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Decreto "Cura Italia" punto per punto: un'iniezione di liquidità per l'Italia

Cristiano Cominotto
Cristiano Cominotto

Sono Presidente di A.L. Assistenza Legale, sono nato e cresciuto a Milano, dove sono diventato avvocato cassazionista e giornalista. La mia professione è anche la mia passione. Amo difendere le persone e credo sia importante che ognuno abbia la consapevolezza dei propri diritti e delle possibilità che ha di difendersi dalle ingiustizie quotidiane. Mi considero un innovatore, non riesco mai a guardare le cose dallo stesso punto di vista. Ho creato degli studi legali completamente nuovi e diversi da quelli tradizionali i miei studi sono stati infatti inseriti dal Financial Times tra i top 50 Innovative Law Firm. Mi piace spiegare il diritto in modo semplice, se ci fosse una frase che sintetizza il mio pensiero sarebbe questa: "Non hai veramente capito qualcosa fino a quando non sei in grado di spiegarlo a tua nonna" (Albert Einstein)

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Con la nuova «poderosa» manovra economica contenuta nel Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Decreto «Cura Italia»), il Governo lancia un forte messaggio di vicinanza ai cittadini italiani e si prepara a rendere più tangibile che mai il rilancio del nostro Paese.
 
Si confermano e concretizzano, con lo stanziamento di circa 25 miliardi di euro, i provvedimenti previamente annunciati, comportanti aiuti per lavoratori, imprese e famiglie attraverso un'iniezione di liquidità a sostegno all'economia.
 
Ma cerchiamo di capire più nel dettaglio il modo in cui le misure economiche contenute nel nuovo Decreto impattano il mondo del lavoro.
 
Gli assi di intervento, che vedono impegnato in prima linea il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono i più disparati, e spaziano dagli ammortizzatori sociali alla tutela dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, dai congedi parentali allo stop dei licenziamenti.
 
L’importo più elevato sarà stanziato per il rafforzamento degli ammortizzatori sociali, accessibili anche a soggetti che in condizioni ordinarie non potrebbero beneficiarne. In generale si prevedono:
 
- estensioni della cassa integrazione ordinaria e attuazione di una procedura semplificata per tutte le imprese che intendono adottarla, con un meccanismo di deroga al limite massimo (attualmente 24 mesi);
- estensioni e potenziamenti della cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro di tutto il territorio italiano che contano meno di 6 dipendenti (anche solo 1), a favore di tutti quei settori scoperti dalla cassa integrazione ordinaria e non tutelati da Fondi di solidarietà, come i servizi e la logistica;
- stanziamenti di 500 milioni per il Fondo di integrazione salariale per le micro imprese che contano tra i 5 e i 15 dipendenti e per quelle ancora più piccole, tra 1 e 5, che non possono contare sugli ordinari ammortizzatori sociali.

Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario
I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale «emergenza COVID-19» per una durata massima di nove settimane (e comunque entro il mese di agosto 2020). Le domande potranno essere presentate entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (dies a quo: 12 marzo 2020).
Coloro che fanno richiesta per l’assegno ordinario sono dispensati dagli obblighi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 riguardanti l’informazione e la consultazione sindacale che, in generale, assumono rilevanza sostanziale per la valutazione delle domande a pena d’inammissibilità. Restano fermi invece l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.

Anche le aziende beneficiarie di integrazioni salariali straordinarie (ad esempio, per contratto di solidarietà o per riorganizzazione) possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane.
Prima che la CIGO sia autorizzata, è però necessario interrompere la CIGS in atto, e deve essere il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a disporne l’interruzione attraverso l’adozione di un decreto su istanza dell’azienda interessata.
I datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un assegno di solidarietà potranno comunque accedere alla concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà̀ già̀ in corso, e può̀ riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà̀ a totale copertura dell’orario di lavoro.

Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga
La cassa integrazione in deroga si applicherà ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario in costanza di rapporto. Ciò comprende sia le piccole aziende, fino a 5 dipendenti, sia le grandi aziende che hanno solo la cassa integrazione straordinaria.

È necessario l’intervento di un previo accordo, che può essere concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro. Spetta alle Regioni e alle Province autonome sottoscriverlo, perciò non si tratterà di un accordo con le singole aziende bensì di un accordo quadro regionale.

I trattamenti di cassa integrazione in deroga verranno concessi tramite decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, per un periodo non superiore a nove settimane e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Il decreto dovrà essere trasmesso all’INPS, assieme alla lista dei beneficiari, entro 48 ore dalla sua adozione ed in modalità telematica, per consentirne la verifica del rispetto dei limiti di spesa (condizione essenziale per dichiararne l’efficacia).

Indennità per lavoratori autonomi e liberi professionisti
A supporto dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti sarà stanziata una somma a tutela del periodo di inattività. In particolare, il Decreto prevede una indennità pari ad euro 600, erogata direttamente dall’INPS, riconosciuta a lavoratori autonomi, lavoratori in partita IVA, lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, lavoratori stagionali e co.co.co. turismo, lavoratori del settore agricolo e di quello dello spettacolo per il mese di marzo. Esse non sono tra loro cumulabili e non sono altresì̀ riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
 
L'indennità, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sarà rinnovata, se necessario, con il prossimo decreto di aprile.
 
