti a dichiarare tempestivamente al datore di lavoro eventuali situazioni di pericolo come sintomi influenzali, provenienza da zone a rischio, contatto con persone positive al virus, e ad astenersi in tali evenienze dall’entrare o rimanere in azienda.
I lavoratori sono sempre tenuti ad osservare un comportamento responsabile, mantenendo costantemente la distanza di sicurezza di un metro e curando l'igiene, in primo luogo delle mani.
2) la gestione degli INGRESSI IN AZIENDA: il personale può essere sottoposto a misurazione della temperatura corporea e, qualora superiore a 37,5°, non potrà esserne consentito l'ingresso in azienda.
N.B. Il protocollo utilizza l’espressione «è possibile» non «si deve», per cui bisogna contemperare l’esigenza di ricorrere a tale misura con il rispetto della privacy del soggetto, adottandola solo quando ritenuta strettamente necessaria. Il datore di lavoro è quindi tenuto ad effettuare una preliminare valutazione circa la necessità di tale trattamento e a documentare il motivo che lo ha spinto a ritenere la misura indispensabile.
Non potrà essere consentito l'accesso a personale o a terzi che si siano trovati in situazioni di rischio-contagio. Sia l'accesso che l'uscita devono essere gestiti in maniera tale da limitare al massimo i contatti ravvicinati.
Anche l'accesso agli spazi comuni dovrà essere regolamentato in modo da ridurre il tempo di sosta in ciascun ambiente e dovrà essere prevista una ventilazione continua dei locali, fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro.
Vanno inoltre stabiliti orari d’ingresso e di uscita che consentano di evitare il più possibile i contatti tra individui nelle zone comuni (ingressi, aree fumatori, spogliatoi, sala mensa) e, dove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali.
Ogni azienda è tenuta a garantire e ad assicurare la disponibilità̀ di mezzi detergenti e disinfettanti a base di cloro e di alcool per la pulizia delle mani e a segnalarli adeguatamente con apposite indicazioni.
3) la gestione dei RAPPORTI CON I VISITATORI ESTERNI: l’interscambio con i fornitori esterni dovrà essere effettuato in modo tale da ridurre al minimo le occasioni di contatto con il personale interno (laddove possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi).
A tal fine, ciascuna azienda sarà chiamata a stabilire adeguate procedure d’ingresso, transito e uscita, con modalità, percorsi e tempistiche predefinite (anche per gli appaltatori che debbano operare nell'ambito dell'azienda).
Le aziende sono tenute ad individuare/installare servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, e a prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente, di cui si dovrà garantire una adeguata pulizia giornaliera.
Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori, che dovranno in ogni caso sottostare a tutte le regole aziendali.
4) la quotidiana PULIZIA e SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI: il datore di lavoro deve provvedere quotidianamente alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro (comprese tastiere, schermi touch e mousee)e delle aree comuni (comprese quelle di svago).
Qualora una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (come tosse secca, raffreddore e mal di gola), è tenuto a dichiararlo immediatamente all'ufficio del personale in quanto si dovrà procedere ad adeguato isolamento in base alle disposizioni dell’Autorità Sanitaria.
L’azienda dovrà procedere immediatamente ad avvertire le Autorità Sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute (N. verde 800867388 e 112 per emergenze).
Nell’evenienza in cui detta persona risulti positiva al Covid-19, il datore di lavoro dovrà procedere alla pulizia e sanificazione di ambienti e postazioni secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione, e dovrà collaborare con le Autorità Sanitarie per la definizione degli eventuali «contatti stretti», al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità Sanitaria.
5) l’utilizzo di DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI): devono essere necessariamente utilizzati dai lavoratori che nello svolgimento della loro attività siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, etc.) conformi alle disposizioni delle Autorità Scientifiche e Sanitarie.
N.B. Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate anche mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
6) la LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI, sia interni che esterni: all'interno dei locali di lavoro, gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile.
Le riunioni in presenza saranno possibili solo se risultano necessarie ed urgenti e qualora vi sia l’impossibilità di disporre di un collegamento a distanza (in tale caso il numero dei partecipanti dovrà essere ridotto al minimo e dovranno essere rispettate scrupolosamente le misure igienico – sanitarie).
Per quanto riguarda invece gli spostamenti esterni, il protocollo prevede la sospensione di tutti i viaggi e le trasferte di lavoro in Italia e all’estero.
7) l’ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: le aziende, limitatamente al periodo dell’emergenza Covid-19, potranno disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza.
I datori di lavoro dovranno assicurare un piano di rotazione dei dipendenti dedicati alla produzione, al fine di diminuire al massimo i contatti tra gli individui e di creare gruppi autonomi e distinti.
Le aziende devono favorire, ove possibile, l’utilizzo degli ammortizzatori sociali o, se non fosse sufficiente, dei periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti.
8) l’istituzione di un COMITATO AZIENDALE: l’azienda è chiamata ad istituire al proprio interno un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione, al quale partecipino le rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
9) la valorizzazione della COLLABORAZIONE DEL MEDICO COMPETENTE: le aziende sono tenute a fare debito riferimento al medico competente che, in questo specifico momento, può svolgere un ruolo strategico in collaborazione con il datore di lavoro e il responsabile del servizio prevenzione e protezione nella definizione delle procedure di sicurezza anti-contagio.