Un contributo economico mensile simile a quello introdotto a favore dei lavoratori autonomi è previsto anche per i magistrati onorari (700 euro per un massimo di tre mesi).
 
Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL e dei termini decadenziali in materia previdenziale e assistenziale
Per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività̀ lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, sono prorogati i termini per presentare la domanda di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, che passano da 68 a 128.

Sono altresì̀ ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all’autoimprenditorialità̀, mentre il termine di presentazione per domanda di disoccupazione agricola è prorogato al giorno 1° giugno 2020. Sono invece sospesi di diritto a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 i termini di decadenza per prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
Una sospensione importantissima riguarda poi i licenziamenti. Il Decreto prevede, infatti, la preclusione per 60 giorni dell’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti e la sospensione per 60 giorni delle procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020.
Fino alla scadenza del termine, il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (e dunque licenziare il lavoratore), indipendentemente dal numero dei dipendenti.

Agevolazioni per persone disabili o con familiari disabili
Fino al 30 aprile 2020 hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità̀ agile i lavoratori disabili e quei lavoratori che assistano un familiare disabile nel limite in cui ciò risulti compatibile con le caratteristiche della prestazione. In caso contrario, saranno estesi da 3 a 15 giorni al mese, sia per il mese di marzo che per il mese di aprile 2020, i permessi di cui poter usufruire.

Congedi parentali
Il Decreto interviene anche sui congedi parentali per venire incontro alle esigenze delle famiglie a seguito dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività̀ didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020.

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato e i genitori lavoratori del settore pubblico con figli fino a 12 anni potranno usufruire di uno specifico congedo della durata massima di 15 giorni, continuativi o frazionati, che prevede un'indennità pari al 50% della retribuzione e la contribuzione previdenziale figurativa. Lo stesso vale per i genitori lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, che hanno diritto a fruire di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità̀, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento della retribuzione giornaliera.
Il limite di età̀ di cui sopra non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi di legge, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Per poter usufruire del congedo, l'altro genitore dovrà necessariamente lavorare e non essere né disoccupato né beneficiario di altra misura di sostegno al reddito.

Per i genitori dipendenti del settore privato con figli tra 12 e 16 anni, è previsto invece il diritto all’astensione dal lavoro a condizione che non ci sia all’interno del nucleo familiare altro genitore che fruisca di sostegno al reddito o con diritto ad astensione dal lavoro, ma non si avrà diritto a nessuna indennità̀ o contribuzione figurativa, soltanto alla conservazione del posto di lavoro con divieto di licenziamento.
 
Bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting
In alternativa al congedo, le famiglie potranno, durante il periodo di emergenza, chiedere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitter fino ad un limite massimo di 600 euro. Tale bonus è altresì̀ riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

Le modalità̀ operative per accedervi sono stabilite direttamente dall’INPS che provvede inoltre al monitoraggio delle domande pervenute comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.
Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa previsto per la misura, l’INPS procede al rigetto delle domande presentate.
L’ammontare del bonus sale fino a 1.000 euro per medici, infermieri, personale socio sanitario, ricercatori e personale della Polizia di Stato in ragione delle esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato
Per i lavoratori del settore privato sottoposti ad un periodo di quarantena per aver fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico (così come identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanità) e per quelli sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva per aver avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva, l’intero periodo è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.

Il medico curante è tenuto a redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria.

Prestazioni individuali domiciliari
Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni, viene riconosciuta la possibilità̀, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di fornire prestazioni individuali domiciliari, avvalendosi del personale disponibile già̀ impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto.

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali
In generale, il Decreto prevede che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, il lavoro agile debba essere la modalità̀ ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa delle pubbliche amministrazioni e delle autorità̀ amministrative indipendenti, al fine di limitare la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività̀ che si ritengono indifferibili e non altrimenti erogabili (quali gli sportelli al pubblico).

Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività
Fino al termine dello stato di emergenza, allo scopo di contenere il diffondersi del virus COVID-19, il Decreto prescrive a tutti i lavoratori italiani che nello svolgimento della loro attività̀ siano oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, di utilizzare le mascherine chirurgiche reperibili in commercio considerate dispositivi di protezione individuale (DPI), ed autorizza tutti gli individui all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

I soggetti esercenti attività̀ d’impresa, arte o professione potranno contare su un credito d'imposta (per il periodo d'imposta 2020) pari al 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario. Il Decreto prevede tale misura al fine di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.

Tutte le misure del Decreto sono soggette ad un monitoraggio mensile da parte delle amministrazioni competenti di intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze il quale, sentito il Ministro competente, può apportare variazioni al fine di ottimizzare l’allocazione delle risorse disponibili. Il premier Conte si dichiara consapevole dell’impellente necessità di ricostruire il tessuto economico e sociale del Paese, fortemente scalfito e danneggiato da questa situazione emergenziale, e che tale decreto «non basterà» a raggiungere l’obiettivo. Per questo il Governo è già all’opera per una seconda tranche di misure per il mese di aprile, «di impatto doppio rispetto alla vecchia finanziaria», nella speranza che l’Europa prenda presto esempio da tale profuso impegno.

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